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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27392/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1, La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di Salerno in data 19 settembre 2017, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 12 quinquies

I. 356/92 contestato a [OSCURATO:PERSONA] (capo A), confermando il giudizio di responsabilità per gli altri imputati in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti di cui ai capi B (art. 648 bis cod. pen.) e C (art. 648 ter cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio di motivazione della sentenza impugnata che non aveva preso in esame la censura formulata con l'atto di appello, volta a escludere la rilevanza penale del fatto storico contestato al Miranda, trattandosi di condotta costituente ipotesi di autoriciclaggio (mediante le operazioni di ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa delle somme a lui riferibili e impiegate in attività economiche) che, all'epoca in cui erano state realizzate quelle operazioni, non era perseguibile perché anteriore all'introduzione della disposizione dell'art. 648 ter.1 cod. pen. 3.

La comune difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto, con il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione, per difetto e contraddittorietà, quanto all'esclusione della capacità economica derivante dall'esercizio dell'attività commerciale svolta dai ricorrenti, idonea per realizzare le operazioni descritte al capo B), ritenute finalizzate al riciclaggio dei proventi dell'attività delittuosa commessa da [OSCURATO:PERSONA]; i risultati dell'istruttoria dibattimentale avevano attestato l'esistenza di consistenti e costanti flussi finanziari derivanti dalle attività economiche svolte nel bar e nella rivendita di tabacchi riferibili agli imputati, circostanza che contraddiceva l'assunto della sentenza impugnata riguardante l'incapacità patrimoniale degli imputati rispetto alle operazioni di versamento di denaro contante sui conti della Miranda.

3.1. Con il secondo motivo si deduce, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione, per difetto e contraddittorietà, quanto all'esclusione della capacità reddituale dei ricorrenti rispetto ai momenti in cui vennero acquistate le aziende indicate al capo C); mancavano agli atti prove di alcun genere sulla provenienza delle risorse reimpiegate per tali operazioni di acquisto, dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]; l'unica interferenza patrimoniale era stata individuata nel versamento degli assegni indicati nel capo B) dell'editto di accusa; inoltre la somma impiegate per tali acquisizioni aera stata ritenuta congrua per eccesso dagli uffici finanziari.3.2.

Con il terzo motivo si deduce, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione, per difetto e contraddittorietà, quanto alla prova dell'elemento soggettivo, trattandosi delle socie accomandanti della società che avrebbe successivamente rilevato l'attività economica, senza alcuna diretta partecipazione alle trattative e alla conclusione dell'atto di acquisto e in difetto di elementi per dimostrare alcun diretto interesse alla gestione dell'azienda rilevata.

3.3. Con il quarto motivo si deduce, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge in relazione all'art. 648 ter cod. pen. per esser la condotta di reimpiego assorbita, per effetto della clausola di riserva della norma incriminatrice, in quella di riciclaggio descritta nell'addebito di cui al capo B).

4. La Corte ha proceduto all'esame dei ricorsi con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; con esso non si indicano i dati di prova che attesterebbero, in modo evidente e attraverso la semplice constatazione dei risultati processuali, l'insussistenza di condotte penalmente rilevanti nell'attribuzione, operata dal ricorrente, di disponibilità economiche (frutto di reati tributari) a propri congiunti, nella prospettiva del riciclaggio di alcune di quelle somme di denaro e di reimpiego di altre in attività economiche; né l'assenza di motivazione sul punto rileva quale motivo di nullità della sentenza d'appello, trattandosi di profilo manifestamente infondato (come già precisato dalla sentenza di primo grado - pag. 42 - quando si pose in rilievo la teorica possibilità del concorso della condotta di intestazione fittizia con quella di autoriciclaggio), atteso che il trasferimento apparente della titolarità di beni ed utilità, eventualmente funzionale a realizzare condotte lato sensu riciclatorie, non costituisce elemento essenziale e indispensabile per dare luogo alla fattispecie di autoriciclaggio, ciò che ne dimostra la "autosufficienza" quale condotta penalmente rilevante (Sez. 2, n. 3935 del 12/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269078 - 0).3.

Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è formulato per motivi non consentiti; si tratta, infatti, in primo luogo di censura generica, poiché non indica specifici elementi fattuali, relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cui erano stati accreditati gli assegni della società del fratello Natale e le somme di denaro contante), che potessero giustificare tali operazioni (peraltro contestuali, come sottolineato dalla sentenza di primo grado) come derivanti da lecite attività economiche della Miranda o da altre fonti puntualmente indicate; il motivo finisce, così, per prospettare un'alternativa ricostruzione in atto, del tutto ipotetica, che in ogni caso non è decisiva nel superare le logiche argomentazioni svolte dalle sentenze di merito sulla gravità e convergenza degli indizi collegati alla simultaneità delle operazioni, all'inesistenza di ragioni giustificatrici del versamento degli assegni e al rapporto parentale.

3.1. Anche il secondo motivo è generico, oltre che reiterativo della censura già formulata con l'atto di appello e puntualmente esaminata e superata dalla Corte territoriale (pag. 18) comparando la corposità dei dati indiziari convergenti (tratti dal contesto familiare delle operazioni, dalle singolari modalità - del tutto sovrapponibili - degli acquisti e del regolamento del versamento del prezzo, dalla corrispondenza di importanti operazioni di prelievo dai conti della società di [OSCURATO:PERSONA], nelle medesime circostanze temporali degli atti di acquisto e dei versamenti del prezzo delle cessioni delle attività aziendali) rispetto alla scarsa valenza delle prove documentali a supporto delle ipotizzate autonome capacità reddituali degli imputati.

3.2. Ugualmente generica e reiterativa la censura riguardante l'ipotizzato difetto dell'elemento soggettivo in capo alle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla motivazione, pur se sintetica (pag. 18), della sentenza impugnata che ha correttamente evidenziato il contesto familiare in cui si sono realizzate le operazioni, quale precondizione per la sicura conoscenza delle circostanze effettive che avevano consentito la costituzione della società e l'acquisto dell'azienda.

3.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso: la lettura dell'imputazione di cui al capo C), posta a raffronto con quella di riciclaggio, mette in chiara evidenza come fosse diverso e distinto l'oggetto dell'attività di reimpiego, avvenuta nell'anno 2008, rispetto a quella di riciclaggio, realizzata nel successivo anno 2009, condizione di fatto che rende del tutto logica e consentita la coesistenza delle imputazioni, rispetto alle quali non si pone alcun profilo di alternatività.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 4 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1, La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di Salerno in data 19 settembre 2017, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 12 quinquies I. 356/92 contestato a [OSCURATO:PERSONA] (capo A), confermando il giudizio di responsabilità per gli altri imputati in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti di cui ai capi B (art. 648 bis cod. pen.) e C (art. 648 ter cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio di motivazione della sentenza impugnata che non aveva preso in esame la censura formulata con l'atto di appello, volta a escludere la rilevanza penale del fatto storico contestato al Miranda, trattandosi di condotta costituente ipotesi di autoriciclaggio (mediante le operazioni di ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa delle somme a lui riferibili e impiegate in attività economiche) che, all'epoca in cui erano state realizzate quelle operazioni, non era perseguibile perché anteriore all'introduzione della disposizione dell'art. 648 ter.1 cod. pen. 3. La comune difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto, con il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione, per difetto e contraddittorietà, quanto all'esclusione della capacità economica derivante dall'esercizio dell'attività commerciale svolta dai ricorrenti, idonea per realizzare le operazioni descritte al capo B), ritenute finalizzate al riciclaggio dei proventi dell'attività delittuosa commessa da [OSCURATO:PERSONA]; i risultati dell'istruttoria dibattimentale avevano attestato l'esistenza di consistenti e costanti flussi finanziari derivanti dalle attività economiche svolte nel bar e nella rivendita di tabacchi riferibili agli imputati, circostanza che contraddiceva l'assunto della sentenza impugnata riguardante l'incapacità patrimoniale degli imputati rispetto alle operazioni di versamento di denaro contante sui conti della Miranda. 3.1. Con il secondo motivo si deduce, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione, per difetto e contraddittorietà, quanto all'esclusione della capacità reddituale dei ricorrenti rispetto ai momenti in cui vennero acquistate le aziende indicate al capo C); mancavano agli atti prove di alcun genere sulla provenienza delle risorse reimpiegate per tali operazioni di acquisto, dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]; l'unica interferenza patrimoniale era stata individuata nel versamento degli assegni indicati nel capo B) dell'editto di accusa; inoltre la somma impiegate per tali acquisizioni aera stata ritenuta congrua per eccesso dagli uffici finanziari.3.2. Con il terzo motivo si deduce, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione, per difetto e contraddittorietà, quanto alla prova dell'elemento soggettivo, trattandosi delle socie accomandanti della società che avrebbe successivamente rilevato l'attività economica, senza alcuna diretta partecipazione alle trattative e alla conclusione dell'atto di acquisto e in difetto di elementi per dimostrare alcun diretto interesse alla gestione dell'azienda rilevata. 3.3. Con il quarto motivo si deduce, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge in relazione all'art. 648 ter cod. pen. per esser la condotta di reimpiego assorbita, per effetto della clausola di riserva della norma incriminatrice, in quella di riciclaggio descritta nell'addebito di cui al capo B). 4. La Corte ha proceduto all'esame dei ricorsi con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; con esso non si indicano i dati di prova che attesterebbero, in modo evidente e attraverso la semplice constatazione dei risultati processuali, l'insussistenza di condotte penalmente rilevanti nell'attribuzione, operata dal ricorrente, di disponibilità economiche (frutto di reati tributari) a propri congiunti, nella prospettiva del riciclaggio di alcune di quelle somme di denaro e di reimpiego di altre in attività economiche; né l'assenza di motivazione sul punto rileva quale motivo di nullità della sentenza d'appello, trattandosi di profilo manifestamente infondato (come già precisato dalla sentenza di primo grado - pag. 42 - quando si pose in rilievo la teorica possibilità del concorso della condotta di intestazione fittizia con quella di autoriciclaggio), atteso che il trasferimento apparente della titolarità di beni ed utilità, eventualmente funzionale a realizzare condotte lato sensu riciclatorie, non costituisce elemento essenziale e indispensabile per dare luogo alla fattispecie di autoriciclaggio, ciò che ne dimostra la "autosufficienza" quale condotta penalmente rilevante (Sez. 2, n. 3935 del 12/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269078 - 0).3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è formulato per motivi non consentiti; si tratta, infatti, in primo luogo di censura generica, poiché non indica specifici elementi fattuali, relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cui erano stati accreditati gli assegni della società del fratello Natale e le somme di denaro contante), che potessero giustificare tali operazioni (peraltro contestuali, come sottolineato dalla sentenza di primo grado) come derivanti da lecite attività economiche della Miranda o da altre fonti puntualmente indicate; il motivo finisce, così, per prospettare un'alternativa ricostruzione in atto, del tutto ipotetica, che in ogni caso non è decisiva nel superare le logiche argomentazioni svolte dalle sentenze di merito sulla gravità e convergenza degli indizi collegati alla simultaneità delle operazioni, all'inesistenza di ragioni giustificatrici del versamento degli assegni e al rapporto parentale. 3.1. Anche il secondo motivo è generico, oltre che reiterativo della censura già formulata con l'atto di appello e puntualmente esaminata e superata dalla Corte territoriale (pag. 18) comparando la corposità dei dati indiziari convergenti (tratti dal contesto familiare delle operazioni, dalle singolari modalità - del tutto sovrapponibili - degli acquisti e del regolamento del versamento del prezzo, dalla corrispondenza di importanti operazioni di prelievo dai conti della società di [OSCURATO:PERSONA], nelle medesime circostanze temporali degli atti di acquisto e dei versamenti del prezzo delle cessioni delle attività aziendali) rispetto alla scarsa valenza delle prove documentali a supporto delle ipotizzate autonome capacità reddituali degli imputati. 3.2. Ugualmente generica e reiterativa la censura riguardante l'ipotizzato difetto dell'elemento soggettivo in capo alle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla motivazione, pur se sintetica (pag. 18), della sentenza impugnata che ha correttamente evidenziato il contesto familiare in cui si sono realizzate le operazioni, quale precondizione per la sicura conoscenza delle circostanze effettive che avevano consentito la costituzione della società e l'acquisto dell'azienda. 3.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso: la lettura dell'imputazione di cui al capo C), posta a raffronto con quella di riciclaggio, mette in chiara evidenza come fosse diverso e distinto l'oggetto dell'attività di reimpiego, avvenuta nell'anno 2008, rispetto a quella di riciclaggio, realizzata nel successivo anno 2009, condizione di fatto che rende del tutto logica e consentita la coesistenza delle imputazioni, rispetto alle quali non si pone alcun profilo di alternatività. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 4 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
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