CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 04233/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che con unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità denunciando la diversa qualificazione del reato in quello di tentata rapina impropria, già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito è manifestamente infondato; invero i giudici del merito hanno ritenuto che la sequenza della dinamica, secondo cui vi è stata un'iniziale estrinsecazione di violenza fisica al Minervini, poi la richiesta di denaro e la minaccia di lesioni al Pansini configura la tentata rapina, essendo le condotte dirette alla sottrazione del bene, in piena aderenza con quanto descritto dal capo di imputazione, così rendendo del tutto distonica la censura difensiva che invece fa leva sulla mancata sottrazione del bene mobile in ragione di una tentata rapina impropria motivatamente disattesa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]