CassazionedecretoSezione FDecisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 29168/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, il rigetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 maggio 2026, depositata il 19 giugno 2026, il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto del 27 aprile 2026 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale, dopo la convalida del sequestro d'urgenza era stato disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi di uno stabilimento balneare in Comune di Amalfi, oggetto di concessione in favore della [OSCURATO:PERSONA], sussistendo indizi della commissione del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. da parte dell'amministratore di tale società, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, dato atto della decadenza della [OSCURATO:PERSONA] dalla concessione demaniale marittima di cui la stessa era titolare (a causa dell'accertamento della abusiva realizzazione di manufatti sulle aree demaniali oggetto della concessione), della emissione da parte del Comune di Amalfi di ordinanze di sgombero e di riconsegna dell'area demaniale marittima oggetto della concessione, del rigetto del ricorso amministrativo proposto avverso tali provvedimenti (con sentenza del 9/12/2025 del TAR della Campania), ha ritenuto irrilevante, ai fini del mantenimento del provvedimento di sequestro, sia quanto alla gravità indiziaria sia al pericolo di protrazione della condotta, la conclusione, il 23 aprile 2026, di un accordo, tra il Comune di Amalfi e la concessionaria decaduta [OSCURATO:PERSONA], sostitutivo del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 I. n. 241 del 1990, in considerazione della definitività dell'accertamento della abusività della occupazione. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione sia la [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato la carenza, l'erroneità e l'illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav., 11 e 21-quater, comma 2, I. n. 241 del 1990, e 321 cod. proc. pen. Si premette, quanto alla vicenda sottostante il provvedimento impugnato, che: - la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] gestiva da molti anni uno stabilimento balneare in regime di concessione sulla spiaggia della Città di Amalfi; - con atto del 26 ottobre 2023 il Comune di Amalfi aveva dichiarato la decadenza dalla concessione a causa della realizzazione di opere abusive e, successivamente, revocato le autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 2- con ordinanza del 9 febbraio 2024 era poi stato disposto il rilascio dell'area demaniale in concessione, con la previsione dell'esecuzione coattiva in caso di inottemperanza; - tali provvedimenti amministrativi erano stati impugnati innanzi al giudice amministrativo, che, con sentenza del 9 dicembre 2025, aveva rigettato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]; - in pendenza dell'appello presentato avverso tale decisione, fissato per la sua trattazione innanzi al Consiglio di Stato per l'udienza del 27 ottobre 2026, il 16 aprile 2026 era stato disposto il sequestro preventivo dello stabilimento balneare, in considerazione della abusività della sua occupazione e della conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 1161 cod. nav.; - il successivo 23 aprile 2026 il Comune di Amalfi, onde consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione della attività balneare per la stagione 2026, aveva concluso con la [OSCURATO:PERSONA] un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 I. n. 241 del 1990, con il quale è stata sospesa fino al 31 ottobre 2026 l'esecuzione del provvedimento di decadenza, dell'ordinanza di rilascio e del provvedimento di annullamento della autorizzazione commerciale, subordinatamente al versamento di una cauzione dell'ammontare di 150.000,00 euro a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dalla [OSCURATO:PERSONA]; - in considerazione della conclusione di tale accordo era stata avanzata richiesta di restituzione al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che, però, con decreto del 27 aprile 2026, aveva convalidato il sequestro d'urgenza e disposto il sequestro preventivo dello stabilimento balneare, evidenziando l'inefficacia dell'accordo in quanto stipulato in pendenza di sequestro; - tale decreto era stato impugnato con richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza del 21 maggio 2026. Tanto premesso, circa lo svolgimento della vicenda antecedente l'adozione del provvedimento di sequestro e l'emissione dell'ordinanza impugnata, se ne eccepisce l'apparenza e l'illogicità della motivazione, per l'omessa considerazione del suddetto accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, con il quale il Comune di Amalfi aveva sospeso l'esecuzione del provvedimenti di decadenza, rilascio e sgombero fino al 31 ottobre 2026, con la conseguente cessazione della abusività della occupazione e della permanenza della condotta, e anche della complessità della vicenda, oggetto di pronunce contrastanti del giudice amministrativo, incidenti sull'elemento soggettivo del reato contestato. Si afferma, in particolare, che il Tribunale, nell'adottare il provvedimento impugnato, avrebbe confuso e sovrapposto la pretesa abusività delle opere realizzate sul suolo demaniale con l'occupazione abusiva dell'area, che doveva 3essere esclusa a seguito dell'accordo concluso con il Comune di Amalfi, per effetto del quale i provvedimenti concessori e autorizzatori rilasciati in precedenza alla [OSCURATO:PERSONA] dovevano considerarsi ancora efficaci, con la conseguente insussistenza di una occupazione abusiva dell'area demaniale sequestrata. Si aggiunge che la conclusione di detto accordo inciderebbe, escludendolo, oltre che sulla gravità indiziaria, anche sul pericolo di reiterazione o di aggravamento delle conseguenze del reato, ma anche tale aspetto non era stato considerato dal Tribunale. Si censura anche la rilevanza attribuita all'art. 10 dell'accordo, che ne subordina l'efficacia al dissequestro, in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] vi aveva dato esecuzione versando la cauzione prevista a suo carico. Infine, si ribadisce l'eccezione di perenzione del sequestro, che era stato eseguito d'iniziativa e in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria a fini probatori e non era stato convalidato dal Pubblico ministero nelle 48 ore successive, irrilevante rimanendo pertanto la successiva richiesta di convalida ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ossia a fini preventivi, e il corrispondente provvedimento di convalida adottato dal Giudice per le indagini preliminari. 3. Con istanza del 23 luglio 2026 i ricorrenti hanno chiesto l'anticipazione dell'udienza di discussione del proprio ricorso, frattanto fissata al 7 ottobre 2026, rappresentando che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 15 luglio 2026, aveva sospeso in via cautelare l'esecutorietà della sentenza del TAR di Salerno del 9 dicembre 2025, che aveva rigettato i loro ricorsi avverso i provvedimenti di decadenza dalla concessione e rilascio dell'area; sulla base di tale provvedimento era stata chiesta la revoca del sequestro, ma il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, con ordinanza del 22 luglio 2026, aveva rigettato tale richiesta. Poiché la trattazione dell'appello avverso tale provvedimento di rigetto non avrebbe potuto essere fissata prima della fine del mese di settembre e l'originario ricorso per cassazione era stato fissato all'udienza del 7 ottobre 2026, ne hanno chiesto l'anticipazione, onde non pregiudicare ulteriormente lo svolgimento dell'attività d'impresa durante la stagione balneare, rinunciando ai termini a difesa. 4. Il ricorso è stato quindi, tenendo conto dell'urgenza come rappresentata e della rinuncia ai termini, assegnato alla Sezione Feriale e fissato per la trattazione all'udienza partecipata del 30 luglio 2026. 4CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di interesse. Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01, risolvendo il contrasto di giurisprudenza circa l'interesse dell'indagato a proporre riesame avverso provvedimento di sequestro preventivo, nei casi in cui il predetto non sia titolare del diritto alla restituzione, hanno chiarito che la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (in motivazione le Sezioni Unite hanno evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene). Ora, nel caso in esame, il ricorrente non è, pacificamente, titolare del bene sequestrato, che appartiene, come evidenziato, alla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], né ha allegato di avere alcun diritto o interesse alla sua restituzione o, comunque, alla rimozione del vincolo cautelare sullo stesso gravante, cosicché, proprio alla stregua del principio riportato, risulta privo di un interesse concreto e attuale che lo legittimi a dolersi del rigetto della richiesta di riesame da parte del Tribunale di Salerno, con la conseguente inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto. 3. Il ricorso presentato nell'interesse della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], concessionaria dello stabilimento balneare oggetto del provvedimento di sequestro censurato, che ha conferito la necessaria procura speciale al suo difensore (giacché la nomina in calce al ricorso per cassazione contiene l'espresso riferimento al procedimento nel quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata e il conferimento al difensore dell'incarico di proporre "reclamo" per cassazione avverso l'ordinanza del 19 giugno 2026 del Tribunale di Salerno, dunque l'inequivoca volontà della parte di proporre l'impugnazione in esame, manifestazione di volontà che non richiede l'adozione di formule sacramentali, a condizione che emerga, come nel caso in esame, la chiara manifestazione di volontà di affidare a un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 - 01; Sez. 2, n. 516035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195 - 01, circa i criteri interpretativi degli atti di conferimento di poteri ai difensori, e Sez, 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Piazza, Rv. 278026 - 01), è manifestamente infondato. Preliminarmente va rammentato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ne consegue l'inammissibilità delle censure che attengono alla completezza, coerenza e logicità della motivazione, che non è affatto mancante né apparente, posto che il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una analitica ricostruzione delle vicende che hanno preceduto l'adozione del provvedimento di sequestro e di un approfondito esame della sentenza del TAR di Salerno del 9 dicembre 2025, di rigetto del ricorso proposto dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del provvedimento di decadenza dalla concessione (conseguente alla realizzazione di opere abusive), e a seguito dell'esame dell'accordo sostitutivo stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] con il Comune di Amalfi, giudicato irrilevante sia perché subordinato quanto alla sua efficacia al dissequestro dell'area, sia perché privo di portata legittimante della protrazione dell'occupazione dell'area, in quanto limitato alla sola esecuzione della delibera di decadenza dalla concessione. Si tratta, come anticipato, di motivazione non certamente apparente, ma, anzi, idonea e immune da vizi logici, non sindacabile sul piano della sua adeguatezza, logicità e coerenza nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali. 4. Le censure della società ricorrente sono, comunque, manifestamente infondate. Giova premettere, onde delimitare il perimetro della cognizione devoluta a questa Corte con il ricorso per cassazione proposto nei confronti della suddetta 6ordinanza del 21 maggio 2026 del Tribunale di Salerno (di rigetto della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che ciò che deve essere esaminato in questa sede è esclusivamente l'ordinanza impugnata, onde verificare se la stessa presenti o meno i vizi denunciati con il ricorso, con la conseguente irrilevanza dei fatti a essa successivi, non devoluti al Tribunale e da questo non esaminati, e che quindi non hanno inciso nella formazione della decisione impugnata e dunque non rilevano nell'indagine sulla sua correttezza. Costituisce, infatti, principio non controverso, nella giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazioni cautelari, quello secondo cui eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Zamparini, Rv. 275982 - 01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256445 - 01; Sez. 2, 8460 del 14/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255308 - 01). Ciò comporta che l'ordinanza cautelare del 14 luglio 2026 del Consiglio di Stato, di sospensione della esecutorietà della sentenza del TAR di Salerno del 9 dicembre 2025 fino al 30 ottobre 2026, sopravvenuta alla adozione del provvedimento impugnato, non rileva ai fini della verifica della sua legittimità, dovendo la relativa indagine essere necessariamente compiuta sulla base degli elementi conosciuti dal Tribunale e allo stesso devoluti. Tale evento sopravvenuto può essere fatto valere dagli interessati come motivo di revoca del provvedimento cautelare, come peraltro hanno fatto con la richiesta di revoca del sequestro rivolta il 16 luglio 2026 al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, da questi disattesa con ordinanza del 22 luglio 2026 allegata al ricorso, soggetta agli ordinari rimedi impugnatori, ma non rileva, come osservato, nell'indagine in ordine alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione in esame. Sempre in premessa va rilevata la manifesta infondatezza della eccezione di perenzione del sequestro eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria il 16 aprile 2026 a causa della sua mancata convalida da parte del Pubblico ministero nelle 48 ore successive, trattandosi di sequestro probatorio. Come già esattamente osservato dal Tribunale di Salerno nel disattendere l'identica eccezione, sostanzialmente replicata senza elementi di novità con il ricorso per cassazione, tale sequestro è stato qualificato dal Pubblico ministero (al quale spetta il relativo potere, cfr. Sez. 4, n. 21000 del 26/04/2016, Scifo, Rv. 266863 - 01; Sez. 3, n. 26916 del 14/05/2009, Viola, Rv. 244241 - 01), come sequestro preventivo, e la convalida è stata richiesta e disposta tempestivamente, entro i termini di cui all'art. 321, commi 3-bis e 3-ter, cod. 7proc. pen., con la conseguente efficacia del sequestro eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria il 16 aprile 2026. 5. Consegue a tali rilievi l'inefficacia, nel senso liberatorio prospettato nel ricorso, del citato accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo concluso dalla società [OSCURATO:PERSONA] con il Comune di Amalfi il 23 aprile 2026, ossia in pendenza di sequestro, sia perché, come correttamente sottolineato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, l'art. 10 di tale accordo ne subordina espressamente l'efficacia al dissequestro, anche temporaneo, del manufatto o alla attribuzione della facoltà d'uso, condizione, come osservato, non sussistente; sia perché, come anche a questo proposito correttamente osservato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, esso contempla solamente il differimento della esecuzione del rilascio e dello sgombero dell'area in concessione, ma non ha alcuna efficacia sanante della perdurante occupazione dell'area demaniale, che continuare a essere, a seguito della decadenza dalla concessione, priva di titolo e, quindi, abusiva, con la conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 116 cod. nav. Il citato accordo sostitutivo, fatto valere dalla società ricorrente sostenendo che esso renderebbe legittima la protrazione dell'occupazione dell'area, con la conseguente cessazione della permanenza del reato e anche del pericolo di protrazione o aggravamento delle sue conseguenze, riguarda solo l'esecuzione del rilascio e dello sgombero dell'area in concessione, ma non ha, né può avere, alcuna efficacia legittimante o sanante della protrazione dell'occupazione. Una volta dichiarata la decadenza della concessione, e rigettata l'impugnazione avverso tale provvedimento, solo un nuovo atto concessorio può avere l'effetto di rendere lecita l'occupazione di un'area appartenente al demanio marittimo, ma non certo il suddetto accordo che, al di là della sua inefficacia, prevede solo il differimento del rilascio e dello sgombero, operando su un piano diverso rispetto a quello della adozione di provvedimenti che rendano legittima l'occupazione dell'area. Ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale ha ravvisato l'esistenza di indizi del reato di cui all'art 1161 cod. nav. contestato e il pericolo di protrazione della condotta quale conseguenza della protrazione dell'occupazione dell'area, giudicando privo di rilevanza il suddetto accordo. Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 6. Entrambi i ricorsi debbono, dunque, per le ragioni anzidette, essere dichiarati inammissibili. 8Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M