CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19279/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Provincia regionale di Catania) - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]– in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresen- tatae difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procur a special e su foglio allegato in calce allacomparsa di costituzione di nuovi difensori dall’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – che hanno indicato i ri- spettivi indirizzi p.e.c. -ed elettivamente domiciliata in Catania, alla via Prefet- tura, n. 14, presso la propria sede. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del liqui- datore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiunta- mente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Spallan- zani, n. 22/A, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2266/2021della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 31gennaio 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 3.11.2010 la Provincia regionale di Catania ci- tava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania la “[OSCURATO:SOCIETA]” s . p . a . in li- quidazione, società per la gestione integrata dei rifiuti in àmbito ottimale,di cui la Provincia attriceera socia nella misura del 10% . Esponeva che non aveva mai provveduto a comunicare alla convenuta, ai sensi dell’art.6 dello statuto della medesima “[OSCURATO:SOCIETA]”, forma l e richiesta di svolgimento- nel corso dell’anno 2009 - in taluni Comuni ricompresi nel pro- prio territoriode i servizi di pulizia delle strade extraurbane e delle spiagge , di rimozione delle cosiddette “micro-discariche” e di conferimento in discarica;che in difetto di tale richiesta nulla doveva a titolo di corrispettivo ed era dovuta unicamenteuna quota delle spese generali (cfr. ricorso principale , pag. 4 ) . Esponeva inoltre che per i “servizi a richiesta”occorreva che tra la “J oniam- biente” e i soci fosse stata stipulata apposita convenzione , convenzione che , viceversa,nella specie non era mai stata siglata. Chiedeva “a) dichiarare nulla o invalida la deliberazione dell’assemblea della società [convenuta] del 28 . 6 .2 010 , con cui era stato approvato il bilancio del 2009,in tutto o nella parte in cui si prevedeva a carico della Provincia di Catania il pagamento in favore della societàdella somma di € 1 . 499. 455 , 00 a titolo di ricavo per servizi nei confronti della Provincia ;b) in ogni caso, direche nulla era dovuto dalla Provincia alla società per i titoli dedotti in giudizio”(cfr. ricorso principale, pag. 4). 2.Si costituiva la “J oniambiente ” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’avversa domanda; inriconvenzionale, per le attività svolte nel corso dell’anno2009, chiedeva, in via principale, condannarsi l’attrice al pagamento della somma , portata dalla fattur a n. 39/2010, di euro 1.499.455,00, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione;in via subordinata, condan- narsi l’attrice alla corresponsione del medesimo importo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. 3.Con sentenzan. 134/2019 il Tribunale di Catania annullava la deliberazione del 28.6.2010, dichiarava inammissibile – per carenza dei presupposti ex art.36 cod. proc. civ. - l’esperita riconvenzionale e condannava la convenuta alle spese di lite. Reputavail tribunale, a mente dell’art. 6 dello statuto della “[OSCURATO:SOCIETA]”, che in difetto di prova di un’espressa manifestazione di volontà della Provincia, volta all’attivazione del servizio, la società convenuta non era legittimata ad erogarlo, sicchési imponeva l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio, ove era riportata la voce “ricavo per servizi nei confronti della Provin- cia”(cfr. ricorso principale , pag. 5) . 4.La “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. in liquidazione proponeva appello. Resisteva laCittà Metropolitana di Catania (già Provincia regionale di Cata- nia). 5.Con sentenza n. 2266 /202 1 la Corte d’Appello di Catania accoglieva par- zialmente il gravame e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta in prime cure dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta in prime cure dalla “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. e condannava l’appellata a pagare all’appellante la somma di euro 935.247,92, oltre i.v.a., con gli interessi legali a decorrere dal 31° giorno successivo alla presentazione della fattura n. 39/2010 sino al soddisfo, nonché la somma di euro 218.340,96, con gliinteressi legali dalla domanda al soddisfo; condannava l’appellata alle spese del doppio grado. Evidenziava, la Corte di Catania- in ordine al primo motivo di gravame, con cui l’appellante aveva addotto che con l’adozione da parte del commissario ad actadella deliberazione n. 87 /2 002 , d i approvazione dello statuto d i essa s.p.a. , gli enti locali si erano spogliati delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in favore della società d’àmbitoe si era al cospetto di una modalità di gestione del servizio a carattere obbligatorio, sicchél’art. 6 dello proprio statuto non po- teva essere interpretato nel senso che l’ente socio fosse, per la gestione del servizio,libero di svincolarsi dalla società d’àmbito e di provvedervi altrimenti – che nel sistema di gestione integrata del servizio di raccolta dei rifiuti la gestione autonoma del servizio daparte di un ente socio della società d’àmbito non era consentita e si sarebbe configurata in contrasto co n l ’ art . 200 , 1° co ., lett . a ), del d.lgs.n. 152 / 2006 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) . Evidenziava dunque, da un c a n t o, che la comunicazione da parte degli enti territoriali partecipanti alla società d’àmbito della data inizialedi espletamento del servizio non assurgeva ad elemento atto a fondare i l diritto della stess a societàdi provvedere alla gestione ma integrava gli estremi di un elemento volto esclusivamente alla regolamentazione della fase di concreta attuazione del ser- vizio(cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 – 6) . Evidenziava dunque, d’altro canto , che la previsione dell’art. 6 dello statuto della “[OSCURATO:SOCIETA]” – secondo cui in difetto di comunicazione l’ente socio avrebbe partecipato alle sole spese generali – non poteva che esser riferita all’ipotesi in cui la medesima società d’àmbito non avesse “comunque svolto in concreto il servizio in favore dell’ente territoriale, pur essendosi fatta carico dello stesso nell’interesse di tutti gli altri enti soci” (così sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava quindiche il pagamento del servizio controvers o costitui va, per l’ente appellato, il contenuto di una obbligazione ex legee che, limitatamente ai “servizi principali”(cioè, limitatamente ai servizi di pulizia delle strade extraur- bane, di rimozione delle “micro-discariche” e di conferimento in discarica), non era prevista la stipulazione di alcuna convenzione– necessaria, viceversa, per i “servizi a richiesta”(cioè, limitatamente ai servizi di pulizia delle spiagge) - sic- chéil costo del servizio era da riversare su ciascun socio in proporzione al quan- tumdella rispettiva partecipazione societaria (cfr. sentenza d’appello, pa g g. 6 - Evidenziava altresì- in ordine al terzo motivo di gravame, concernente il ri- scontro della veridicità dell’appostazione del credito di cui al bilancio della “Jo- niambiente” -che la ragione credito ria era da considerare nel suo complesso , in relazione all’intero àmbito ottimale, “sicché a nulla poteva valere l’indetermina- tezza dei criteri per l’individuazione del costo del servizio, (…) posto che la Pro- vincia non si [era]mai doluta della mancanza di rispondenza fra la quota stabi- lita nel bilancio e la misura della sua partecipazionesocietaria, né [aveva] con- testato la quantificazione dei costi in relazione all’intero àmbito ottimale” (così sentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava, per altro verso,la Corte di Catania, che la domanda riconven- zionale dell’appellante- volta al pagamento di euro 283.905,36 per il servizio di pulizia delle spiagge, di euro 748.287,92 per il servizio di pulizia delle strade extraurbane e di rimozione “micro-discariche”, di euro 186.960,00 per conferi- menti in discarica edi euro 280.405,25 per utile d’impresa, spese generali e costi di gestione della società –era nel quadro dell’art. 36 cod. proc. civ. senz’al- tro ammissibile, siccome afferente al rapporto societario e al credito iscritto in bilancio, oggetto della pretesa della “[OSCURATO:SOCIETA]” (c fr. sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava inoltreche il credito preteso era da riconoscere parzialmente. Ossia con esclusione del quantum relativo ai “servizi a richiesta” , siccome, limitatamente ai medesimi servizi– salva l’azione ex art. 2041 cod. civ. - le parti giammai erano addivenute alla stipula di apposita convenzione (cfr. sentenza d’appello, pagg. 8 -9). Ossia con esclusione del quantumrelativo all’utile d’impresa, alle spese ge- nerali e ai costi di gestione della società. Evidenziava ancora, ai fini del calcolo degli interessi moratori, che era inap- plicabile il d.lgs. n. 231/2002, “vertendosi in ipotesi in cui è estraneo il concetto di transazione commerciale” (così sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava da ultimoche ricorrevano i presupposti ai fini dell’accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta - a ppellante ex art.2041 cod. civ. limitatamente alla voce di credito,pari ad euro 283.905,36, per il servizio di pulizia delle spiagge,voce non riconosciuta in via principale in di- fetto di convenzione tra le parti(cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 – 10) . Evidenziava, circa l’an debeatur, che gli esiti documentali, della prov a per testimoni e della c.t.u. espletata in prime cure davano ragione dell’effettivo svol- gimento del servizio di pulizia delle spiagge; che, sebbene il servizio di pulizia delle spiagge fosse stato dalla Provincia affidato ad altri enti, tuttavia non era stata acquisita documentazione da cui desumere che il servizio fosse stato ef- fettivamente svoltoda altri soggetti (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Evidenziava, circa il quantum debeatur, che, in assenza di riscontri di segno diverso, doveva reputarsi corretto il computo – in euro 218.340,96 – operato dal consulente d’ufficio; e chenulla era dovuto, anche su tale importo, a titolo di spese generali, di utile di impresa e di costi di gestione della società (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). 6.Avverso talesentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Catania (già Provincia regionale di Catania); ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La “[OSCURATO:SOCIETA]”s.p.a. in liquidazione ha depositato controricorso conte- nente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inam- missibile o rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorso incidentale , in ogni caso con il favore delle spese 7.La ricorrent e ha depositato memo ria. Del pari la controricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo l a ricorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 1° co., lett. a), e 201, 2° co., d.lgs. n. 152/2006;la nullità della sentenza. Deduce che la Corte di Catania ha erroneamente interpretato gli artt. 197, 1° co., 198, 200, 1° co., e 201, 2° co., del d.lgs. 152/2006 -disposizioni immedia- tamente applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale (cfr. ricorso principale, pag. 14)– e in dipendenza di tale erronea esegesi ha fatto luogo all’erronea interpretazione dell’art. 6 dello statuto della“[OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. ricorso princi- pale, pag. 12). Deduce invero che la gestione integrata dei rifiuti, cui si fa espresso riferi- mento nelle succitate norme - norme che escludono qualsiasi competenza di tipo gestionale o operativo in capo alle Province nell’espletamento dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, rimasta invece in capo ai Comuni (cfr.ricorso principale, pag. 14)– “ afferisce all’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbaniall’interno dei centri abitati e per le utenze domestiche in essi insistenti” (cosìricorso principale, pag. 13). Deduce inveceche l’attività di raccolta di rifiuti “urbani” e “speciali” “abban- donati al di fuori del perimetro urbano”- di cui al l’art. 160 della legge Regione Siciliana n. 25/1993, che “ha onerato le province regionali siciliane ad un’attività di raccoltae smaltimento , dei rifiuti urbani e di rifiuti speciali nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati ”(così ricorso principale, pag. 14)– “presenta caratteri del tutto peculiari ed è (…) connotata dalla straordina- rietà dell’intervento”(così ricorso principale, pag. 1 5 ) . Deduce inveroche non si ha riscontro del l’automatico trasferimento d ella fun- zione di competenza, exart. 160 legge Regione Siciliana n. 25/1993, delle Pro- vince regionali di raccolta dei rifiuti “urbani”e “speciali” “abbandonati al di fuori del perimetro urbano”in capo alle società d’àmbito, sì da consentire a tal i ultime società di espletare il servizio di raccoltadei rifiuti anzidetti “a proprio piaci- mento, anche e soprattutto in assenza della comunicazione da parte dell’Ente ricorrente, contenente una precisa ed ineludibile volontà di attivazione, a richie- sta, del servizio medesimo, mediante (…) apposita convenzione da stipularsi fra le parti” (così ricorsoprincipale, pag. 16). 9.Il primo motivo del ricorso principale va respinto . 10.Va dapprima recepito il rilievo della controricorrente (cfr. controricorso, pag. 13), secondo cui la nullità della sentenza di seconde cure, in quanto correlata ad un presunto “error in iudicando”, risulta evocata del tutto ingiusti- ficatamente. 11.Va dipoi condivisala ricostruzione del quadro normativ o di riferimento cui la controricorrente ha fatto luogo(cfr. controricorso, pagg. 17 ss.). Le società d’ambito sono state previstedal 1° co. (“ S alvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assi- curano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazionedegli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto”)dell’art. 23 del d.lgs. n. 22/1997 e d al 3° co. (“I comuni e le province possono gestire servizi pubblici nelle seguenti forme: […];e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda op- portuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati”)dell’art. 22 della legge n. 142/1990. Ai sensi del 3° co. dell’art. 1 del d.lgs. n. 22/1997 “le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei con- fronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi compe- tenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettiviordina- menti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Le prefigurazioni del d.lgs. n. 22/1997 sono state attuate nella Regione Sici- liana con ordinanze della protezione civile, id est con ordinanze del Ministero dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile (in primo luogo con l’ordinanza n. 2983 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Le prefigurazioni del d.lgs. n. 22/1997 sono state poi recepite dal “codice dell’ambiente”, ossia dal d.l.gs. n. 152/2006. Segnatamente dall’art. 200, 1° co., secondo cui“la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denomi- nati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all’art. 199, nel rispetto delle linee guida […] e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; (…)”. Segnatamente dall’art. 201, 1° co., secondo cui “al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province auto- nome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale (…)”. Segnatamente dall’art. 201, 2° co., secondo cui “ l ’Autorità d’ à mbito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali parteci- pano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro compe- tenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”(l’art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009ha abrogato l’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006 a decorrere dal 31.12.2012, per effetto di quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del d.l. 29.12.2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.2.2012, n. 14. Il comma 186-bis dell’art. 2 della legge n. 191/2009 così recita: “ decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogniatto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”. [OSCURATO:PERSONA] è stata emanata la legge n. 9 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Conseguentementesono stati individuati gli “A.T.O.” ed è stato istituito l’“Am- bito [OSCURATO:PERSONA] CT1, [OSCURATO:SOCIETA]., (…) cui ha partecipato anche la [OSCURATO:PERSONA] di Catania amezzo commissario” (così controricorso, pag. 19). 12.In questo quadro non può che argomentarsi come segue. Per un verso,in special modo in considerazione dell’ampia proiezione del 2° co. dell’art. 201 cit. (“all’Autorità d’àmbito “è trasferito l’esercizio delle (…) com- petenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”),va in toto recepito il rilievo della controricorrente, secondo cui “una volta istituita la gestione integrata dei rifiuti non vi è stato più spazio per lo svolgimento dei precedenti servizi ad opera diretta dei comuni (ex d.P.R.n. 915 del 1982 ) e delle province regionali ( ex art . 160 l.r.n. 25 del 1993 ) , di modo che essi hanno assunto l ’ obbligo di partecipare all’A.T.O.,cioè di partecipare alla gestione integrata del servizio e di assumerne irelativi impegni” (così controricorso, pag. 20). Per altro verso, va disattesala deduzione della ricorrente principale secondo cui per l’attività di raccolta di rifiuti “urbani” e “speciali”“abbandonati al di fuori del perimetro urbano” - di cui all’art. 160 della legge Regione S iciliana n. 25/1993 -non è ammissibile “alcuna forma di autoassunzione , e cioè di ini- ziativa autonomamente assunta dalla Società per il caso di mancata richiesta da parte dei soci”, sicché al riguardo la “[OSCURATO:SOCIETA]” avrebbe dovuto allegare la formale richiesta di svolgimento del servizio(cfr. ricorso principale, pag. 1 5 ) . Per altro verso ancora, va reiterato l’approdo esegetico cui la Corte catanese è pervenuta, ovvero che “dal momento della costituzione della società d’àmbito (…) resta(…) sottratta agli enti territoriali la possibilità (…) di svincolarsi, per la gestione del servizio, dalla società d’àmbito e di provvedervi autonomamente” (cosìsentenza d’appello, pag. 5). 13.L’inappuntabile esegesi delle disposizioni normativ e di riferimento dà in pari tempo ragione dell’ineccepibile e congrua interpretazione dell’art. 6 dello statuto della“[OSCURATO:SOCIETA]”, cui – susseguente mente - la corte distrettuale ha fatto luogo. E palesa comedel tutto ingiustificata la censura secondo cui la corte territo- riale “ha acceduto ad un’interpretazione dell’art. 6dello Statuto, che va oltre o , meglio, travisa totalmente il dato letterale dello stesso e la volontà in esso espressa dalle parti interessate”(così r icorso principale , pag. 1 2) . 14.D’altronde, l’interpretazione del contratto – e, dunque, di una clausola statutaria - traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745). E, ben vero, la ricorrente principale, né nella rubrica né nel corpo del primo mezzo, ha indicato ilcanone ermen e utic o ass er itamente disatt e s o dalla cor t e di seconde curein sede di esegesi dell’art. 6 dello statuto della “[OSCURATO:SOCIETA]”. 15.Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2332 cod. civ., l’ultrapetizione, la nullità della sentenza,la violazione e falsa applica- zione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. ovvero, in via alternativa o gradata, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per motivazione contraddittoria, perplessa o incomprensibile. Deduce, in primo luogo, che la Corte di Catania, allorché ha riformato, in relazione alla previsione dell’art. 6 dello statuto della “[OSCURATO:SOCIETA]”, il primo dictum, assumendo che l’interpretazione recepita dal Tribunale di Catania si sa- rebbe posta in contrasto con la legge, con susseguente nullità della previsione statutaria, ha ampliato il thema decidendum, giacché l’azione di nullità non è mai stata esercitata da alcuno, ed ha statuito in contrasto con l’art. 2332 cod. civ., giacché “il contenuto della clausola statutaria inserita nell’art. 6deve con- siderarsi valido ed efficace e,quindi, applicabile nella fattispecie ” (così ricorso principale, pag. 18). Deduce, in secondo luogo, che la Corte di Catania ha erroneamente interpre- tato l’art. 6 dello statuto della “[OSCURATO:SOCIETA]” ovvero “ha travisato totalmente il dato letterale della predetta clausola contrattuale” (così ricorsoprincipale, pag. 18). 16.Il secondo motivo del ricorso principale del pari va respinto . 17.Allorché la Corte d’appello ha opinato per l’accoglimento del primo e del terzo motivo di gravame, non ha atteso,neppure ex officio, a rilievi di nullità. Propriamente, la corte di merito, in sede di disamina del primo motivo di gravame, si è limitata a far luogo , in adesione alla prospettazione dell’appellante, ad una diversa interpretazione dell’art. 6 dello statuto della“Jo- niambiente”. Propriamente, la corte di merito, in sede di disamina del terzo motivo di gra- vame, si è limitataad affermare – lo si è anticipato - che il credito della “Jo- niambiente” fosse da considerare nel suo complesso e che la circostanza per cui il bilancio non riportasse la distinzione fra le diverse voci del credito ovvero la distinzione fra i “servizi principali”ed i “ servizi a richiesta ” , non era tale da in- durre “a ritenere la falsità del bilancio relativamente all’attribuzione dei secondi” (così sentenza d’appello, pag. 7). La ragione di censura in primo luogo addotta con il mezzo in disamina, perciò, non si correla, non si confronta con le“rationes decidendi ”. Sovviene, dunque,l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass.(ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952). 18.La ragione di censura in secondo luogo addotta con i l mezzo in disamina, si risolveevidentemente in una doglianza “ermeneutica”. Va quindi, da un canto, ribaditol’insegnamento n. 10745/2022 di questo Giu- dice dapprima menzionato. Vaquindi, d’altro canto, reiterato l’insegnamento di questo Giudice a tenor del quale né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente inter- pretazione; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass.2.5.2006, n. 10131). 19.In questi termini, l’interpret azione dell’art. 6 dello statuto della “Joniam- biente” cui la Corte siciliana ha fatto luogo,è ineccepibile in diritto e va esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce dell’inse- gnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014. Del resto, innegabilmente la censura dalla ricorrente principale formulata, seppur attraverso la prospettazione dell’omessa considerazione del 4° co. dello stesso art. 6, si risolve tout court nella generica prefigurazione dell’erroneità dell’interpretazione recepita dalla Corteetnea. 20.Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di ultrapetizione, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discus- sione tra le parti. Deduce che la Corte di Catania “non ha proferito alcunché” in ordine all’ecce- zione, relativa all’attivazione dei “servizi a richiesta”, concernente la mancata stipula della convenzione di affidamento, eccezione la cui disamina avrebbe in- dotto la corte territoriale alla conferma del primo dictum(cfr. ricorso principale, pag. 19). 21.Il terzo motivo del ricorso principale analogamente va respinto . 22.Parimenti il mezzo in e sam e non si confronta con le “ ratio nes decidendi ” . Difatti,contrariamente all’assunto della ricorrente principale, la corte di me- rito “ha proferito”, si è pronunciata al riguardo. Da un lato, ha puntualizzato, con riferimento agli importi di euro 748.287,92, per il servizio di pulizia delle strade extraurbane e di rimozione delle “micro - discariche”,e di euro 186.960,00, per i conferimenti in discarica, che la pretesa dell’appellante traeva titolo da una obbligazione ex lege(cfr. sentenza d’appello, pag. 6), sicché a nulla rilevava la mancata stipula di apposita convenzione. Dall’altro, ha fatto luogo al riconoscimento della pretesa creditoria – nella misura di euro 218.340,96 -per il servizio di “pulizia spiaggia” ai sensi dell’art.2041 cod. civ., appunto in ragione dell’assenza di una necessaria valida ed effi- cace convenzione(cfr. sentenza d’appello, pag. 9). 23.Ovviamente va soggiunto che la prefigurazione del n. 5 del 1° co. dell’art.360 cod. proc. civ. afferisce al giudizio “di fatto”(cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n.28054; cfr. Cass. (ord.) 13.12.2017, n. 29886). Cosicché l’anzidettaprefigurazione risulta, nella specie, irritualmente evocata ai fini della denuncia di un asserito “vizio di attività”. 24.Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 231/2002. Deduce che ha errato la Corte di Catania, allorché ha escluso con riferimento agli importi di euro 935.247,92 (per il servizio di pulizia delle strade extraurbane e di rimozione delle “micro-discariche” e per i conferimenti in discarica)e di euro 218.340,96 (per il servizio di pulizia delle spiagge)gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. di cui in rubrica. Deduce che essa ricorrente è una società commerciale, tenuta a gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in regime di economicità (cfr. con- troricorso, pag. 32), e che sono assoggettate alla disciplina del d.lgs. n. 231/2002 le “transazioni commerciali” tra le società d’àmbito ed i soci in rela- zione allo svolgimento del servizio pubblico (cfr. controricorso, pag. 33). 25.Il primo motivo del ricorso incidentale va rigettato . 26.Il motivo, in violazione delle prefigurazioni di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ.,difetta, a rigore, di specificità e di “autosuffi- cienza”, siccome la ricorrente incidentale non ha provveduto a riprodurre il testo del proprio statutoe, segnatamente, dell’art. 6. 27.Si è anticipato, per altro verso, che ai sensi dell’ art. 201, 2° co., del d.lgs. n. 152/2006gli enti locali partecipano obbligatoriamente all ’ a utorità d’ à mbito – nella specie, alla “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. –autorità “alla quale è trasferito l’eser- cizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”. Del resto, su tale scorta, la Corte di Catania ha reputato –correttamente - che è “sottratta agli enti territoriali la possibilità di incidere (…) sulla gestione del servizio, ovvero di svincolarsi, per la gestione del servizio, dalla società d’àmbito e provvedervi autonomamente” (così sentenza d’appello, pag. 5). La partecipazione della “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” alla “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. non si delinea,perciò, quale esitodi una libera determinazione di volontà. Al contempo, la gestione integrata dei rifiuti che la medesima autorità d’àm- bito ha esplicato a vantaggio degli enti territoriali suoi soci , non si presta ad esser qualificata- per i “servizi principali” - come di fonte convenzionale. Né, propriamente,può esser qualificata di fonte convenzionale in dipendenza del mero dato della partecipazione societaria. In questi termininon vi è margine per evocare – con riferimento agli importi di euro 748.287,92 e di euro 186.960,00 (l’ulteriore importo di euro 218.340,96 è stato riconosciuto ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.)– la nozione di “transazione commerciale” di cui all’art. 2, 1° co., lett. a),del d.lgs. n. 231/2002, nella sua originaria formulazione applicabile ratione temporis(“ai fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo; (…)”). E ciò tanto più chéla medesima controricorrente, ricorrente incidentale, ha testualmente riferito che alla stipula di apposita convenzione la [OSCURATO:PERSONA]- tana di Catania si è sottratta (cfr. controricorso, pag. 31; cfr. memoria della ricorrente principale, pag. 15). 28.Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 22/1997, dell’art. 200 d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 21 legge Regione Siciliana n. 19/2005, degli artt. 4 e 19legge Regione Siciliana n. 9/2010, dell’art. 45 legge Regione Siciliana n. 11/2010; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la contraddittorietà della moti- vazione e l’omesso esame su fatto decisivo per il giudizio. Deduce che ha errato la Corte di Catania a disconoscere l’importo di euro 280.405,25 per utile d’impresa, spese generali e costi di gestione della società. Deduce che gli enti locali sono inevitabilmente “tenuti a sostenere tutti i costi della società d’àmbito, compresi quelli di carattere organizzativo relativi alla ge- stione del servizio di igiene pubblica”(così controricorso, pag. 36). Deduce che “le spese generali e di gestione non sono altro che i costi orga- nizzativi tipici di ogni struttura aziendale”(così controricorso, pag. 36) e che “i cd. utili d’impresa altro non sono che eventuali profitti da ri-distribuire agli enti locali soci, cioè alla stessa provincia”(così controricorso, pag. 37). Deduce infine che la violazione della normativa di riferimento si è tradotta nella contraddittorietà della motivazione dell’impugnata statuizione(cfr. contro- ricorso, pag. 38). 29.Il secondo motivo del ricorso incidentale dal pari va rigettato. 30.In ordine ai “servizi principali” la Corte catanese ha evidenziato che il costo del servizio era regolato dall’art. 6 dello statuto di “[OSCURATO:SOCIETA]”,che nulla prevedeva circa il pagamento delle voci de quibus(utile d’impresa, spese generali e costi di gestione della società); eche il computo delle medesime voci era avvenuto sulla scorta di parametri- tra cui il prezziario regionale dei LL.PP. –inapplicabili nella specie, giacchéil servizio era ricompreso tra quelli essenziali che l’appellanteera tenuta ad assolvere (cfr. sentenza d’appello, pa g . 9 ) . In ordine ai “servizi a richiesta” la Corte catanese ha evidenziato inappunta- bilmente (cfr. Cass. (ord.) 14.5.2019, n. 12702; Cass. sez. lav. 18.3.2024, n. 7178)che nei confronti della P.A. il diritto all’indennità per arricchimento senza causa concerne le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite e non anche le aspettative connesse al corrispettivo non percepito(cfr. sentenza d’appello, pag. 10). All’evidenza, il mezzo in esame similmente non si correla, non censura in maniera puntuale e specifica le “rationesdecidendi” in parte qua agitur. 31.Al contempo, la ricorrente incidentale non ha indicato il “fatto storico” , principale o secondario- risult ante dal testo della sentenza o dagli atti proces- suali, oggetto di discussione tra le parti, a carattere decisivo- la cui disamina sarebbe stata omessa in sede di mancato riconoscimento delle vocide quibus. 32.E, ben vero, la motivazione dell’impugnata pronuncia non è per nulla contraddittoria. Tanto a prescindere dal rilievo per cui, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. –al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo - non è più confi- gurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 33.Il rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentale giustifica l’inte- grale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 34.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/200