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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1983

Cassazione n. 24509/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/01/1983 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 633 e 56-624 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è indeducibile in quanto postula un differente apprezzamento in fatto, laddove: a) le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché il giudice legittimamente può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili e la Corte territoriale (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; b) la Corte ha dato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/01/1983 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 633 e 56-624 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è indeducibile in quanto postula un differente apprezzamento in fatto, laddove: a) le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché il giudice legittimamente può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili e la Corte territoriale (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; b) la Corte ha dato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M
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