CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14/10/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -Sezione per il Riesame dei provvedimenti cautelari personali - rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Palmi aveva respinto la richiesta di revoca e/o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto, già condannato in primo grado per i reati di rapina ed altro.2. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza de presupposti per la modifica della misura cautelare in atto. Assume che il Tribunale aveva omesso un adeguata valutazione in ordine al decorso del tempo e che al contempo non aveva motivato in relazione alla attualità del pericolo della reiterazione dei reati. Osserva che, ove ritenute sussistenti le esigenze cautelari, ben potevano essere soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte risultano manifestamente infondate. 2. L' ordinanza impugnata si appalesa immune da censure laddove ha ritenuto insussistenti i presupposti idonei alla revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente già condannato in primo grado alla pena di anni sette di reclusione per rapina ed altro. 2.1. In ordine alla evidenziata irrilevanza del decorso del termine i giudici del riesame hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare. (Sez. 5 - , Sentenza n. 45843 del 14/06/2018, Rv. 274133 - 01). 2.2. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto di disattendere l'istanza di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti dorniciliari in considerazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, desumibile non solo dalla gravità del titolo di reato, ma altresì dalle modalità della condotta e dai plurimi precedenti penali gravanti sull'imputato, indicativi di abitualità e di notevole professionalità criminale dello stesso, circostanze che, complessivamente considerate, hanno correttamente indotto i giudici del riesame a ritenerle indicative di pervicacia nel delinquere. 2.3. L'ordinanza impugnata, con motivazione che non appare nè carente né gravemente illogica né contraddittoria, ha individuato una serie di elementi -quali le modalità di realizzazione della condotta, la personalità negativa dell'Alampi e il radicato inserimento del ricorrente in un contesto delinquenziale -idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza. 2.4. Quanto alla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare applicata il Tribunale ha sottolineato come la delineata pericolosità del ricorrente e la circostanza che lo stesso aveva commesso i reati oggetto dell'odierno procedimento allorquando si trovava sottoposto ad obbligo di dimora nell' ambito di altro procedimento, dimostravano l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche se con l'applicazione di dispositivo di controllo. 2.5. Deve, in sintesi, ritenersi che a fronte di una motivazione congrua e logica, l'imputato nel ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità di concessione degli arresti domiciliari senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai Giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa mente in euro tremila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co-1-ter disp-att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16