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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40741/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115/2002, condannandolo alla pena ritenuta equa, é inammissibile.

Invero, il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale e segnatamente dell'art. 47 cod. pen. nonché della illogicità della motivazione perché la Corte di appello ha replicato in termini non conferenti al motivo di appello che verteva sulla inesatta comprensione da parte dell'imputato della corretta annualità di riferimento per la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e perché costituisce errore sul fatto quello che cade sul reddito che deve essere indicato nella istanza di ammissione al beneficio, che il Faraci ha ritenuto essere quello prodotto esclusivamente dalla sua persona e non anche quello prodotto dai suoi familiari conviventi.

2. I descritti motivi sono manifestamente infondati.

Quanto al primo aspetto, è lo stesso ricorrente a dare atto che la Corte di appello ha preso in esame l'assunto difensivo, secondo il quale il Faraci era stato convinto che le sue dichiarazioni dovessero riguardare l'anno 2016 e non l'anno 2015.

In effetti, con motivazione non manifestamente illogica la Corte di appello ha spiegato perché ha ritenuto accertato che l'imputato fosse a conoscenza del fatto che le sue dichiarazioni riguardavano l'annualità 2015.

Quanto al secondo aspetto, lungi dal trattarsi di un errore sul fatto quello descritto dal ricorrente va qualificato come un errore sul precetto, che risulta integrato da elementi normativi, e segnatamente dalle disposizioni che definiscono il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio di cui trattasi e che va dichiarato dall'istante.

Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente. (Nella specie, la Corte ha affermato che l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.Lgs., non costituisce legge extrapenale) (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013 - 01).

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2014 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115/2002, condannandolo alla pena ritenuta equa, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale e segnatamente dell'art. 47 cod. pen. nonché della illogicità della motivazione perché la Corte di appello ha replicato in termini non conferenti al motivo di appello che verteva sulla inesatta comprensione da parte dell'imputato della corretta annualità di riferimento per la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e perché costituisce errore sul fatto quello che cade sul reddito che deve essere indicato nella istanza di ammissione al beneficio, che il Faraci ha ritenuto essere quello prodotto esclusivamente dalla sua persona e non anche quello prodotto dai suoi familiari conviventi. 2. I descritti motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo aspetto, è lo stesso ricorrente a dare atto che la Corte di appello ha preso in esame l'assunto difensivo, secondo il quale il Faraci era stato convinto che le sue dichiarazioni dovessero riguardare l'anno 2016 e non l'anno 2015. In effetti, con motivazione non manifestamente illogica la Corte di appello ha spiegato perché ha ritenuto accertato che l'imputato fosse a conoscenza del fatto che le sue dichiarazioni riguardavano l'annualità 2015. Quanto al secondo aspetto, lungi dal trattarsi di un errore sul fatto quello descritto dal ricorrente va qualificato come un errore sul precetto, che risulta integrato da elementi normativi, e segnatamente dalle disposizioni che definiscono il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio di cui trattasi e che va dichiarato dall'istante. Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente. (Nella specie, la Corte ha affermato che l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.Lgs., non costituisce legge extrapenale) (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013 - 01). 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2014 Il Consigliere