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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 1976

Cassazione n. 46187/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 ottobre 2020 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del 25 ottobre 2017 del Tribunale di Ancona, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] il secondo quale amministratore di fatto della medesima società, erano stati rispettivamente condannati - oltre alle sanzioni accessorie - alla pena, con i doppi benefici quanto alla Moretti, di mesi sei e di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente allegando cinque (la Moretti) e due (il Crescentini) motivi di impugnazione.

3. Ricorso Moretti

3.1. Col primo motivo la ricorrente, invocando il vizio di travisamento della prova, ha osservato che dalla documentazione raccolta nel compendio processuale si evinceva che il referente della [OSCURATO:SOCIETA] doveva essere individuato nel Crescentini, e che la stessa Moretti nulla sapesse in ordine all'emissione di fatture nei confronti di clienti.

3.2. Col secondo motivo la ricorrente ha altresì rilevato che vi era difetto di motivazione quanto all'omessa valutazione delle deposizioni dei testi Ottaviani e Capomagi, in relazione alla qualità di mero prestanome rivestita dalla stessa Moretti, e quindi all'assenza di dolo specifico dell'imputata, che nulla sapeva neppure in ordine all'emissione di fatture da parte della società.

3.3. Col terzo motivo è stata ugualmente censurata la mancata valutazione delle dichiarazioni del coimputato, che mai aveva fatto riferimento alla Moretti quale amministratore della società, semmai attribuendo a terzi la veste di reale amministratore della stessa.

3.4. Col quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in ragione della ritenuta non operatività della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., attesa la modestia dell'evasione fiscale e in considerazione del mancato raggiungimento della soglia di punibilità a seguito dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.

3.5. Col quinto motivo sono stati lamentati i mancati riconoscimenti delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

4. Ricorso Crescentini

4.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato frammentata, illogica e travisata interpretazione delle risultanze istruttorie, laddove alcuna valenza poteva essere ascritta alla semplice attività di addetto al settore commerciale della società, impegnato nel reperimento della clientela, nella promozione dei prodotti e nella sottoscrizione di contratti, mentre gli ordini impartiti erano tutti relativi alla gestione della clientela della società.

In realtà non sussistevano i requisiti né dell'esercizio dei poteri tipici dell'amministratore né dell'elemento soggettivo del reato.

4.2. Col secondo motivo è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sotto il profilo del vizio di motivazione, dal momento che era stata al riguardo solamente ricordata l'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato.

5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

6. I ricorsi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

6.1. In relazione invero ai motivi di censura complessivamente proposti, il dolo, nel reato di occultamento e distruzione di documenti contabili, pur dovendosi qualificare come dolo specifico in relazione al fine perseguito dall'agente, che è quello di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi, si concreta e si esaurisce nella coscienza e volontà di porre in essere una attività rivolta al fine anzidetto, mentre l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato e alla cui realizzazione egli abbia predisposto l'attività criminosa della distruzione od occultamento della contabilità sono estranei ai requisiti integrativi del dolo del reato in parola (Sez. 7, n. 9439 del 06/12/2019, dep. 2020, Zanghi, Rv. 278872).

6.1.1. In proposito la Corte territoriale ha assunto che doveva considerarsi acclarato e incontestato che le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA] fossero state occultate o distrutte a fini di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, laddove gli odierni ricorrenti avevano interposto appello senza sollevare censure di sorta in ordine alla ricostruzione materiale della vicenda.

6.1.2. Per vero entrambi gli imputati odierni ricorrenti hanno invece contestato l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato loro ascritto, laddove la sentenza impugnata ha affrontato le doglianze degli imputati esaminando e ripercorrendo il ruolo rivestito, o meno, da costoro nell'ambito della società.

Al riguardo, l'elemento soggettivo del delitto in esame è costituito dal dolo: occorrerà che il soggetto agente abbia in tal modo coscienza e volontà, non solo di occultare o distruggere i documenti contabili, ma, per di più - aderendo all'indirizzo interpretativo che identifica nell'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari una modalità della condotta - dell'idoneità "impeditiva" di tale condotta.

La norma richiede, inoltre, il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di conseguire indebiti rimborsi ovvero di consentire l'evasione a terzi, finalità che, proprio in relazione alla natura di reato di pericolo della fattispecie, non richiede, poi, la necessaria realizzazione di questo obiettivo essendo sufficiente, per la presenza del dolo, che la condotta sia così orientata.

E' tuttavia necessario che la presenza del dolo specifico deve formare oggetto di una specifica valutazione, non potendo lo stesso essere presunto, in modo automatico, sulla base della sola avvenuta realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, dovendo essere dedotto e valutato sulla base della complessiva condotta del soggetto attivo del reato (così, in motivazione e per quanto di interesse, Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, Gagliotta, Rv. 266757; cfr. altresì Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939).

6.1.3. In proposito, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che il fine di evasione era desumibile - per vero senza alcuna specifica valutazione alla posizione di entrambi gli odierni ricorrenti - dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In proposito, peraltro, il dato oggettivo è rappresentato (v. sentenza del Tribunale di Ancona) da fatture per complessivi euro 18.249,35 e da una ritenuta conseguente evasione Iva di euro 3960 (v. conclusioni Moretti), ampiamente inferiore ad ogni soglia di punibilità.

6.1.4. In specie, quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è stato osservato che assumendo l'incarico di amministratore la stessa era - ovviamente - pur sempre consapevole di oneri ed obblighi, per quanto superficiale fosse la conoscenza delle modalità gestionali; quanto invece al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], responsabile commerciale, la Corte territoriale ha affermato che egli "certamente" gestiva di fatto la [OSCURATO:SOCIETA] in quanto parimenti gestiva, sempre di fatto, altra società oggettivamente ed intrinsecamente collegata con la prima, e che con lui il teste Capomagi si rapportava per ogni questione riguardante "la ditta".

6.1.5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, le emergenze probatorie siccome riassunte dalle conformi decisioni andranno invero approfondite nei sensi che precedono (v. sub 6.1.2.), tenuto conto dell'elemento soggettivo, siccome normativamente richiesto ai fini della perseguibilità penale della condotta.

7. In conseguenza di ciò, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2020 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del 25 ottobre 2017 del Tribunale di Ancona, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] il secondo quale amministratore di fatto della medesima società, erano stati rispettivamente condannati - oltre alle sanzioni accessorie - alla pena, con i doppi benefici quanto alla Moretti, di mesi sei e di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente allegando cinque (la Moretti) e due (il Crescentini) motivi di impugnazione. 3. Ricorso Moretti 3.1. Col primo motivo la ricorrente, invocando il vizio di travisamento della prova, ha osservato che dalla documentazione raccolta nel compendio processuale si evinceva che il referente della [OSCURATO:SOCIETA] doveva essere individuato nel Crescentini, e che la stessa Moretti nulla sapesse in ordine all'emissione di fatture nei confronti di clienti. 3.2. Col secondo motivo la ricorrente ha altresì rilevato che vi era difetto di motivazione quanto all'omessa valutazione delle deposizioni dei testi Ottaviani e Capomagi, in relazione alla qualità di mero prestanome rivestita dalla stessa Moretti, e quindi all'assenza di dolo specifico dell'imputata, che nulla sapeva neppure in ordine all'emissione di fatture da parte della società. 3.3. Col terzo motivo è stata ugualmente censurata la mancata valutazione delle dichiarazioni del coimputato, che mai aveva fatto riferimento alla Moretti quale amministratore della società, semmai attribuendo a terzi la veste di reale amministratore della stessa. 3.4. Col quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in ragione della ritenuta non operatività della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., attesa la modestia dell'evasione fiscale e in considerazione del mancato raggiungimento della soglia di punibilità a seguito dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. 3.5. Col quinto motivo sono stati lamentati i mancati riconoscimenti delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 4. Ricorso Crescentini 4.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato frammentata, illogica e travisata interpretazione delle risultanze istruttorie, laddove alcuna valenza poteva essere ascritta alla semplice attività di addetto al settore commerciale della società, impegnato nel reperimento della clientela, nella promozione dei prodotti e nella sottoscrizione di contratti, mentre gli ordini impartiti erano tutti relativi alla gestione della clientela della società. In realtà non sussistevano i requisiti né dell'esercizio dei poteri tipici dell'amministratore né dell'elemento soggettivo del reato. 4.2. Col secondo motivo è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sotto il profilo del vizio di motivazione, dal momento che era stata al riguardo solamente ricordata l'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato. 5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 6. I ricorsi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 6.1. In relazione invero ai motivi di censura complessivamente proposti, il dolo, nel reato di occultamento e distruzione di documenti contabili, pur dovendosi qualificare come dolo specifico in relazione al fine perseguito dall'agente, che è quello di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi, si concreta e si esaurisce nella coscienza e volontà di porre in essere una attività rivolta al fine anzidetto, mentre l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato e alla cui realizzazione egli abbia predisposto l'attività criminosa della distruzione od occultamento della contabilità sono estranei ai requisiti integrativi del dolo del reato in parola (Sez. 7, n. 9439 del 06/12/2019, dep. 2020, Zanghi, Rv. 278872). 6.1.1. In proposito la Corte territoriale ha assunto che doveva considerarsi acclarato e incontestato che le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA] fossero state occultate o distrutte a fini di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, laddove gli odierni ricorrenti avevano interposto appello senza sollevare censure di sorta in ordine alla ricostruzione materiale della vicenda. 6.1.2. Per vero entrambi gli imputati odierni ricorrenti hanno invece contestato l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato loro ascritto, laddove la sentenza impugnata ha affrontato le doglianze degli imputati esaminando e ripercorrendo il ruolo rivestito, o meno, da costoro nell'ambito della società. Al riguardo, l'elemento soggettivo del delitto in esame è costituito dal dolo: occorrerà che il soggetto agente abbia in tal modo coscienza e volontà, non solo di occultare o distruggere i documenti contabili, ma, per di più - aderendo all'indirizzo interpretativo che identifica nell'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari una modalità della condotta - dell'idoneità "impeditiva" di tale condotta. La norma richiede, inoltre, il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di conseguire indebiti rimborsi ovvero di consentire l'evasione a terzi, finalità che, proprio in relazione alla natura di reato di pericolo della fattispecie, non richiede, poi, la necessaria realizzazione di questo obiettivo essendo sufficiente, per la presenza del dolo, che la condotta sia così orientata. E' tuttavia necessario che la presenza del dolo specifico deve formare oggetto di una specifica valutazione, non potendo lo stesso essere presunto, in modo automatico, sulla base della sola avvenuta realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, dovendo essere dedotto e valutato sulla base della complessiva condotta del soggetto attivo del reato (così, in motivazione e per quanto di interesse, Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, Gagliotta, Rv. 266757; cfr. altresì Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939). 6.1.3. In proposito, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che il fine di evasione era desumibile - per vero senza alcuna specifica valutazione alla posizione di entrambi gli odierni ricorrenti - dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. In proposito, peraltro, il dato oggettivo è rappresentato (v. sentenza del Tribunale di Ancona) da fatture per complessivi euro 18.249,35 e da una ritenuta conseguente evasione Iva di euro 3960 (v. conclusioni Moretti), ampiamente inferiore ad ogni soglia di punibilità. 6.1.4. In specie, quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è stato osservato che assumendo l'incarico di amministratore la stessa era - ovviamente - pur sempre consapevole di oneri ed obblighi, per quanto superficiale fosse la conoscenza delle modalità gestionali; quanto invece al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], responsabile commerciale, la Corte territoriale ha affermato che egli "certamente" gestiva di fatto la [OSCURATO:SOCIETA] in quanto parimenti gestiva, sempre di fatto, altra società oggettivamente ed intrinsecamente collegata con la prima, e che con lui il teste Capomagi si rapportava per ogni questione riguardante "la ditta". 6.1.5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, le emergenze probatorie siccome riassunte dalle conformi decisioni andranno invero approfondite nei sensi che precedono (v. sub 6.1.2.), tenuto conto dell'elemento soggettivo, siccome normativamente richiesto ai fini della perseguibilità penale della condotta. 7. In conseguenza di ciò, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudiz
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