CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 47071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 20535/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina di condarna per il reato di lesione personale grave monoaggravata; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione quanto alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto che le dichiarazioni della p.o. fossero attendibili e riscontrate non solo da quelle della teste [OSCURATO:PERSONA], ma anche dagli accertamenti svolti successivamente dai CC; considerato, infatti, che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, travisamento della prova, antinomia tra i risultati derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di appello ne ha tratto ed erronea qualificazione delle dichiarazioni rese dalla teste - in definitiva, al di là del nomen iuris attribuito alla doglianza, ha le stesse caratteristiche del primo, peraltro impropriamente evocando un vizio, il travisamento della prova, che ha caratteristiche diverse, in quanto è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilil:à della valutazione nel merito del risultato probatorio; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla inconfigurabilità del contributo concorsuale contestato - non è consentito dalla legge in quanto non si confronta con la ricostruzione che la Corte di appello ha svolto quanto al contributo partecipativo dell'imputato e, ancora una volta, tende ad una inammissibile revisione del ragionamento in fatto svolto dalla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la memoria del difensore di parte civile è stata depositata senza il rispetto dei quindici giorni previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, essa non è valutabile da questa Corte, dal che ulteriormente consegue che la parte non ha diritto ad invocare la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza sostenute nel presente giudizio; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, 08 novembre 2023 Il Consigliere e