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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 1958

Cassazione n. 40512/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/9/1958 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/5/1985 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 22/2/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi J riportandosi al contenuto della requisitoria scritta già depositata in atti; udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 22 febbraio 2024 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 21 settembre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. rideterminando il trattamento sanzionatorio di ciascuno degli imputati ed ha confermato nel resto l'affermazione della penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati agli stessi ascritti.

I due imputati sono stati chiamati a rispondere, in concorso tra loro, di quattro episodi di tentata truffa (capi A, B, C e D della rubrica delle imputazioni) sostanzialmente consistiti nel lasciar credere (il Buonavolta) alle persone offese di essere un corriere della ditta Bartolini e proponendo loro l'acquisto di telefoni cellulari modello IPhone dei quali veniva garantita la genuinità e, in caso di perfezionamento dell'operazione di compravendita, predisponendo per la consegna una confezione identica a quella mostrata contenente confezioni di caffè ed una piastrella ed avente la cerniera bloccata (così da consentire una comoda fuga) non riuscendo negli intenti per il tempestivo intervento dei Carabinieri che li arrestavano in flagranza di reato (nel caso di cui al capo A), per la rinuncia agli acquisti da parte delle persone offese che si erano insospettite (nei casi di cui ai capi B e C) e per il mancato perfezionamento della trattativa circa il numero dei telefoni da acquistare (nel caso di cui al capo D).

I fatti-reato in contestazione risalgono tutti al 2 dicembre 2016 ed al Buonavolta è stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen. mente al [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen. 2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico il difensore degli imputati, chiedendo l'assoluzione degli stessi e deducendo:

2.1. Erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del tentativo ex art. 56 cod. pen. ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

Sulla premessa che tutti gli episodi in contestazione sono stati ricostruiti nel senso che il Buonavolta si è limitato ad offrire in vendita i telefoni veri mentre il [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe seguito con l'autovettura contenente i falsi cellulari, osserva la difesa dei ricorrenti che mai le azioni sono andate oltre l'iniziale trattativa volta all'offerta in vendita dei telefoni mostrati e visionati dalla presunte persone offese e che non vi è prova che gli stessi sarebbero stati cambiati al momento dell'acquisto, con la conseguenza che le situazioni accertate non presentano i requisiti del tentativo di reato punibile.

L'accusa sarebbe quindi basata esclusivamente su di un'ipotesi di azione delittuosa che di fatto non si è mai concretizzata essendosi le trattative interrotte prima che il Buonavolta raggiungesse l'autoveicolo dove i falsi involucri erano presenti e comunque prima che l'imputato potesse porre in essere l'attività di scambio dei telefoni cellulari.

A ciò si aggiunge: a) che il potenziale acquirente dei telefoni di cui al capo C ha immediatamente detto di non essere interessato all'acquisto perché aveva da poco comprato un telefono nuovo; b) il potenziale acquirente dei telefoni di cui al capo B ha affermato di non volerli acquistare in quanto non sicuri; c) il potenziale acquirente dei telefoni di cui al capo D ha affermato che fu il Buonavolta a desistere e ad allontanarsi commentando "non ti fidi di me"; d) che nessuna delle potenziali vittime si è sentita parte offesa se non allorquando è stata sollecitata dai Carabinieri a sporgere denuncia-querela.

2.2. Illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Rileva al riguardo parte ricorrente che non vi sarebbe prova del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'azione delittuosa in quanto il Buonavolta non si sarebbe mai avvicinato all'autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] sulla quale erano contenuti i falsi telefoni e che non vi sono elementi per ritenere che quest'ultimo fosse a conoscenza del contenuto delle trattative condotte dal Buonavolta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

2. Occorre innanzitutto riportare gli elementi della vicenda ricostruiti nelle sentenze di merito e non contestati dalla difesa dei ricorrenti: a) il giorno 2 dicembre 2016 i Carabinieri di Parma insospettiti della presenza dei due odierni ricorrenti, pluripregiudicati, decidevano di seguirli e li vedevano spostarsi in alcuni paesi limitrofi anche della provincia di [OSCURATO:PERSONA]; b) in particolare, il Buonavolta, indossante un giubbotto della ditta Bartolini, era visto contattare più persone in luoghi diversi e con modalità identiche mentre il [OSCURATO:PERSONA] lo seguiva lentamente a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA]; c) dopo l'ultimo di tali contatti, tutti compiuti con modalità seriale, i Carabinieri decidevano di intervenire e, a seguito di perquisizioni, rinvenivano nella disponibilità del Buonavolta una pochette contenente un telefono cellulare e una pochette, identica alla prima, contenente una confezione di caffè ed una piastrella di ceramica, aventi le stesse dimensioni della custodia e del telefono cellulare iPhone, quest'ultima con la custodia bloccata con l'applicazione di colla, mentre a bordo dell'autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] erano presenti altre 40 pochette uguali, numerose confezioni di caffè e 84 piastrelle di ceramica; d) le persone che i Carabinieri avevano visto essere contattate dal Buonavolta hanno tutte dichiarato che l'uomo si era loro avvicinato offrendo in vendita telefoni cellulari modello iPhone, a prezzo estremamente vantaggioso rispetto a quello originario di mercato, anche se poi le compravendite non si erano perfezionate per motivi diversi (mancato accordo sul prezzo o sul numero dei telefoni da acquistare, sopravvenuta sfiducia nei confronti del venditore o sulla provenienza dei beni od altro).

L'insieme di tali elementi, con una valutazione di merito caratterizzata da assoluta logicità, come detto non contestata e comunque insindacabile in questa sede di legittimità, portava i Giudici di merito a ritenere che i due odierni ricorrenti concorrevano nella realizzazione di plurimi tentativi di vendita di telefoni cellulari con finalità chiaramente truffaldine cercando di trarre in inganno i potenziali acquirenti sia circa la natura del venditore (si è detto che il Buonavolta indossava un giubbotto di una nota azienda di trasporti per la quale non risulta che lavorasse) sia circa l'effettiva consegna dei beni mostrati, il tutto attraverso l'ideato artifizio di consegnare agli ignari acquirenti una scatola di caffè ed una mattonella contenuti in una pochette (come detto di difficile apertura in quanto avente la chiusura incollata e quindi con caratteristiche tali da impedire l'immediato controllo del contenuto della stessa) in luogo dei beni oggetto dell'acquisto.

Il rinvenimento, poi, a bordo dell'autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] di numerosissimi identici beni (pochette, confezioni di caffè e mattonelle) evidenziava, poi, la concorde volontà dei due odierni ricorrenti di realizzare in modo seriale la sopra descritta attività delittuosa.

Osserva l'odierno Collegio che certamente in tutti i casi compendiati nelle imputazioni elevate a carico del Buonavolta e del [OSCURATO:PERSONA] ci si trova in presenza di truffe, rimaste a livello del tentativo in quanto da un lato gli artifizi descritti erano certamente idonei a trarre in inganno i potenziali acquirenti dei telefoni e l'azione posta in essere dai due imputati era certamente coordinata (il [OSCURATO:PERSONA] forniva il "supporto logistico" all'azione del Buonavolta e rimanendo a bordo dell'autovettura garantiva a quest'ultimo un rapido allontanamento dal luogo dei fatti prima che le vittime scoprissero di essere state raggirate) e diretta in modo non equivoco al compimento dell'azione delittuosa progettata.

Ci si trova, inoltre, in tutti i casi oggetto di contestazione in presenza di azioni non rimaste a mero livello progettuale ma che avevano superato il loro momento iniziale attraverso il contatto del Buonavolta con i potenziali acquirenti.

Corretta, infine, in punto di diritto è la qualificazione giuridica dei fatti-reato in presenza - come detto - di azioni delittuose iniziate nella loro esecuzione ma rimaste a livello del tentativo a seguito del mancato perfezionamento degli accordi con i potenziali acquirenti dei telefoni per cause non dipendenti dagli imputati e, in un caso, anche per effetto del tempestivo intervento dei Carabinieri.

Del resto questa Corte di legittimità ha chiarito che «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo» (ex ceteris: Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282; Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, D'Alessandro, Rv. 251145; e numerose altre in senso conforme).

Quanto infine all'idoneità degli artifici e raggiri a configurare il reato di truffa in contestazione, la stessa presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, come nel caso in esame e secondo una valutazione "ex ante", di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a viziare la volontà della persona offesa anche se questa poi per ragioni di sospetto od altre ragioni abbia deciso di abbandonare la trattativa.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/9/1958 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/5/1985 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 22/2/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi J riportandosi al contenuto della requisitoria scritta già depositata in atti; udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 febbraio 2024 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 21 settembre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. rideterminando il trattamento sanzionatorio di ciascuno degli imputati ed ha confermato nel resto l'affermazione della penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati agli stessi ascritti. I due imputati sono stati chiamati a rispondere, in concorso tra loro, di quattro episodi di tentata truffa (capi A, B, C e D della rubrica delle imputazioni) sostanzialmente consistiti nel lasciar credere (il Buonavolta) alle persone offese di essere un corriere della ditta Bartolini e proponendo loro l'acquisto di telefoni cellulari modello IPhone dei quali veniva garantita la genuinità e, in caso di perfezionamento dell'operazione di compravendita, predisponendo per la consegna una confezione identica a quella mostrata contenente confezioni di caffè ed una piastrella ed avente la cerniera bloccata (così da consentire una comoda fuga) non riuscendo negli intenti per il tempestivo intervento dei Carabinieri che li arrestavano in flagranza di reato (nel caso di cui al capo A), per la rinuncia agli acquisti da parte delle persone offese che si erano insospettite (nei casi di cui ai capi B e C) e per il mancato perfezionamento della trattativa circa il numero dei telefoni da acquistare (nel caso di cui al capo D). I fatti-reato in contestazione risalgono tutti al 2 dicembre 2016 ed al Buonavolta è stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen. mente al [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico il difensore degli imputati, chiedendo l'assoluzione degli stessi e deducendo: 2.1. Erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del tentativo ex art. 56 cod. pen. ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. Sulla premessa che tutti gli episodi in contestazione sono stati ricostruiti nel senso che il Buonavolta si è limitato ad offrire in vendita i telefoni veri mentre il [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe seguito con l'autovettura contenente i falsi cellulari, osserva la difesa dei ricorrenti che mai le azioni sono andate oltre l'iniziale trattativa volta all'offerta in vendita dei telefoni mostrati e visionati dalla presunte persone offese e che non vi è prova che gli stessi sarebbero stati cambiati al momento dell'acquisto, con la conseguenza che le situazioni accertate non presentano i requisiti del tentativo di reato punibile. L'accusa sarebbe quindi basata esclusivamente su di un'ipotesi di azione delittuosa che di fatto non si è mai concretizzata essendosi le trattative interrotte prima che il Buonavolta raggiungesse l'autoveicolo dove i falsi involucri erano presenti e comunque prima che l'imputato potesse porre in essere l'attività di scambio dei telefoni cellulari. A ciò si aggiunge: a) che il potenziale acquirente dei telefoni di cui al capo C ha immediatamente detto di non essere interessato all'acquisto perché aveva da poco comprato un telefono nuovo; b) il potenziale acquirente dei telefoni di cui al capo B ha affermato di non volerli acquistare in quanto non sicuri; c) il potenziale acquirente dei telefoni di cui al capo D ha affermato che fu il Buonavolta a desistere e ad allontanarsi commentando "non ti fidi di me"; d) che nessuna delle potenziali vittime si è sentita parte offesa se non allorquando è stata sollecitata dai Carabinieri a sporgere denuncia-querela. 2.2. Illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Rileva al riguardo parte ricorrente che non vi sarebbe prova del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'azione delittuosa in quanto il Buonavolta non si sarebbe mai avvicinato all'autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] sulla quale erano contenuti i falsi telefoni e che non vi sono elementi per ritenere che quest'ultimo fosse a conoscenza del contenuto delle trattative condotte dal Buonavolta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 2. Occorre innanzitutto riportare gli elementi della vicenda ricostruiti nelle sentenze di merito e non contestati dalla difesa dei ricorrenti: a) il giorno 2 dicembre 2016 i Carabinieri di Parma insospettiti della presenza dei due odierni ricorrenti, pluripregiudicati, decidevano di seguirli e li vedevano spostarsi in alcuni paesi limitrofi anche della provincia di [OSCURATO:PERSONA]; b) in particolare, il Buonavolta, indossante un giubbotto della ditta Bartolini, era visto contattare più persone in luoghi diversi e con modalità identiche mentre il [OSCURATO:PERSONA] lo seguiva lentamente a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA]; c) dopo l'ultimo di tali contatti, tutti compiuti con modalità seriale, i Carabinieri decidevano di intervenire e, a seguito di perquisizioni, rinvenivano nella disponibilità del Buonavolta una pochette contenente un telefono cellulare e una pochette, identica alla prima, contenente una confezione di caffè ed una piastrella di ceramica, aventi le stesse dimensioni della custodia e del telefono cellulare iPhone, quest'ultima con la custodia bloccata con l'applicazione di colla, mentre a bordo dell'autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] erano presenti altre 40 pochette uguali, numerose confezioni di caffè e 84 piastrelle di ceramica; d) le persone che i Carabinieri avevano visto essere contattate dal Buonavolta hanno tutte dichiarato che l'uomo si era loro avvicinato offrendo in vendita telefoni cellulari modello iPhone, a prezzo estremamente vantaggioso rispetto a quello originario di mercato, anche se poi le compravendite non si erano perfezionate per motivi diversi (mancato accordo sul prezzo o sul numero dei telefoni da acquistare, sopravvenuta sfiducia nei confronti del venditore o sulla provenienza dei beni od altro). L'insieme di tali elementi, con una valutazione di merito caratterizzata da assoluta logicità, come detto non contestata e comunque insindacabile in questa sede di legittimità, portava i Giudici di merito a ritenere che i due odierni ricorrenti concorrevano nella realizzazione di plurimi tentativi di vendita di telefoni cellulari con finalità chiaramente truffaldine cercando di trarre in inganno i potenziali acquirenti sia circa la natura del venditore (si è detto che il Buonavolta indossava un giubbotto di una nota azienda di trasporti per la quale non risulta che lavorasse) sia circa l'effettiva consegna dei beni mostrati, il tutto attraverso l'ideato artifizio di consegnare agli ignari acquirenti una scatola di caffè ed una mattonella contenuti in una pochette (come detto di difficile apertura in quanto avente la chiusura incollata e quindi con caratteristiche tali da impedire l'immediato controllo del contenuto della stessa) in luogo dei beni oggetto dell'acquisto. Il rinvenimento, poi, a bordo dell'autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] di numerosissimi identici beni (pochette, confezioni di caffè e mattonelle) evidenziava, poi, la concorde volontà dei due odierni ricorrenti di realizzare in modo seriale la sopra descritta attività delittuosa. Osserva l'odierno Collegio che certamente in tutti i casi compendiati nelle imputazioni elevate a carico del Buonavolta e del [OSCURATO:PERSONA] ci si trova in presenza di truffe, rimaste a livello del tentativo in quanto da un lato gli artifizi descritti erano certamente idonei a trarre in inganno i potenziali acquirenti dei telefoni e l'azione posta in essere dai due imputati era certamente coordinata (il [OSCURATO:PERSONA] forniva il "supporto logistico" all'azione del Buonavolta e rimanendo a bordo dell'autovettura garantiva a quest'ultimo un rapido allontanamento dal luogo dei fatti prima che le vittime scoprissero di essere state raggirate) e diretta in modo non equivoco al compimento dell'azione delittuosa progettata. Ci si trova, inoltre, in tutti i casi oggetto di contestazione in presenza di azioni non rimaste a mero livello progettuale ma che avevano superato il loro momento iniziale attraverso il contatto del Buonavolta con i potenziali acquirenti. Corretta, infine, in punto di diritto è la qualificazione giuridica dei fatti-reato in presenza - come detto - di azioni delittuose iniziate nella loro esecuzione ma rimaste a livello del tentativo a seguito del mancato perfezionamento degli accordi con i potenziali acquirenti dei telefoni per cause non dipendenti dagli imputati e, in un caso, anche per effetto del tempestivo intervento dei Carabinieri. Del resto questa Corte di legittimità ha chiarito che «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo» (ex ceteris: Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282; Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, D'Alessandro, Rv. 251145; e numerose altre in senso conforme). Quanto infine all'idoneità degli artifici e raggiri a configurare il reato di truffa in contestazione, la stessa presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, come nel caso in esame e secondo una valutazione "ex ante", di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a viziare la volontà della persona offesa anche se questa poi per ragioni di sospetto od altre ragioni abbia deciso di abbandonare la trattativa. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
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