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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1984

Cassazione n. 13895/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/10/1984 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/10/1980 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato vviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma secondo, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata).

D oNGD i Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma secondo, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto possibile l'applicazione dell'istituto della continuazione per il solo [OSCURATO:PERSONA] ai soli fatti giudicati con sentenza del tribunale di Bari del 18.07.2017); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/10/1984 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/10/1980 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato vviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma secondo, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata). D oNGD i Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma secondo, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto possibile l'applicazione dell'istituto della continuazione per il solo [OSCURATO:PERSONA] ai soli fatti giudicati con sentenza del tribunale di Bari del 18.07.2017); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C n
Sentenza Cassazione n. 13895/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris