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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29910/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28433/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro temporedella società

V. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.297; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difes o dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al contro ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’AvvocatessaPaola Nunziata in Roma, via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 86 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3144/2019 pubblicata il 10 giugno 2019.

C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 28433/2019 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi.

Considerato che laCorte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società

V. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. edin accoglimento dell’appello proposto in via incidentale dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato la società

V. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione e riconsegna dell’azienda [OSCURATO:PERSONA] e, quindi , di tutti i beni che la costituivanononché alle spese del doppio grado; avverso la decisione della Corte d’appello propone ricorso per cassazione Vincenzo VOLLARO, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro temporedella società

V. [OSCURATO:PERSONA] C., illustrato da un unico motivo; resiste con controricorso il fallimento dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c. e rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 21981 del 12 luglio 2022 stante l’istanza congiuntadepositata dai difensori delle parti per il rinvio al fine di rendere possibile il perfezionamento e l’attuazione dell’accordo transattivo e procedere alla rinuncia ex art. 390 c.p.c.; la trattazione del ricorso è stata nuovamente fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.; Ritenuto che superfluo risulta l’esame dell’unico motivo di ricorso proposto, con cui il ricorrente lamentala Violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1414 e 1415 c.c., atteso che è stata depositata in data 30 maggio 2023 l’istanza di rinuncia della parte ricorrente, nonché l’atto di accettazione della rinuncia da parte controricorrente in data 31 maggio 2023; C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 28433/2019 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio, senza farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c.

Per questi motivi dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28433/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro temporedella società V. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.297; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difes o dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al contro ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’AvvocatessaPaola Nunziata in Roma, via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 86 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3144/2019 pubblicata il 10 giugno 2019. C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 28433/2019 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Considerato che laCorte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società V. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. edin accoglimento dell’appello proposto in via incidentale dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato la società V. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione e riconsegna dell’azienda [OSCURATO:PERSONA] e, quindi , di tutti i beni che la costituivanononché alle spese del doppio grado; avverso la decisione della Corte d’appello propone ricorso per cassazione Vincenzo VOLLARO, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro temporedella società V. [OSCURATO:PERSONA] C., illustrato da un unico motivo; resiste con controricorso il fallimento dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c. e rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 21981 del 12 luglio 2022 stante l’istanza congiuntadepositata dai difensori delle parti per il rinvio al fine di rendere possibile il perfezionamento e l’attuazione dell’accordo transattivo e procedere alla rinuncia ex art. 390 c.p.c.; la trattazione del ricorso è stata nuovamente fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.; Ritenuto che superfluo risulta l’esame dell’unico motivo di ricorso proposto, con cui il ricorrente lamentala Violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1414 e 1415 c.c., atteso che è stata depositata in data 30 maggio 2023 l’istanza di rinuncia della parte ricorrente, nonché l’atto di accettazione della rinuncia da parte controricorrente in data 31 maggio 2023; C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 28433/2019 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio, senza farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c. Per questi motivi dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione
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