CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06013/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19432del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale curatore pro tempore , rappresentat o e difes o dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura speciale in calce al ricorso,elettivamente domiciliat o presso lo studio del difensore in Roma, Via XXIV Maggio n. 43; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] società-interruzione- riassunzione-mancata comunicazione dell’avviso di udienza al curatore fallimentare Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan.18/18/2021, della Commissione tributaria regionale del Lazio , sezione staccata di Latina, depositata in data 5 gennaio 2021, nonnotificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che: 1) previo p.v.c. della Guardia di Finanza –Compagnia di Terracina, l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, esercente attività di commercio all’ingrosso di confezioni per adulti, avviso di accertamento con il quale venivano ripresi, per l’anno di imposta 2014, costi ritenuti indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, nonché detratti ai fini Iva in relazione afatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. ritenute afferenti ad operazioni non documentate; 2) avverso il suddetto avviso, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina che, con sentenza n. 676/01/2017, lo avevaaccolto per carenza di motivazione dell’atto impositivo e per insussistenza dei presupposti per eseguire l’accertamento induttivoex art. 41bis del DPR n. 600/73, avendo la contribuente registrato le fatture passive, già “onorate” dell’Iva, senza che fosse stato arrecato alcun danno all’Erario; 3) avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina deducendo: a) l’erroneo esame della fattispecie e dei documenti di causaatteso che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la contestazione non verteva sull’errata quantificazione dei corrispettivi ma sulla indebita deduzione di costi e detrazione Iva per assoluta carenza documentale; b) l’omessa considerazione da parte della CTP degli elementi di disconoscimento dei costi in questione; c) l’erroneità dell’argomento relativo alla carenza motivazionale dell’atto impositivo essendo legittimo il richiamo per relationem al p.v.c. della GDF; 4) si era costituita la società contribuente chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018; 5) il giudizio era stato sospeso con provvedimento del 10.01.2019; 6) la definizione agevolata non aveva avuto seguito in quanto, pur essendo stata presentata l’istanza presso l’Agenzia, non era stato effettuato il versamento della prima rata; 7) in data 19.9.2019, il giudizio era stato interrotto per il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarato dal Tribunale di Latinacon sentenza n. 1/2019 del 17 gennaio 2019); 8) con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle entrate aveva chiesto la trattazione del giudizio ex art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 ; 9) l’udienza di trattazione era stata fissata in data 19.12.2019 e l a curatela fallimentare si era costituita in giudizio in data 12.12.2019 depositando le proprie controdeduzioni; 10) con sentenza n.18/18/2021, depositata in data 5 gennaio 2021, la CTR aveva accolto l’appello . 2. In punto di diritto,per quanto di interesse, la CTR ha osservato che : 1) la CTP aveva travisato i rilievi della GDF essendo stata la contestazione appuntata non già sulla errata quantificazione dei corrispettivi ma sull’indebita deduzione di costi in base adiverse violazioni formali e sostanziali riscontrate ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non utilizzava la sede legale e il luogo di esercizio dichiarati in Latina ma la documentazione amministrativo-contabile era detenuta presso l’abitazione del rappresentantePierpaolo Borrelli; quanto ai rapporti intercorsi con [OSCURATO:SOCIETA]., sul conto corrente di quest’ultima presso il MPS, [OSCURATO:PERSONA] aveva la delega ad operare, quale mandatario fiduciario di [OSCURATO:SOCIETA], detentrice del 99% delle quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA].; il pagamento delle fatture in contestazione era stato semmai soltanto parziale, nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA].; pochi giorni dopo la costituzione di Safety la stessa era stata destinataria di cessione di ramo d’azienda di [OSCURATO:SOCIETA].; la Safety aveva poi ceduto l’azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. ed era fallita come dichiarato con sentenza del 17.1.2019 del Tribunale di Latina); 2) la CTP aveva erroneamente svalutato il dato insuperabile emerso dalle indagini della GDF della assoluta carenza documentale relativamente ai costi in oggetto; 3) in ordine al rilevato difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e al suo “appiattimento” sul p.v.c. della GDF, l’atto impositivo aveva richiamato dettagliatamente i passaggi del p.v.c. che era stato anche notificato a [OSCURATO:PERSONA]; 4) le deduzioni di parte contribuente erano inidonee a superare le contestazioni dell’Agenzia, non avendo provato l’effettività delle forniture. 3. Avverso la suddetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale curatore pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 4. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primomotivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 31,61 del d.lgs. n. 546/92, 43 del R.D. n. 267/1942, 101 c.p.c., 24 Cost.per avere il giudice di appello deciso nel merito accogliendo il gravame dell’Agenzia nonostante - a seguito della interruzione del processo in considerazione della intervenuta dichiarazione di fallimento della società contribuentee della sua ripresa a cura dell’Agenzia delle entrate – non fosse stata data comunicazione (tantomeno nei trenta giorni liberi prima) dalla cancelleria al curatore fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della data del 19 dicembre 2019 prevista per la trattazione del giudizio. Al riguardo, come evidenziato dal ricorrente, il curatore, venuto a conoscenza solo in via informale dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] della data di trattazione, nel frattempo comunicata alle parti, si era costituito in data 12.12.2019 (soltanto sei giorni prima dell’udienza) al solo fine di evidenziare (oltre alla tardività della riassunzione del giudizio interrotto)l’omessa comunicazione della detta data, in violazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546/92, nei suoi confronti , quale unico soggetto investito della rappresentanza legale e della legittimazione processuale a seguito dell’apertura del fallimento della società, chiedendo il rinvio della trattazione al fine di permettere il compiuto svolgimento delleproprie difese; nonostante ciò, la CTR, all’udienza del 19 dicembre 2019 , aveva deciso la causa accogliendo l’appellodell’Ufficio. 1.1. Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.2. In punto di fatto, come si evince dalla sentenza impugnata nonch é dall’esame degli atti allegati al ricorso (sentenza del Tribunale di Latina del 17.1.2019; comparsa di costituzione del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in ogni caso, trattandosi di circostanze non contestate (v. controricorso, pagg. 10 e 15): 1) la CTR aveva dichiar ato , in data 19.9.2019 , l’interruzione del giudizio stante la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sentenzadel Tribunale di Latina n. 1 /2019 del 1 7 .1.2019; 2) l’Ufficio lo aveva riassunto, con istanzadepositata in data 8.10.2019 di f issazione d ella udienzadi trattazione; 3) la cancelleria aveva comunicato l’avviso di trattazione per il19.12.2019al difensor e della società in bonis costituit o prima del fallimento e non al curatore fallimentare; 4) in data 12.12.2019, il Fallimento aveva depositato comparsa di costituzione nella quale aveva eccepi to (oltre al la tardività della riassunzione del giudizio da parte dell’Ufficio) anche l’omessa comunicazione, in violazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546/92, a cura della cancelleria della CTR, della data fissata per la trattazione nei confronti del curatore,chiedendo un rinvio della udienza al fine di permettere il compiuto svolgimento delle proprie difese. 1.3. La dichiarazione di fallimento determina il trasferimento al curatore della legittimazione a far valere rapporti di diritto patrimoniale che facevano capo al debitore (artt. 43 l. fall., 143 d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), essendo il debitore privo, in linea generale, della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione dei casi in cui il debitore dichiarato fallito agisca per la tutela di diritti di natura strettamente personale ex artt. 46 l. fall., 146 d. lgs. n. 14/2019 (Cass., 9.05.2019, n. 12264) e qualora gli organi della procedura concorsuale siano rimasti inerti (ex plurimis, Cass. 5.12. 2019, n. 31843; Cass., sez. 5, n. 543/2023). 1.4.Nel comporre un contrasto giurisprudenziale, questa Corte a sezione unite nella sentenza n. 11287 del 2023,ha affermato i seguenti principi di diritto: “in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivoe va conseguentemente rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.” Nella suddetta sentenza la Corte ha precisato che: «Quanto al regime di rilevabilità del difetto di capacità processuale del fallito - questione pure posta dall'ordinanza di rimessione - si riscontrano nella giurisprudenza di legittimità (come anche in dottrina) non convergenti orientamenti. In base ad un primo indirizzo, si verterebbe di un difetto di legittimazione non assoluto ma relativo, in modo tale che esso potrebbe essere rilevato solo su eccezione della curatelanell'interesse della massa dei creditori, dunque non dalla controparte né tantomeno dal giudice d'ufficio. Alla radice di questo convincimento vi è un allineamento del dato processuale a quello sostanziale, nel senso che così come il fallito - che resta titolare del rapporto giuridico e del patrimonio affidato ex art. 31 l.fall. alla disponibilità ed all'amministrazione del curatore -può porre validamente in essere atti negoziali e pagamenti anche successivamente alla dichiarazione di fallimento, ferma restando la loro inefficacia-inopponibilità rispetto ai creditori (art. 44 l.fall.), altrettanto dovrebbe dirsi con riguardo all'attività processuale, la quale sarebbe validamente compiuta, pur in difetto dei requisiti di legittimazione di cui all'articolo 43 l.fall., fino a che il curatore, ritenendone inopportuna l’acquisizione alla massa, questo difetto non eccepisca (v. Cass. Sez. 6^-5^ n. 27277/16 con richiami). In ragione di un secondo indirizzo, trattandosi di questione che non attiene alla titolarità del diritto ma ad una carenza di capacità o legittimazione attinente ai presupposti processuali ed il cui verificarsi è subordinato alla attivazione delcuratore, il relativo vizio avrebbe invece carattere assoluto, così da poter e dover essere rilevato anche d'ufficio dal giudice ogniqualvolta emerga dagli atti di causa l’interesse della curatela per il rapporto dedotto in lite. In presenza di questo palesato interesse (vale a dire, del difetto di un’inerzia obiettivamente intesa) il rapporto litigioso deve ritenersi ex lege acquisito al fallimento, così da rendere “inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito” (Cass. Sez. 2^ n. 31313/18 con richiami) ed il difetto di capacità processuale di quest’ultimo non rientra più nella sola disponibilità del curatore, assumendo piuttosto uno spessore ordinamentale, cioè assoluto (Cass. Sez.5^, n. 21765/15 ed altre). Tanto più alla luce della soluzione che si è indicata in ordine al presupposto della legittimazione sostitutiva del fallito in ambito tributario (inerzia semplice), si ritiene che debba essere preferita questa seconda interpretazione, del resto già argomentabile da Cass. SSUU n. 27346/09, secondo cui: “in seguito all'apertura della procedura, in relazione ai rapporti patrimoniali in essa compresi, sussiste una legittimazione processuale del fallito e dei soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa suppletiva, in deroga alla legittimazione esclusiva degli organi della procedura, in relazione a detti rapporti, nel solo caso d'inattività e disinteresse di questi, mentre ove riguardo al rapporto in questione essi si siano attivati, detta legittimazione suppletiva non sussiste e la sua carenza può essere rilevata d'ufficio". Dunque, il solo fatto che il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale in relazione al medesimo rapporto patrimoniale dedotto in giudizio dal fallito -sia nel medesimo processo da quest'ultimo inten tato, sia in altro separato processo di cui si abbia contezza - denota l'interesse del medesimo per la lite e, con ciò, l'apprensione del rapporto stesso al concorso; il che integra appunto, con il difetto di inerzia e dismissione, il presupposto della regola generale di cui all'articolo 43 l.fall., in base alla quale per questo genere di rapporti “sta in giudizio il curatore” e non altri. La soluzione non muta – ed anzi, trova in ciò ulteriore conforto di sistema - qualora il giudizio sia stato validamente ed efficacemente intrapreso dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, posto che in tal caso il regime previsto dal terzo comma dell'articolo 43 l.fall.impone, come già osservato, l'interruzione automatica e d'ufficio del processo ogniqualvolta si abbia notizia della sentenza dichiarativa, e ciò proprio per la sopravvenuta perdita della capacità processuale della parte dichiarata insolvente; il che dà modo al curatore di valutare l'interesse della massa ad eventualmente riassumere e coltivare il giudizio interrotto, e fermo restando che anche in questo caso -ed alla stessa maniera - in presenza di attivazione della curatela, l’incapacità del fallito a proseguire il giudizio non potrà che essere rilevata d'ufficio. La conclusione qui accolta – che si affranca dalle criticità derivanti da un troppo stretto parallelismo tra piano sostanziale e piano processuale e, in particolare, dall’estensione a quest’ultimo del regime di inefficacia proprio essenzialmente degli atti negoziali e dei pagamenti ex art. 44 cit. - tanto più si avvalora in ragione delle peculiarità del rapporto tributario e delle modalità del suo accertamento giurisdizionale. Ciò perchè sono evidenziabili nella disciplina processuale di cui al d.lgs. 546/92 tanto un regime tassativo ed a rilievo ufficioso della legittimazione e della capacità di stare in giudizio delle parti del rapporto tributario (artt. 10 segg.), quanto una regola di unitarietà decisionale e di necessaria concentrazione soggettiva ed oggettiva di tutti i procedimenti aventi ad oggetto il medesimo atto impositivo (v. artt. 14 e 29), così da quantomeno sollecitare e favorire l'emersione di quel requisito di interesse mediante attivazione giurisdizionale della curatela che si è detto essere alla base della rilevabilità d'ufficio del difetto di capacità del contribuente fallito». 1.5.Posto quanto sopra, quanto al vizio di non integrità del contraddittorio per essere stato l’avviso di trattazione comunicato a cura della cancelleria soltanto al difensore della società in boniscostituito prima del fallimento, va osservato in termini generali che l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni liberi prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nullità che si realizza sia nel caso di omesso invio dell'avviso, sia nel caso di invio effettuato senza il rispetto del termine stabilito dalla legge, realizzandosi, in entrambe le ipotesi, la violazione della prescrizione stabilita dall'art.31 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 (Sez. 5, Sentenza n. 23607 del 20/12/2012; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11487 del 14/05/2013; - S ez. 6 - 5, Ordinanza n. 1786 del 29/01/2016). La predetta nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto a norma dell'art.156 comma terzo cod.proc.civ. nel caso in cui, nonostante l'omessa o irrituale comunicazione dell'avviso, la parte sia ugualmente presente alla udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti a norma dell'art.32 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell'interessato, della avvenuta fissazione dell'udienza ( pubblica o camerale) di discussione della causa (in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 21224 del 29/09/2006, Rv. 593413 –01; Cass. 13319 del 2017). In dottrina , si è precisato che la sanatoria ex art. 157, comma 2, c.p.c., implica un comportamento processuale attivo e positivo nel quale deve inserirsi l’omessa denuncia del vizio. Qualora, invece , la parte nella prima istanza o difesa successiva alla comunicazione dell’avviso o eventualmente a seguito di comparazione in udienza, sollevi la relativa eccezione, chiedendo il ripristino del termine violato o deducendo una carenza dell’avviso tale da menomare il proprio diritto di difesa, il rinvio dell’udienza non potrà essere negato pena la violazione del contraddittorio. 1.6.Concretando l’omessa comunicazionealle parti dell’avviso di fissazione della udienzaun vizio di integrità del contraddittorio, è chiaro che, qualora la parte abbia conoscenza dello stesso prima della conclusione della fase processuale in cui doveva essere destinatario della relativa comunicazione, lo stesso sia onerato a fare valere tale nullità (relativa) nella prima difesa utile. Va ribadito, al riguardo, il principio di diritto secondo cui “ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., le contestazioni relative a presunte nullità di atti processuali vanno proposte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa utile successive al loro verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere” (Cass.Sez.2, Ordinanza n. 21957 del 02/09/2019;Cass.,sez. L, Sentenza n. 53 69del 01/06/1998). 1.7.L’omissione di comunicazione alle parti dell’avviso di trattazione comporta la nullità della sentenza del primo giudice la quale si converte, ai sensi dell'art.161 c.p.c., in motivo di impugnazione esperibile nei termini di legge, la cui inosservanza determina il passaggio in giudicato della sentenza stessa. In particolare, questa Corte ha affermato che "la nullità derivante dall'omessa od irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l'impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 327 cod. proc. civ. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall'erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato"(Cass. n. 6692/2015; v. anche Cass.n. 23323/2013, con riferimento al processo tributario, con specifico richiamo all'irrilevanza del rilievo circa l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato; Cass. n. 12069 del 2010; Cass. n. 24575 del 2010; Cass. n. 19248 del 2014; Sez. 6 -5, Ord. n. 8371 del 2017; Sez. 5, Ord. n. 22566 del 2017; Cass.,sez. trib., n. 22451 del 2024 ). 1.8.Orbene,raccordando i suddetti principi in tema di difetto di legittimazione processuale del fallito in caso di difetto di inerzia, oggettivamente intesa, della curatela, con quelli in tema di deducibilità del vizio di violazione del contraddittorio per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione, va osservato che, a fronte della dichiarazione di fallimento del contribuente nel corso di giudizio di merito e della conseguente interruzione del processo , l’attivazione in sede giurisdizionale del curatore fallimentare attraverso la presentazione dell’istanza di riassunzione comporta che, nel caso di comunicazione dell’avviso di trattazione soltanto al difensore del contribuente- fallito costituito prima delfallimento, il difetto di legittimazione processuale del fallito sia rilevabile d’ufficio; diversamente, l’inerzia del curatore nel non riassumere e coltivare il giudizio interrotto(con riassunzione dello stesso a cura dell’Ufficio)comporta che, nel cas o di comunicazione dell’avviso di trattazione soltanto al difensore del contribuente-fallito costituito prima del fallimento, il difetto di legittimazione processuale del fallito non sia rilevabile d’ufficio; dall’altro, il vizio processuale del difetto di contraddittorio è opponibile esclusivamente dalla curatela fallimentare(e non dall’Ufficio) quale parte nel cui interesse è stabilita la nullità medesima, a norma dell’art. 157, comma 2 c.p.c.(Cass. sez. 5 n. 22451 del 2024); in questo ultimo caso, a seconda se la curatela fallimentare vengaa conoscenza dell’atto viziato (comunicazione della data di trattazione dell’udienza soltanto al difensore della parte in bonis, costituito prima del fallimento) prima o dopo la conclusione della fase processuale nella quale dov eva essere destinataria della comunicazione, l a stessa sarà onerata ad eccepire tale nullità (relativa) nella prima difesa successiva all’atto viziato o alla notizia di esso, ovvero impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio o proponendo l'impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all'art.327 c.p.c. 1.9.Nella specie, a fronte della dichiarazione di fallimento della società contribuente nel corso del giudizio di appello (con sentenza del Tribunale di Latina n. 1/2019 del 17 gennaio 2019) e della interruzione del processo in data 19.9.2019, la curatela ha assunto un iniziale comportamento oggettivo di inerzia nel non riassumere e coltivare il giudizio interrotto per cui il difetto di legittimazione processuale della società fallita – alla quale soltanto risulta va essere stato comunicato l’avviso di trattazione a seguito di riassunzione operata a cura dell’Ufficio - non era rilevabile d’ufficio dal giudice di appello. La non integrità del contraddittorio per essere stato l’avviso di trattazione comunicato a cura della cancelleria soltanto al difensore della società in boniscostituito prima del fallimento, risulta essere stat a però eccepit a dalla curatela fallimentare tempestivamentenella prima difesa utile (comparsa di costituzione) successiva alla notizia dell’atto viziatoe, comunque - avendo il giudice di appello deciso nel merito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza disporre il necessario richiesto rinvio per permettereal contribuente l’articolazione delle proprie difese, dando luogo ad un error in procedendo- attraverso l’impugnativa tempestiva, sul punto, della sentenza di appello. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4 e 118 c.p.c., 111, comma 6, Cost. per avere la CTR accolto l’appello dell’Agenzia, con una motivazione omessa e/o apparente, avendo fatto riferimento, quanto ai rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]., a forniture oggettivamente inesistenti laddove la contestazione dei presunti costi indebitamente dedotti nasceva dal rilievo di una assunta carenza documentale. Peraltro, la decisione della CTR si sarebbe basata su una serie di circostanze di fatto rilevate dall’Ufficio (“vicinanza”tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].; inoperatività di [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della fornitur a delle merci per esserestata quest ’ ultim a successiv a alla cessione di ramo d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA].r.l.) senza provvedere ad una disamina effettiva della valenza probatoria delle stesse, e dunque,senza dare conto delle ragioni del decisum. 2.1. L’accoglimento del primo motivo rende inutile la trattazione del secondo con assorbimento dello stesso. 3.In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo,con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.