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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12378/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o OSSERVA

1. Ritenuto che i motivi di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi genericamente formulati, relativi a ragioni di censura (1. errata valutazione della deposizione del teste Favale;

2. mancato superamento della soglia di affermazione della colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contestazione di concorso con la coimputata nel reato di esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio e finanziario, tramite una società da loro creata, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché inammissibili in quanto manifestamente infondati.

2. Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non soltanto se risultino intrinsecamente indeterminati ma anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Quanto alla manifesta infondatezza, la sentenza d'appello ha chiarito, con riferimento al primo motivo, le condizioni probatorie che hanno consentito di individuare i ricorrenti come autori del delitto contestato: numerose testimonianze e prove documentali sono state prese in considerazione dalla Corte d'Appello, dettagliatamente e specificamente, ivi compresa quella della teste Favale, che, secondo i ricorrenti, avrebbe riferito particolari strumentalizzati dalla sentenza impugnata per ritenere provata la responsabilità degli imputati, ma in relazione alla quale i motivi addotti sono privi di confronto con le ragioni della condanna e, in ogni caso, non deducono la decisività dell'evocata erronea valutazione di prova, in presenza di un quadro probatorio molto più ampio.

Quanto al secondo motivo di ricorso, deve darsi atto che esso è del tutto apodittico, limitandosi a sostenere l'insufficienza degli elementi d'accusa, senza confronto con le ragioni del provvedimento impugnato (vedi pag. 7 e il riferimento all'attivazione di una carta postpay intestata all'imputato, convivente di Espinoza).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S t ers71)",914 41._ DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi genericamente formulati, relativi a ragioni di censura (1. errata valutazione della deposizione del teste Favale; 2. mancato superamento della soglia di affermazione della colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contestazione di concorso con la coimputata nel reato di esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio e finanziario, tramite una società da loro creata, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché inammissibili in quanto manifestamente infondati. 2. Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non soltanto se risultino intrinsecamente indeterminati ma anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Quanto alla manifesta infondatezza, la sentenza d'appello ha chiarito, con riferimento al primo motivo, le condizioni probatorie che hanno consentito di individuare i ricorrenti come autori del delitto contestato: numerose testimonianze e prove documentali sono state prese in considerazione dalla Corte d'Appello, dettagliatamente e specificamente, ivi compresa quella della teste Favale, che, secondo i ricorrenti, avrebbe riferito particolari strumentalizzati dalla sentenza impugnata per ritenere provata la responsabilità degli imputati, ma in relazione alla quale i motivi addotti sono privi di confronto con le ragioni della condanna e, in ogni caso, non deducono la decisività dell'evocata erronea valutazione di prova, in presenza di un quadro probatorio molto più ampio. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve darsi atto che esso è del tutto apodittico, limitandosi a sostenere l'insufficienza degli elementi d'accusa, senza confronto con le ragioni del provvedimento impugnato (vedi pag. 7 e il riferimento all'attivazione di una carta postpay intestata all'imputato, convivente di Espinoza). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S t ers71)",914 41._ DEPOSITATO
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