CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 06195/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NAPOLI), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/01/2022 del PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibili le istanze di misure alternative avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 666, comma 2, in relazione all'art.678 cod. proc. pen., rilevando che si trattava di mera riproposizione - basata sui medesimi elementi - di altra istanza già rigettata con ordinanza del giorno 1/7/2021. 2. Avverso tale decreto il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., nonché agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Si duole il ricorrente che la statuizione di inammissibilità sia stata assunta inaudita altera parte, in violazione del contraddittorio, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che giustificano la procedura de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.: invero, la precedente ordinanza di rigetto - richiamata nel decreto - aveva avuto ad oggetto soltanto l'affidamento in prova ai servizi sociali, unica misura all'epoca richiesta dal Luongo, mentre l'istanza avanzata nel caso di specie era rivolta ad ottenere una delle tre misure alternative previste dall'Ord. Pen., anche sulla scorta di quanto era stato indicato in detto provvedimento di rigetto, che aveva aperto un varco all'eventualità di misure intermedie. 3. Il Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta nella quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. 4. Rileva la Corte che - dall'esame dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - emerge che quel procedimento era stato azionato dalla richiesta del Luongo di essere ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali, avendo riportato la condanna di anni cinque e mesi quattro di reclusione per violazione della normativa in materia di stupefacenti. L'intera motivazione era stata dedicata a tale misura alternativa, e concludeva nel senso di ritenere eccessivo lo scarto tra la soluzione inframuraria e l'apertura all'esterno con la concessione della più ampia misura dell'affidamento in prova. L'esame dell'istanza a suo tempo avanzata dal condannato ha dato conferma di tale limitato oggetto dell'ordinanza, erroneamente citata come precedente preclusivo all'esame nel merito, e nel contraddittorio delle parti, della nuova istanza diretta ad ottenere una delle tre misure alternative.Non ricorre dunque alcuna delle ipotesi che avrebbero reso possibile il ricorso alla procedura de plano e la conseguente declaratoria di inammissibilità da parte del presidente del collegio, a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., limitata al caso in cui si tratti di mera riproposizione di una richiesta già rigettata senza alcun elemento di novità, ovvero al caso in cui l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714). 5. Si specifica che l'annullamento va disposto con rinvio, trattandosi di provvedimento affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397). 6. Il provvedimento impugnato va perciò annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro perché, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, proceda - nel contraddittorio pieno delle parti - ad esaminare l'istanza dell'interessato. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°/12/2022, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso il giorno 13 dicembre 2022 Il