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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 32385/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 Marzo 2023 il Tribunale di Genova, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato l'appello avanzato da MODOU Cisse, indagato per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente, avverso il provvedimento con il quale il giudice della cautela aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione di un proprio connazionale, sita in Torino, il quale aveva offerto anche la propria disponibilità al mantenimento del connazionale.

2. Il Tribunale del Riesame, nell'evidenziare la presenza irregolare di MODOU Cisse nel territorio nazionale e nel reiterare un giudizio di attualità delle esigenze cautelari ravvisate dal giudice che aveva applicato la misura custodiale nei suoi confronti, escludeva la idoneità della misura cautelare meno afflittiva.

Assumeva che non sarebbe stato possibile collocare il MODOU agli arresti domiciliari presso l'abitazione di un soggetto qualificatosi come un semplice "amico"; ciò in quanto la misura degli arresti domiciliari in tanto avrebbe un senso in quanto risulti in grado di garantire un nucleo minimo di "controllo sociale", idonea a incidere, per la presenza deterrente di congiunti o di persone legate da vincoli affettivi, sulle scelte di vita del soggetto a essa sottoposto; la possibilità che l'ospitante, in assenza di vincoli di sangue, possa revocare ad nutum la disponibilità all'accoglienza, finirebbe per rendere la misura come una sorta di lasciapassare per evitare il carcere.

Rilevava ancora che alla stregua del contratto di locazione allegato a sostegno della istanza di sostituzione della misura cautelare emergeva che l'immobile avrebbe potuto essere destinato all'uso personale del conduttore e delle persone specificamente indicate nel contratto, di talchè la disponibilità ad ospitare una persona estranea avrebbe costituito un inadempimento contrattuale tale da condurre alla risoluzione del rapporto negoziale.

Aggiungeva inoltre che dalla mancanza in capo al MODOU di un permesso di soggiorno sul territorio nazionale derivava la considerazione che le sue condizioni personali si profilavano del tutto incompatibili con la misura detentiva attenuata, tenuto conto che la relativa applicazione postula lo stabile radicamento dell'interessato sul territorio nazionale poiché, a ragionare diversamente, si giungerebbe ad assicurare al cautelato una implicita autorizzazione a dimorare sul territorio dello Stato, pure a fronte della condizione di irregolare che, all'esito del giudizio, avrebbe imposto un provvedimento di espulsione amministrativa. 2.1 Riteneva pertanto che la custodia in carcere fosse l'unica misura compatibile con la condizione di irregolare del prevenuto e, al contempo riconosceva la inidoneità della misura alternativa dallo stesso prospettata.3.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del MODOU deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli art.275 e 275 bis e difetto di motivazione in relazione all'ar.275 bis cod.proc.pen.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale del riesame, omettendo di prendere in considerazione gli elementi posti a fondamento della richiesta, l'avrebbe rigettata sulla base dell'affermazione secondo cui la custodia domestica non potrebbe mai essere disposta presso l'abitazione di soggetti non legati al sottoposto da vincoli di parentela e nei confronti di soggetti privi di permesso di soggiorno, esprimendo un giudizio incoerente ed illogico in quanto non escludeva la astratta idoneità della misura cautelare domiciliare, ma poneva in dubbio l'idoneità oggettiva del domicilio proposto, attraverso considerazioni del tutto eccentriche rispetto al thema decidendum.

In particolare riteneva illogico il ragionamento secondo il quale la misura domiciliare dovrebbe essere ammessa solo a favore di chi sia radicato stabilmente sul territorio nazionale, ipotizzando scenari di ingiustificata premialità in favore di chi non sia autorizzato a vivere e operare legittimamente all'interno di esso, non tenendo conto della funzione custodiale della misura cautelare, seppure gradata, a prescindere dalle conseguenze amministrative dell'assenza del permesso di soggiorno.

Denuncia comunque il difetto di motivazione sulla idoneità di una misura domiciliare assistita da strumenti elettronici di controllo a distanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. A mente dell'art. 284 cod. proc. pen., rubricato «arresti domiciliari», colui che viene sottoposto a tale misura cautelare è tenuto a non allontanarsi dal luogo stabilito per la sua esecuzione, il quale può di volta in volta essere individuato nella abitazione su cui l'indagato può vantare una facoltà dominicale o comunque qualificata (tale dovendo ritenersi il riferimento all'abitazione «propria») o da altra dimora appartenente a un soggetto privato diverso dal sottoposto; o ancora in un luogo pubblico, destinato alla cura o all'assistenza della persona, o, infine, in una casa famiglia protetta (concetto che, in realtà, potrebbe anche rinviare alla categoria precedente).

3. Ne consegue che, da un punto di vista testuale, nessun concreto elemento consente di ritenere che la misura possa essere concessa soltanto ove presso il luogo stabilito soggiornino, insieme al sottoposto agli arresti, altre persone.

Una conclusione cui conduce anche l'ampia portata della previsione del comma 3 dell'art. 284, concernente la possibilità, per il giudice, di autorizzare l'imputato ad assentarsi, nel corso della giornata, dal luogo di arresto quando questi non possa «altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita» o comunque versi «in situazione di assoluta indigenza».

Una previsione che appare pienamente compatibile con la possibilità che il soggetto non sia assistito da alcuno nel luogo di dimora in cui si trovi, tanto da avere la necessità, non altrimenti soddisfabile, di allontanarsene.

E, a fortiori, deve ritenersi ancor meno necessario che il sottoposto debba coabitare con soggetti della sua cerchia parentale, ai quali debba essere conferita una funzione di non meglio definito «controllo» sul soggetto agli arresti, secondo quanto argomentato nel provvedimento impugnato.

4. In ultimo, non può nemmeno condividersi l'assunto sviluppato dal Tribunale genovese secondo cui la possibilità di fruire degli arresti domiciliari presso la dimora di un soggetto che non appartenga alla cerchia familiare dell'imputato equivalga a una sorta di «lasciapassare» per uscire dal carcere.

E' appena il caso di osservare, infatti, che nell'attuale regime processuale delle misure cautelari la custodia in carcere è chiaramente configurata come extrema ratio, alla quale deve ricorrersi, secondo quanto stabilito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quando ogni altra opzione risulti inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto.

Ne consegue, dunque, che le misure diverse dalla custodia carceraria non possono essere considerate come uno strumento per sottrarsi alla misura massima, quanto, all'opposto, come la soluzione alla quale ordinariamente ricorrere salvo che non vi siano alternative alla restrizione carceraria (sez.1, n.31769 del 25/09/2020, [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:PERSONA], Rv.280198).

5. Parimenti illogico appare l'argomento sulla incompatibilità, ritenuta nel provvedimento impugnato, di una misura cautelare domiciliare con la condizione di irregolarità del cautelato in relazione al rispetto della disciplina sul soggiorno in territorio nazionale; orbene se tale condizione di irregolarità, sotto il profilo della ricorrenza di esigenze cautelari, può fondare una giudizio di pericolosità del cautelando con riferimento alla reiterazione di condotte criminose, stante l'impossibilità di acquisire fonti lecite di guadagno, dall'altra non può incidere sulla valutazione della idoneità della misura cautelare domiciliare la quale, come sopra evidenziato, si pone come alternativa alla custodia in carcere e rappresenta strumento di contenimento dal pericolo di recidivanza criminosa e non già di regolamentazione sociale dei diritti e delle facoltà del cautelato, né lo legittima, se non nei limiti strettamente necessari all'assolvimento di essenziali bisogni della persona (art.284 comma 3 cod.proc.pen. con riferimento alla salute e alla alimentazione) allo svolgimento di attività precluse dalla sua condizione di "irregolarità" sul territorio nazionale (sez.1, n.10315 del 30/01/2020, Bunaj, Rv.278690; S.U., n.14500 del 28/03/2006, PG in procedimento Allousi). 5.1 Sotto diverso profilo la valutazione di incompatibilità della condizione personale e amministrativa del cautelato con la natura e la funzione della misura cautelare domiciliare ha determinato un totale difetto di motivazione sulla verifica della eventuale adeguatezza di una misura cautelare domiciliare accompagnata da congegni elettronici di controllo a distanza, tenuto conto del contenuto e della intensità delle esigenze cautelari da preservare (che il giudice della cautela aveva ricondotto, oltre che al pericolo di recidivazione anche a quello di fuga connesso alla condizione di irregolarità), valutazione che dovrà pertanto essere svolta, a fronte dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per i motivi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 Marzo 2023 il Tribunale di Genova, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato l'appello avanzato da MODOU Cisse, indagato per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente, avverso il provvedimento con il quale il giudice della cautela aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione di un proprio connazionale, sita in Torino, il quale aveva offerto anche la propria disponibilità al mantenimento del connazionale. 2. Il Tribunale del Riesame, nell'evidenziare la presenza irregolare di MODOU Cisse nel territorio nazionale e nel reiterare un giudizio di attualità delle esigenze cautelari ravvisate dal giudice che aveva applicato la misura custodiale nei suoi confronti, escludeva la idoneità della misura cautelare meno afflittiva. Assumeva che non sarebbe stato possibile collocare il MODOU agli arresti domiciliari presso l'abitazione di un soggetto qualificatosi come un semplice "amico"; ciò in quanto la misura degli arresti domiciliari in tanto avrebbe un senso in quanto risulti in grado di garantire un nucleo minimo di "controllo sociale", idonea a incidere, per la presenza deterrente di congiunti o di persone legate da vincoli affettivi, sulle scelte di vita del soggetto a essa sottoposto; la possibilità che l'ospitante, in assenza di vincoli di sangue, possa revocare ad nutum la disponibilità all'accoglienza, finirebbe per rendere la misura come una sorta di lasciapassare per evitare il carcere. Rilevava ancora che alla stregua del contratto di locazione allegato a sostegno della istanza di sostituzione della misura cautelare emergeva che l'immobile avrebbe potuto essere destinato all'uso personale del conduttore e delle persone specificamente indicate nel contratto, di talchè la disponibilità ad ospitare una persona estranea avrebbe costituito un inadempimento contrattuale tale da condurre alla risoluzione del rapporto negoziale. Aggiungeva inoltre che dalla mancanza in capo al MODOU di un permesso di soggiorno sul territorio nazionale derivava la considerazione che le sue condizioni personali si profilavano del tutto incompatibili con la misura detentiva attenuata, tenuto conto che la relativa applicazione postula lo stabile radicamento dell'interessato sul territorio nazionale poiché, a ragionare diversamente, si giungerebbe ad assicurare al cautelato una implicita autorizzazione a dimorare sul territorio dello Stato, pure a fronte della condizione di irregolare che, all'esito del giudizio, avrebbe imposto un provvedimento di espulsione amministrativa. 2.1 Riteneva pertanto che la custodia in carcere fosse l'unica misura compatibile con la condizione di irregolare del prevenuto e, al contempo riconosceva la inidoneità della misura alternativa dallo stesso prospettata.3. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del MODOU deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli art.275 e 275 bis e difetto di motivazione in relazione all'ar.275 bis cod.proc.pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale del riesame, omettendo di prendere in considerazione gli elementi posti a fondamento della richiesta, l'avrebbe rigettata sulla base dell'affermazione secondo cui la custodia domestica non potrebbe mai essere disposta presso l'abitazione di soggetti non legati al sottoposto da vincoli di parentela e nei confronti di soggetti privi di permesso di soggiorno, esprimendo un giudizio incoerente ed illogico in quanto non escludeva la astratta idoneità della misura cautelare domiciliare, ma poneva in dubbio l'idoneità oggettiva del domicilio proposto, attraverso considerazioni del tutto eccentriche rispetto al thema decidendum. In particolare riteneva illogico il ragionamento secondo il quale la misura domiciliare dovrebbe essere ammessa solo a favore di chi sia radicato stabilmente sul territorio nazionale, ipotizzando scenari di ingiustificata premialità in favore di chi non sia autorizzato a vivere e operare legittimamente all'interno di esso, non tenendo conto della funzione custodiale della misura cautelare, seppure gradata, a prescindere dalle conseguenze amministrative dell'assenza del permesso di soggiorno. Denuncia comunque il difetto di motivazione sulla idoneità di una misura domiciliare assistita da strumenti elettronici di controllo a distanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. A mente dell'art. 284 cod. proc. pen., rubricato «arresti domiciliari», colui che viene sottoposto a tale misura cautelare è tenuto a non allontanarsi dal luogo stabilito per la sua esecuzione, il quale può di volta in volta essere individuato nella abitazione su cui l'indagato può vantare una facoltà dominicale o comunque qualificata (tale dovendo ritenersi il riferimento all'abitazione «propria») o da altra dimora appartenente a un soggetto privato diverso dal sottoposto; o ancora in un luogo pubblico, destinato alla cura o all'assistenza della persona, o, infine, in una casa famiglia protetta (concetto che, in realtà, potrebbe anche rinviare alla categoria precedente). 3. Ne consegue che, da un punto di vista testuale, nessun concreto elemento consente di ritenere che la misura possa essere concessa soltanto ove presso il luogo stabilito soggiornino, insieme al sottoposto agli arresti, altre persone. Una conclusione cui conduce anche l'ampia portata della previsione del comma 3 dell'art. 284, concernente la possibilità, per il giudice, di autorizzare l'imputato ad assentarsi, nel corso della giornata, dal luogo di arresto quando questi non possa «altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita» o comunque versi «in situazione di assoluta indigenza». Una previsione che appare pienamente compatibile con la possibilità che il soggetto non sia assistito da alcuno nel luogo di dimora in cui si trovi, tanto da avere la necessità, non altrimenti soddisfabile, di allontanarsene. E, a fortiori, deve ritenersi ancor meno necessario che il sottoposto debba coabitare con soggetti della sua cerchia parentale, ai quali debba essere conferita una funzione di non meglio definito «controllo» sul soggetto agli arresti, secondo quanto argomentato nel provvedimento impugnato. 4. In ultimo, non può nemmeno condividersi l'assunto sviluppato dal Tribunale genovese secondo cui la possibilità di fruire degli arresti domiciliari presso la dimora di un soggetto che non appartenga alla cerchia familiare dell'imputato equivalga a una sorta di «lasciapassare» per uscire dal carcere. E' appena il caso di osservare, infatti, che nell'attuale regime processuale delle misure cautelari la custodia in carcere è chiaramente configurata come extrema ratio, alla quale deve ricorrersi, secondo quanto stabilito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quando ogni altra opzione risulti inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ne consegue, dunque, che le misure diverse dalla custodia carceraria non possono essere considerate come uno strumento per sottrarsi alla misura massima, quanto, all'opposto, come la soluzione alla quale ordinariamente ricorrere salvo che non vi siano alternative alla restrizione carceraria (sez.1, n.31769 del 25/09/2020, [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:PERSONA], Rv.280198). 5. Parimenti illogico appare l'argomento sulla incompatibilità, ritenuta nel provvedimento impugnato, di una misura cautelare domiciliare con la condizione di irregolarità del cautelato in relazione al rispetto della disciplina sul soggiorno in territorio nazionale; orbene se tale condizione di irregolarità, sotto il profilo della ricorrenza di esigenze cautelari, può fondare una giudizio di pericolosità del cautelando con riferimento alla reiterazione di condotte criminose, stante l'impossibilità di acquisire fonti lecite di guadagno, dall'altra non può incidere sulla valutazione della idoneità della misura cautelare domiciliare la quale, come sopra evidenziato, si pone come alternativa alla custodia in carcere e rappresenta strumento di contenimento dal pericolo di recidivanza criminosa e non già di regolamentazione sociale dei diritti e delle facoltà del cautelato, né lo legittima, se non nei limiti strettamente necessari all'assolvimento di essenziali bisogni della persona (art.284 comma 3 cod.proc.pen. con riferimento alla salute e alla alimentazione) allo svolgimento di attività precluse dalla sua condizione di "irregolarità" sul territorio nazionale (sez.1, n.10315 del 30/01/2020, Bunaj, Rv.278690; S.U., n.14500 del 28/03/2006, PG in procedimento Allousi). 5.1 Sotto diverso profilo la valutazione di incompatibilità della condizione personale e amministrativa del cautelato con la natura e la funzione della misura cautelare domiciliare ha determinato un totale difetto di motivazione sulla verifica della eventuale adeguatezza di una misura cautelare domiciliare accompagnata da congegni elettronici di controllo a distanza, tenuto conto del contenuto e della intensità delle esigenze cautelari da preservare (che il giudice della cautela aveva ricondotto, oltre che al pericolo di recidivazione anche a quello di fuga connesso alla condizione di irregolarità), valutazione che dovrà pertanto essere svolta, a fronte dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per i motivi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all
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