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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 30908/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3 Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 13 novembre 2025, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata di anni 1, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in relazione al reato di cui agli art. 110, 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Sarzana il 31 ottobre 2023.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la statuizione della confisca della somma di euro 1.100 già oggetto di sequestro preventivo, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di una questione già adeguatamente trattata nella sentenza impugnata, nella quale, alle pagine 4 e 5, è stata ampiamente argomentata la configurabilità dei presupposti fattuali e giuridici richiesti dagli art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3 Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 13 novembre 2025, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata di anni 1, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in relazione al reato di cui agli art. 110, 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Sarzana il 31 ottobre 2023. Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la statuizione della confisca della somma di euro 1.100 già oggetto di sequestro preventivo, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di una questione già adeguatamente trattata nella sentenza impugnata, nella quale, alle pagine 4 e 5, è stata ampiamente argomentata la configurabilità dei presupposti fattuali e giuridici richiesti dagli art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. P.Q.M