Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 16280/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Livorno il 26 maggio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 2 mesi 1 e giorni 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 75 comma 2 d.

Igs. 159 del 2011.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con rituale ministero difensivo, sviluppando tre motivi.

Con il primo motivo, eccepisce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato: il Collegio distrettuale, attesa la declaratoria di incostituzionalità della categoria di pericolosità sociale ex art. 1 comma 1 lett. a) d.

Igs. 159/11, avrebbe dovuto determinarsi nel senso dell'insussistenza dell'illecito contestato, invece che dedurre in via presuntiva, a seguito di una superficiale lettura del provvedimento impositivo della misura di prevenzione, che quest'ultima fosse stata applicata non solo in forza dell'articolo sopracitato, ma anche in virtù dell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) d.

Igs. 159/11.

Con il secondo motivo, deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per aver il giudice disatteso la richiesta di concessione del beneficio ritenendo recessivi i suoi problemi di salute rispetto all'asserita assenza di indici di collaborazione.

Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen. per aver il giudice d'appello riconosciuto la contestata recidiva a fronte di una condotta indicativa di un'attenuazione e non di un accrescimento della pericolosità del soggetto.

3. Il primo motivo dedotto è inammissibile perché generico ed aspecifico: la Corte di appello ha osservato, con motivazione congrua e immune da censure, che dalla lettura del decreto applicativo della misura di prevenzione risultasse pacificamente che la misura della sorveglianza speciale fosse stata applicata all'imputato in forza dell'art. 1 comma 1 lett. b) d.

Igs. 159/11.

Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali ed assenza di elementi positivi di valutazione), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. :34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

Del pari inammissibili sono le doglianze relative alla mancata esclusione della recidiva, avendo i giudici di merito motivato in maniera logica con adeguato esame delle deduzioni difensive.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Livorno il 26 maggio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 2 mesi 1 e giorni 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con rituale ministero difensivo, sviluppando tre motivi. Con il primo motivo, eccepisce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato: il Collegio distrettuale, attesa la declaratoria di incostituzionalità della categoria di pericolosità sociale ex art. 1 comma 1 lett. a) d. Igs. 159/11, avrebbe dovuto determinarsi nel senso dell'insussistenza dell'illecito contestato, invece che dedurre in via presuntiva, a seguito di una superficiale lettura del provvedimento impositivo della misura di prevenzione, che quest'ultima fosse stata applicata non solo in forza dell'articolo sopracitato, ma anche in virtù dell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) d. Igs. 159/11. Con il secondo motivo, deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per aver il giudice disatteso la richiesta di concessione del beneficio ritenendo recessivi i suoi problemi di salute rispetto all'asserita assenza di indici di collaborazione. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen. per aver il giudice d'appello riconosciuto la contestata recidiva a fronte di una condotta indicativa di un'attenuazione e non di un accrescimento della pericolosità del soggetto. 3. Il primo motivo dedotto è inammissibile perché generico ed aspecifico: la Corte di appello ha osservato, con motivazione congrua e immune da censure, che dalla lettura del decreto applicativo della misura di prevenzione risultasse pacificamente che la misura della sorveglianza speciale fosse stata applicata all'imputato in forza dell'art. 1 comma 1 lett. b) d. Igs. 159/11. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali ed assenza di elementi positivi di valutazione), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. :34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Del pari inammissibili sono le doglianze relative alla mancata esclusione della recidiva, avendo i giudici di merito motivato in maniera logica con adeguato esame delle deduzioni difensive. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16280/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris