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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23831/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza haintegralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 27 febbraio2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, per il reato di cui agli artt. 56, 110 e629 cod. pen.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, entrambi isuddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamenteesposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con l’unico motivo di ricorso, XXXXXXXXXXXXX si duole, sotto il profilodella violazione di legge e dei vizi di motivazione, dell’erronea qualificazione delfatto come tentata estorsione e non come tentata truffa, sul presupposto chel’unico criterio discretivo tra i due reati non potrebbe essere ricondotto al datopsicologico della paura o alla mera gravità della falsa rappresentazione, ma soloalla provenienza del male prospettato dagli imputati (i quali, invece, avevanopresentato gli eventi negativi come una situazione esterna, apparentemente giàin atto).2.2.

Con un unico, articolato motivo di ricorso, XXXXXXXXXXXXXXXXXeccepisce la non corretta qualificazione del fatto, il mancato riconoscimento delladiminuente di cui all’art. 116 e dell’attenuante pretoria del fatto di lieve entità ela ribadita sussistenza dell’aggravante della minorata difesa discendente dall’etàdella persona offesa.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.2.

La sussunzione dei fatti – come intangibilmente ricostruiti nelle sentenzedi primo e di secondo grado – nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. ècoerente con i principi di diritto costantemente espressi da questa Corteregolatrice.Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello ditruffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericoloprospettato.

Pertanto, si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondocomma, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile edeventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modoche la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determinaall’azione od omissione versando in stato di errore.

Ricorre, invece, il delitto diestorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di unaccadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente,all’agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto,nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o diincorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 1730 del 13/11/2024, dep. 2025,Marchesani, non mass.; Sez. 2, n. 44940 del 13/11/2024, Montanari, non mass.;Sez. 2, n. 15932 del 20/2/2024, Costagliola, non mass.; Sez. 7, ord. n. 11443del 06/02/2024, Tripoli, non mass.; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020,Bevilacqua, Rv. 279492-01).Secondo i giudici di merito, un sedicente maresciallo dei Carabinieri avevaprospettato all’anziana persona offesa l’arresto del figlio e del nipote, se nonavesse pagato all’incaricato del servizio postale che si stava per recare da lei(ovvero XXXXXXXX) quanto necessario per permettere il ritiro di un paccoproveniente dall’estero.Le doglianze sul punto presentate da entrambi i ricorrenti non si misurano,pertanto, con la vicenda storica come accertata nei due precedenti gradi digiudizio e sono manifestamente infondate in punto di diritto, trascurandoincongruamente la natura concorsuale del delitto loro contestato.3.

Non superano la soglia dell’ammissibilità neppure le ulteriori censure diXXXXXXXX, articolate in termini non sempre perspicui e senza una nettaperimetrazione della loro portata censoria, nell’ambito consentito nel giudizio dilegittimità.3.1.

L’affermazione di responsabilità del ricorrente, arrestato in flagranza,riposa su un apparato giustificativo – cfr. sentenza di appello, p. 3, 5-6;sentenza del Tribunale, pp. 2-4 – privo di vizi logico-giuridici e coerente con lerisultanze istruttorie (delle quali l’impugnazione sollecita, affatto genericamente,un’impossibile rilettura).3.2.

Parimenti aspecifiche sono le deduzioni in tema di concorso anomalo, afronte di una doppia conforme motivazione che – lungi dall’evidenziareun’evoluzione concreta e imprevedibile a priori dell’azione delittuosa – chiariscecome già l’originaria condivisa pianificazione fosse connotata dal ricorso a unalatente minaccia estorsiva nel senso sopra accennato, veicolata dallecomunicazioni con i complici.

I numerosi messaggi di testo scambiati tra iconcorrenti confermavano l’iniziale accordo da tutti condiviso (sentenza diappello, p. 5; sentenza del Tribunale, pp. 2-4, 6).3.3.

Nella pienezza della giurisdizione di merito, è stata congruamenteesclusa la minima offensività del fatto (p. 6: rapina pluriaggravata, posta inessere nei locali di privata dimora e in danno di soggetto fragile, da parte di«un’organizzazione criminale dedita all’organizzazione di reati del genere», conrichiesta di una somma consistente e minaccia di un danno grave a un familiare).3.4.

Risulta, infine, configurabile in astratto e sussistente in concretol’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen.In linea generale, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante dellaminorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., lecircostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato,devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità delsoggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta dellepredette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez.

U, n. 40275 del15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02).

In particolare, la commissione del reatoin danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto diulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravantedella minorata difesa, purché venga accertato che la pubblica o privata difesa nesiano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, didiversa natura, di segno contrario (Sez. 2, n. 19594 del 13/03/2026, Fettachi,non mass.; Sez. 4, n. 643 del 29/11/2023, dep. 2024, Rasizzi, non mass.; Sez.5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741-01).I giudici lucani hanno rispettato appieno tali principi, non limitandosi ariscontrare l’età anagrafica di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ottantaseienneall’epoca dei fatti, quale dato meramente astratto del deficit reattivo che è diregola correlato all’avanzare dell’età, ma verificando altresì come da ciò fosseconcretamente derivato un effetto di ostacolo alla privata difesa, del qualeavevano approfittato gli imputati e i loro concorrenti, prospettando comeimminente uno scenario largamente implausibile anche per una persona nonparticolarmente avveduta; d’altronde, il tentativo non aveva sortito buon finesolo per l’intervento dei condòmini (sentenza di appello, p. 6; sentenza delTribunale, pp. 6-7).4.

I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di unasomma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza haintegralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 27 febbraio2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, per il reato di cui agli artt. 56, 110 e629 cod. pen.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, entrambi isuddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamenteesposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con l’unico motivo di ricorso, XXXXXXXXXXXXX si duole, sotto il profilodella violazione di legge e dei vizi di motivazione, dell’erronea qualificazione delfatto come tentata estorsione e non come tentata truffa, sul presupposto chel’unico criterio discretivo tra i due reati non potrebbe essere ricondotto al datopsicologico della paura o alla mera gravità della falsa rappresentazione, ma soloalla provenienza del male prospettato dagli imputati (i quali, invece, avevanopresentato gli eventi negativi come una situazione esterna, apparentemente giàin atto).2.2. Con un unico, articolato motivo di ricorso, XXXXXXXXXXXXXXXXXeccepisce la non corretta qualificazione del fatto, il mancato riconoscimento delladiminuente di cui all’art. 116 e dell’attenuante pretoria del fatto di lieve entità ela ribadita sussistenza dell’aggravante della minorata difesa discendente dall’etàdella persona offesa.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. La sussunzione dei fatti – come intangibilmente ricostruiti nelle sentenzedi primo e di secondo grado – nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. ècoerente con i principi di diritto costantemente espressi da questa Corteregolatrice.Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello ditruffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericoloprospettato. Pertanto, si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondocomma, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile edeventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modoche la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determinaall’azione od omissione versando in stato di errore. Ricorre, invece, il delitto diestorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di unaccadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente,all’agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto,nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o diincorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 1730 del 13/11/2024, dep. 2025,Marchesani, non mass.; Sez. 2, n. 44940 del 13/11/2024, Montanari, non mass.;Sez. 2, n. 15932 del 20/2/2024, Costagliola, non mass.; Sez. 7, ord. n. 11443del 06/02/2024, Tripoli, non mass.; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020,Bevilacqua, Rv. 279492-01).Secondo i giudici di merito, un sedicente maresciallo dei Carabinieri avevaprospettato all’anziana persona offesa l’arresto del figlio e del nipote, se nonavesse pagato all’incaricato del servizio postale che si stava per recare da lei(ovvero XXXXXXXX) quanto necessario per permettere il ritiro di un paccoproveniente dall’estero.Le doglianze sul punto presentate da entrambi i ricorrenti non si misurano,pertanto, con la vicenda storica come accertata nei due precedenti gradi digiudizio e sono manifestamente infondate in punto di diritto, trascurandoincongruamente la natura concorsuale del delitto loro contestato.3. Non superano la soglia dell’ammissibilità neppure le ulteriori censure diXXXXXXXX, articolate in termini non sempre perspicui e senza una nettaperimetrazione della loro portata censoria, nell’ambito consentito nel giudizio dilegittimità.3.1. L’affermazione di responsabilità del ricorrente, arrestato in flagranza,riposa su un apparato giustificativo – cfr. sentenza di appello, p. 3, 5-6;sentenza del Tribunale, pp. 2-4 – privo di vizi logico-giuridici e coerente con lerisultanze istruttorie (delle quali l’impugnazione sollecita, affatto genericamente,un’impossibile rilettura).3.2. Parimenti aspecifiche sono le deduzioni in tema di concorso anomalo, afronte di una doppia conforme motivazione che – lungi dall’evidenziareun’evoluzione concreta e imprevedibile a priori dell’azione delittuosa – chiariscecome già l’originaria condivisa pianificazione fosse connotata dal ricorso a unalatente minaccia estorsiva nel senso sopra accennato, veicolata dallecomunicazioni con i complici. I numerosi messaggi di testo scambiati tra iconcorrenti confermavano l’iniziale accordo da tutti condiviso (sentenza diappello, p. 5; sentenza del Tribunale, pp. 2-4, 6).3.3. Nella pienezza della giurisdizione di merito, è stata congruamenteesclusa la minima offensività del fatto (p. 6: rapina pluriaggravata, posta inessere nei locali di privata dimora e in danno di soggetto fragile, da parte di«un’organizzazione criminale dedita all’organizzazione di reati del genere», conrichiesta di una somma consistente e minaccia di un danno grave a un familiare).3.4. Risulta, infine, configurabile in astratto e sussistente in concretol’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen.In linea generale, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante dellaminorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., lecircostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato,devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità delsoggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta dellepredette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02). In particolare, la commissione del reatoin danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto diulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravantedella minorata difesa, purché venga accertato che la pubblica o privata difesa nesiano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, didiversa natura, di segno contrario (Sez. 2, n. 19594 del 13/03/2026, Fettachi,non mass.; Sez. 4, n. 643 del 29/11/2023, dep. 2024, Rasizzi, non mass.; Sez.5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741-01).I giudici lucani hanno rispettato appieno tali principi, non limitandosi ariscontrare l’età anagrafica di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ottantaseienneall’epoca dei fatti, quale dato meramente astratto del deficit reattivo che è diregola correlato all’avanzare dell’età, ma verificando altresì come da ciò fosseconcretamente derivato un effetto di ostacolo alla privata difesa, del qualeavevano approfittato gli imputati e i loro concorrenti, prospettando comeimminente uno scenario largamente implausibile anche per una persona nonparticolarmente avveduta; d’altronde, il tentativo non aveva sortito buon finesolo per l’intervento dei condòmini (sentenza di appello, p. 6; sentenza delTribunale, pp. 6-7).4. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di unasomma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.