Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03122/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22442-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], con gli AVV.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, per procura speciale in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49 (C/O AVV. [OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, per procura speciale in atti; N. 22442/20 R.G. 1 1.A - controricorrente - avverso la sentenza n. 4954/21/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello del Comune di Vimodrone avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2012, in materia di Imu, relativo ad un immobile di proprietà di tale società, ma concesso in leasing ad una terza s.r.I., in ragione di un contratto successivamente risolto per inadempimento dell'utilizzatore, senza tuttavia che alla risoluzione avesse fatto seguito, nell'anno d'imposizione controverso, l'effettiva riconsegna dell'immobile al locatore.

Il Comune si è costituito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente società deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 e dell'art. 672 della legge n. 147 del 2013, per non avere la sentenza impugnata riconosciuto che, ai fini dell'Imu, la soggettività passiva dell'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria N. 22442/20 R. G. 2 perduri anche dopo la risoluzione del contratto di leasing e sino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile al locatore, avvenuta solo il 15 maggio 2013, quindi successivamente all'anno d'imposta oggetto dell'accertamento impugnato.

Il motivo è infondato e va respinto.

Infatti, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte - consolidatosi recentemente, ma per effetto di numerose pronunce conformi ed al quale si intende dare ulteriore continuità - « In tema di "leasing", tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13793 del 22/05/2019).

Nello stesso senso si è quindi ribadito che « In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente.» ( Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29973 del 19/11/2019; conformi, ex multis, Cassazione N. 22442/20 R. G. 3 civile sez. trib. - 22/05/2019, n. 13793; Cassazione civile sez. trib. - 09/10/2019, n. 25249; Cassazione civile sez. trib. - 19/11/2019, n. 29973; Cassazione civile sez. trib. - 20/12/2019, n. 34243; Cassazione civile sez.

VI - 09/03/2020, n. 6664; Cassazione civile sez.

VI - 13/03/2020, n. 7227; Cassazione civile sez.

VI - 14/05/2020, n. 8957; Cassazione civile sez.

VI - 13/07/2020, n. 14906; Cassazione civile sez.

VI - 07/10/2020, n. 21612; Cassazione civile sez.

VI - 13/10/2020, n. 22123; Cassazione civile sez.

VI - 29/10/2020, n. 23914; Cassazione civile sez.

VI - 13/11/2020, n. 25816; Cassazione civile sez.

VI - 13/11/2020, n. 25817; Cassazione civile sez.

VI - 13/11/2020, n. 25821; Cassazione civile sez.

VI - 03/12/2020, n. 27631; Cassazione civile sez. trib. - 11/12/2020, n. 28250; Cassazione civile sez. trib. - 24/12/2020, n. 29543; Cassazione civile sez.

VI - 28/12/2020, n. 29693; Cassazione civile sez.

VI - 13/01/2021, n. 418; Cassazione civile sez. trib. - 15/01/2021, n. 585; Cassazione civile sez. trib. - 15/01/2021, n. 586; Cassazione civile sez. trib. - 19/01/2021, n. 758; Cassazione civile sez. trib. - 21/01/2021, n. 1199; Cassazione civile sez. trib. - 21/01/2021, n. 1200; Cassazione civile sez.

VI - 03/02/2021, n. 2349; Cassazione civile sez.

VI - 22/02/2021, n. 4715; Cassazione civile sez.

VI - 22/02/2021, n. 4726; Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, n. 9624; Cassazione civile sez.

VI, 11/05/2021, n. 12447, Cassazione civile sez.

VI, 11/05/2021, n.12448; Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, n. 13498; Cassazione civile sez.

VI, 18/05/2021, n. 13419; Cassazione civile sez.

VI, 24/05/2021, n. 14208; Cassazione civile sez.

VI, 24/05/2021, n. 14209).

Con le pronunce in questione è stato infatti superato il contrario precedente espresso dall'isolata Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 19166 del 17/07/2019, invocata dalla ricorrente, secondo cui invece « In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in "leasing", soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al N. 22442/20 R.G. 4 proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata - in forza del principio di ultrattività del contratto - anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile.».

Richiamando qui per intero l'ampia motivazione con la quale la predetta Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29973 del 19/11/2019 si è in particolare fatta carico di esaminare criticamente e superare il precedente contrastante, in questa sede ci si può sinteticamente limitare a sottolineare che : - non avrebbe rilevanza, quanto all'Imu, richiamare la norma prevista per la Tasi (ed in particolare l'art. 1, comma 672, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147), poiché le due imposizioni tributarie hanno presupposti differenti e non legittimano interpretazioni analogiche tra le due disposizioni, né giustificano che la normativa in materia di Tasi abbia valenza interpretativa di quella in materia di Imu o debba costituire elemento di comparazione con essa; - la detenzione qualificata in capo all'utilizzatore, considerata dal legislatore quale presupposto per l'imposizione Imu, permane solo durante la vita del rapporto giuridico e si traduce invece in mera detenzione senza titolo a seguito della risoluzione del contratto, dimostrando ciò la correttezza dell'interpretazione secondo la formulazione letterale dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, che individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo; - nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore, che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso, tanto che lo stesso art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 prevede, a sua volta, prevede che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del "contratto N. 22442/20 R. G. 5 - e non da quella della consegna del bene locato al conduttore- e per tutta la durata del contratto.

E' quindi il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta, a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali; - tale essendo il quadro delle norme e dei principi (di diritto civile e tributario) da prendere a riferimento allorché si deve individuare il periodo di efficacia temporale del leasing, risulta evidente come le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU per il 2012 (di cui al d.m. 30 ottobre 2012) non possono certamente modificare i termini per l'individuazione del soggetto passivo di imposta.

Sono stati peraltro già ritenuti manifestamente infondati da questa Corte dubbi di legittimità costituzionale di tale interpretazione, rispetto agli artt. 53 e 3 Cost. (Cass. sez.

VI-V, 29/10/2020, n. 23914, in motivazione; cfr. altresì Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13419 del 2021). 2.Le spese del giudizio di legittimità si compensano in considerazione del consolidamento recente dell'indirizzo giurisprudenziale applicato.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22442-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], con gli AVV.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, per procura speciale in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49 (C/O AVV. [OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, per procura speciale in atti; N. 22442/20 R.G. 1 1.A - controricorrente - avverso la sentenza n. 4954/21/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello del Comune di Vimodrone avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2012, in materia di Imu, relativo ad un immobile di proprietà di tale società, ma concesso in leasing ad una terza s.r.I., in ragione di un contratto successivamente risolto per inadempimento dell'utilizzatore, senza tuttavia che alla risoluzione avesse fatto seguito, nell'anno d'imposizione controverso, l'effettiva riconsegna dell'immobile al locatore. Il Comune si è costituito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente società deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 e dell'art. 672 della legge n. 147 del 2013, per non avere la sentenza impugnata riconosciuto che, ai fini dell'Imu, la soggettività passiva dell'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria N. 22442/20 R. G. 2 perduri anche dopo la risoluzione del contratto di leasing e sino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile al locatore, avvenuta solo il 15 maggio 2013, quindi successivamente all'anno d'imposta oggetto dell'accertamento impugnato. Il motivo è infondato e va respinto. Infatti, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte - consolidatosi recentemente, ma per effetto di numerose pronunce conformi ed al quale si intende dare ulteriore continuità - « In tema di "leasing", tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13793 del 22/05/2019). Nello stesso senso si è quindi ribadito che « In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente.» ( Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29973 del 19/11/2019; conformi, ex multis, Cassazione N. 22442/20 R. G. 3 civile sez. trib. - 22/05/2019, n. 13793; Cassazione civile sez. trib. - 09/10/2019, n. 25249; Cassazione civile sez. trib. - 19/11/2019, n. 29973; Cassazione civile sez. trib. - 20/12/2019, n. 34243; Cassazione civile sez. VI - 09/03/2020, n. 6664; Cassazione civile sez. VI - 13/03/2020, n. 7227; Cassazione civile sez. VI - 14/05/2020, n. 8957; Cassazione civile sez. VI - 13/07/2020, n. 14906; Cassazione civile sez. VI - 07/10/2020, n. 21612; Cassazione civile sez. VI - 13/10/2020, n. 22123; Cassazione civile sez. VI - 29/10/2020, n. 23914; Cassazione civile sez. VI - 13/11/2020, n. 25816; Cassazione civile sez. VI - 13/11/2020, n. 25817; Cassazione civile sez. VI - 13/11/2020, n. 25821; Cassazione civile sez. VI - 03/12/2020, n. 27631; Cassazione civile sez. trib. - 11/12/2020, n. 28250; Cassazione civile sez. trib. - 24/12/2020, n. 29543; Cassazione civile sez. VI - 28/12/2020, n. 29693; Cassazione civile sez. VI - 13/01/2021, n. 418; Cassazione civile sez. trib. - 15/01/2021, n. 585; Cassazione civile sez. trib. - 15/01/2021, n. 586; Cassazione civile sez. trib. - 19/01/2021, n. 758; Cassazione civile sez. trib. - 21/01/2021, n. 1199; Cassazione civile sez. trib. - 21/01/2021, n. 1200; Cassazione civile sez. VI - 03/02/2021, n. 2349; Cassazione civile sez. VI - 22/02/2021, n. 4715; Cassazione civile sez. VI - 22/02/2021, n. 4726; Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, n. 9624; Cassazione civile sez. VI, 11/05/2021, n. 12447, Cassazione civile sez. VI, 11/05/2021, n.12448; Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, n. 13498; Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, n. 13419; Cassazione civile sez. VI, 24/05/2021, n. 14208; Cassazione civile sez. VI, 24/05/2021, n. 14209). Con le pronunce in questione è stato infatti superato il contrario precedente espresso dall'isolata Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 19166 del 17/07/2019, invocata dalla ricorrente, secondo cui invece « In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in "leasing", soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al N. 22442/20 R.G. 4 proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata - in forza del principio di ultrattività del contratto - anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile.». Richiamando qui per intero l'ampia motivazione con la quale la predetta Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29973 del 19/11/2019 si è in particolare fatta carico di esaminare criticamente e superare il precedente contrastante, in questa sede ci si può sinteticamente limitare a sottolineare che : - non avrebbe rilevanza, quanto all'Imu, richiamare la norma prevista per la Tasi (ed in particolare l'art. 1, comma 672, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147), poiché le due imposizioni tributarie hanno presupposti differenti e non legittimano interpretazioni analogiche tra le due disposizioni, né giustificano che la normativa in materia di Tasi abbia valenza interpretativa di quella in materia di Imu o debba costituire elemento di comparazione con essa; - la detenzione qualificata in capo all'utilizzatore, considerata dal legislatore quale presupposto per l'imposizione Imu, permane solo durante la vita del rapporto giuridico e si traduce invece in mera detenzione senza titolo a seguito della risoluzione del contratto, dimostrando ciò la correttezza dell'interpretazione secondo la formulazione letterale dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, che individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo; - nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore, che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso, tanto che lo stesso art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 prevede, a sua volta, prevede che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del "contratto N. 22442/20 R. G. 5 - e non da quella della consegna del bene locato al conduttore- e per tutta la durata del contratto. E' quindi il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta, a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali; - tale essendo il quadro delle norme e dei principi (di diritto civile e tributario) da prendere a riferimento allorché si deve individuare il periodo di efficacia temporale del leasing, risulta evidente come le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU per il 2012 (di cui al d.m. 30 ottobre 2012) non possono certamente modificare i termini per l'individuazione del soggetto passivo di imposta. Sono stati peraltro già ritenuti manifestamente infondati da questa Corte dubbi di legittimità costituzionale di tale interpretazione, rispetto agli artt. 53 e 3 Cost. (Cass. sez. VI-V, 29/10/2020, n. 23914, in motivazione; cfr. altresì Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13419 del 2021). 2.Le spese del giudizio di legittimità si compensano in considerazione del consolidamento recente dell'indirizzo giurisprudenziale applicato. P. Q. M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
Sentenza Cassazione n. 03122/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris