CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022
Cassazione n. 15855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416- bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. in quanto partecipe dell'associazione di ndrangheta al cui vertice è [OSCURATO:PERSONA], in Cosenza, Rende, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. 2.1. Il primo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.273 e 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., per l'uso di argomentazione apparente stante l'assenza di esposizione e valutazione autonoma dei fatti rispetto sia alla richiesta cautelare che all'ordinanza genetica. Il motivo, premettendo che la posizione del ricorrente non è supportata da intercettazioni e che non sono stati puntualmente esaminati gli argomenti difensivi, si incentra sulla mancanza di un effettivo giudizio critico sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rimaste prive di riscontro, tra loro divergenti e, comunque, carenti di riferimenti all'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] nell'organigramma associativo. Al contrario i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], provenienti da ambiti criminali diversi (rispettivamente gruppo Perna e gruppo Rango-Zingari), avevano rappresentato nel 2014 (data delle dichiarazioni) come il ricorrente fosse un imprenditore sottoposto ad estorsione, a nulla rilevando i contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sorti successivamente, e che per evidenze cronologiche rendono prive di pregio le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che vengono travisate. In particolare, il ricorrente è menzionato dal primo, che indica [OSCURATO:PERSONA] socio occulto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], che lo qualifica, fino al 2015, quale imprenditore presso il quale si riunivano gli appartenenti alla ‘ndrangheta e che aveva messo a disposizione la sua azienda per far sparire le auto rubate della criminalità ronn. A fronte di queste due dichiarazioni, di cui il ricorso sottolinea la genericità su tempi e fonti, il Tribunale non ha spiegato la mancata menzione di [OSCURATO:PERSONA] proprio da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capi degli Zingari, cioè di coloro che avrebbero beneficiato dei suoi servizi e della sua azienda. Inoltre, nell'informativa di reato finale non emerge mai il nome di [OSCURATO:PERSONA], a differenza di tutti gli altri soggetti attinti da misura cautelare, così come non emerge in anni di indagini o nelle testimonianze degli investigatori nel procedimento per tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], richiamato a pag. 20 del provvedimento impugnato erroneamente come riscontro. Il Tribunale valorizza la circostanza che presso il ricorrente avessero lavorato come dipendenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parenti di esponenti della criminalità organizzata, senza accertare se fosse stato costretto a farlo. Altra criticità del provvedimento impugnato è la mancata descrizione del contributo di [OSCURATO:PERSONA] ai delitti commessi dall'ambiente criminale cui si ritiene che appartenga e, dunque, l'assenza di un suo ruolo operativo. Inoltre, il ricorso contesta che il rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], basato su un'amicizia che esula da condivisione di visioni ed interessi, sia stato ritenuto illecito per le sole dichiarazioni di Zaffonte, secondo il quale ci si doveva rivolgere con correttezza al ricorrente, per avere pezzi di ricambio, in quanto vicino al capo clan. Infatti, dette dichiarazioni contrastano con il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non si sia rivolto al [OSCURATO:PERSONA], ma ai Carabinieri, per denunciare di essere vittima di estorsione e minaccia dell'incendio del proprio impianto di autodemolizioni. Il ricorrente, come risulta dalle visure storiche della sua azienda, ha sempre lavorato, partecipando anche ad appalti di rilievo, non ha mai avuto alcun tipo di contestazione, elementi di fatto su cui il Tribunale non ha articolato alcun argomento. In assenza di attività investigative da cui evincere il ruolo operativo di [OSCURATO:PERSONA] e la sua consapevolezza e volontà di appartenere al gruppo criminale, consegue l'assenza della gravità indiziaria della fattispecie criminosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei termini richiesti dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, non bastando, a tale fine, le frequentazioni del ricorrente o la conoscenza di esponenti della ‘ndrangheta o le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 2.2. Il secondo motivo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.273, 274, 275 e 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. per assenza delle esigenze cautelari, fondate esclusivamente sulla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di dati sintomatici circa attualità e concretezza del rischio di reiterazione del reato anche vista l'epoca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 3. E' pervenuta memoria difensiva, depositata il 22 marzo 2023, in cui sono stati approfonditi gli argomenti a sostegno della fondatezza dei motivi di ricorso con particolare riguardo alla errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo alle censure circa la gravità indiziaria.2. Il motivo che lamenta il difetto di autonoma valutazione è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato ha espresso un vaglio autonomo e completo circa la gravità indiziaria, citando la consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle tecniche di redazione basate sul richiamo per relationem e sull'incorporazione di parte sia della richiesta cautelare che dell'ordinanza genetica. 3. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata e quella genetica, prima di esaminare la posizione del ricorrente e del reato a lui contestato in via provvisoria (capo 1), hanno dedicato ampio spazio alla ricostruzione del contesto in cui questa si inserisce descrivendo, nella parte generale, l'esistenza di una confederazione di ‘ndrangheta, operante nel Comune di Cosenza e dintorni - acclarata da numerose sentenze irrevocabili -, con ciò intendendo l'unione di 7 gruppi 'ndranghetisti, funzionalmente autonomi, ma organicamente legati, e tutti riconducibili al vertice rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], che si avvale dell'organizzatore e promotore [OSCURATO:PERSONA] (detto Renato), la cui forza di intimidazione deriva proprio dal vincolo associativo e dall' imposizione di condizioni di assoggettamento e di omertà, attraverso la commissione di una serie eterogenea ed indeterminata di delitti. 3.1. L'ordinanza impugnata ha fondato la gravità indiziaria essenzialmente sulle dichiarazioni, non adeguatamente e specificamente riscontrate, dei collaboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si sono limitati a descrivere il ricorrente come vittima di attività estorsive da parte della criminalità in quanto titolare, con il fratello, di una ditta di autodemolizioni. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato il legame molto stretto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovuto all'esserne compare e socio occulto dell'autocarrozzeria e [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] investiva in liquidità negli affari del ricorrente. Entrambe dette dichiarazioni non appaiono connotate dalla necessaria specificità degli elementi costitutivi della base indiziaria in quanto delineano soltanto una cointeressenza economica, di cui manca peraltro qualsiasi supporto, e non spiegano le caratteristiche dei rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a fronte, peraltro, di quanto rappresentato da Gioia e Foggetti. Tra dette fonti di accusa, dunque, non sembra esservi reciproco riscontro ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Ma sono state, principalmente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a fondare gli argomenti del Tribunale circa la sussistenza della provvista indiziaria della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla ndrangheta cosentina.Il collaboratore di giustizia, nel descrivere fatti di propria conoscenza diretta, ha riferito che il ricorrente, come autodemolitore e stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], metteva a disposizione del clan, facente capo a Patitucci, la propria struttura imprenditoriale sia per organizzarvi riunioni del gruppo criminale, a cui partecipavano i capi [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; sia per svolgervi attività di ricettazione e riciclaggio delle auto trafugate su commissione; sia per nascondervi il rame rubato dal gruppo degli Zingari di cui erano stati assunti persino gli appartenenti (Calderaro e i Bevilacqua). 3.2. Dette dichiarazioni non risultano adeguatamente riscontrate ai fini della provvista indiziaria del delitto contestato in quanto, in assenza di intercettazioni o di altre indagini, gli unici elementi di supporto effettivo, stante la genericità delle dichiarazioni degli altri collaboratori, sono: a) le attività di polizia giudiziaria da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] si recasse quotidianamente presso l'autodemolizione di [OSCURATO:PERSONA] e che fosse stato sottoposto a controllo di polizia, su strada, l'8 novembre 2017 e il 4 dicembre 2019 insieme al ricorrente; b) la pendenza di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 2016, per tentata estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen., attualmente pendente in dibattimento. Si tratta di elementi di rilievo per assumere una stretta relazione tra i due, ma che non ne spiegano le caratteristiche sostanziali, né emerge, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, una puntuale analisi illustrativa delle modalità attraverso cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato il suo controllo o la sua partecipazione alle attività commerciali del ricorrente. La motivazione del Tribunale, inoltre, appare inadeguata nella parte in cui si limita a ritenere di valenza neutra la circostanza che proprio i collaboratori appartenenti agli Abruzzese, dunque ad un clan che, secondo la ricostruzione accusatoria, utilizzava l'autocarrozzeria di [OSCURATO:PERSONA] come fulcro dell'attività illecita, non abbiano reso alcuna dichiarazione sul ricorrente, sul suo apporto criminale e sulla sua azienda. Anche la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto ai Carabinieri, e non al clan ritenuto di riferimento, per la denuncia di un'attività estorsiva subita, è stata genericamente spiegata dal Tribunale in un più ampio contesto di contrasti tra clan senza indicare in quali termini e perchè questa vicenda vi si collocasse. L'assenza di riscontri adeguati alle dichiarazioni dei collaboratori priva l'accertamento, sul piano indiziario, dell'effettiva rilevanza causale del contributo del ricorrente nel rafforzamento delle capacità operative del contestato sodalizio criminale e dell'a ffectio societatis, condizioni necessarie per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione rispetto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.4. Logicamente assorbite, allo stato, devono ritenersi le residue doglianze, e segnatamente quella relativa alla trattazione dei profili che investono la configurabilità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura in atto, la cui complessiva e proporzionale rivisitazione si imporrà all'esito della necessaria rivalutazione della gravità della base indiziaria. 5.Sulla base delle su esposte considerazioni consegue, conclusivamente, la necessità di una motivazione supplementare sui riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che si misuri criticamente con le obiezioni difensive, essendo ciò indispensabile per poter pervenire ad un persuasivo giudizio di gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa anche attraverso il concreto utilizzo dell'attività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA]. Da tanto consegue, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, C.P.P.