Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 17477/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, sulla istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare; letto il ricorso; lette le conclusioni depositate dalla difesa in data 8 aprile 2026; [OSCURATO:PERSONA] che "il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. 2.

L'art. 1, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto all'art. 678 ocd. proc. pen. ilcomma 1 bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen." (Sez. 1, Ordinanza n. 2285 del 15/12/2021 Cc., Rv. 282487 - 01);ritenuto che, qualificato il ricorso come opposizione, consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila; P.Q.MIl Consigliere stensore Il PresidenteAnna Mari gavoni [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA CANcí- 14 "ifer)r-,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, sulla istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare; letto il ricorso; lette le conclusioni depositate dalla difesa in data 8 aprile 2026; [OSCURATO:PERSONA] che "il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. 2. L'art. 1, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto all'art. 678 ocd. proc. pen. ilcomma 1 bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen." (Sez. 1, Ordinanza n. 2285 del 15/12/2021 Cc., Rv. 282487 - 01);ritenuto che, qualificato il ricorso come opposizione, consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila; P.Q.MIl Consigliere stensore Il PresidenteAnna Mari gavoni [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA CANcí- 14 "ifer)r-,
Sentenza Cassazione n. 17477/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris