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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 1989

Cassazione n. 49593/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CUI 025JC3K, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1989 avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4/3/2022, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] tra i reati commessi il giorno 26/11/2016 e giudicati con distinte sentenze di condanna, e per l'effetto ha rideterminato la pena complessiva per il reato continuato in anni due di reclusione ed C 500 di multa, fissando la pena per i fatti giudicati nella sentenza del Tribunale di Ravenna in data 28/11/2016 - emessa a seguito di giudizio abbreviato - in mesi sei di reclusione ed C 150 di multa.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice dell'ese- cuzione ha omesso di operare la decurtazione di un terzo per i reati satelliti, trattandosi di reati accertati a seguito di giudizio abbreviato.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Come ha condivisibilmente rilevato il Procuratore generale, la dizione testuale del provvedimento "nella misura finale di mesi 6 di reclusione ed euro 150 di multa" risulta ambigua, in quanto se il riferimento ad una misura finale sembra presupporre un'operazione di scomputo della diminuzione, agevolmente ricavabile per la pena detentiva ancorché non esplicitata (da 9 mesi a 6 mesi di reclusione), non altrettanto può dirsi per la pena pecuniaria, indicata in euro 150 di multa, importo rispetto al quale non è agevole comprendere se l'aumento sia già comprensivo della decurtazione per la diminuente del rito abbreviato, ovvero sia stato indicato senza tenere conto di tale diminuente, come ritiene il ricorrente.

3.2. L'esegesi di legittimità di questa Corte ha affermato che "In tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena, inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di avere tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeter- minata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum" (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617: fattispecie in cui è stata annullata, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato).4.

L'incertezza sulle intenzioni del giudice dell'esecuzione non consente a questa Corte di provvedere ai sensi dell'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., sicché l'impugnata ordinanza deve essere'annullata per le precisazioni necessarie sul punto dell'aumento di pena per il reato satellite, con rinvio ad altro giudice che chiarisca il procedimento di rideterminazione della pena complessiva, secondo gli specifici passaggi che si sono richiesti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna - Ufficio del giudice per le indagini preliminari.

Così deciso il giorno 20 ottobre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CUI 025JC3K, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1989 avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4/3/2022, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] tra i reati commessi il giorno 26/11/2016 e giudicati con distinte sentenze di condanna, e per l'effetto ha rideterminato la pena complessiva per il reato continuato in anni due di reclusione ed C 500 di multa, fissando la pena per i fatti giudicati nella sentenza del Tribunale di Ravenna in data 28/11/2016 - emessa a seguito di giudizio abbreviato - in mesi sei di reclusione ed C 150 di multa. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice dell'ese- cuzione ha omesso di operare la decurtazione di un terzo per i reati satelliti, trattandosi di reati accertati a seguito di giudizio abbreviato. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Come ha condivisibilmente rilevato il Procuratore generale, la dizione testuale del provvedimento "nella misura finale di mesi 6 di reclusione ed euro 150 di multa" risulta ambigua, in quanto se il riferimento ad una misura finale sembra presupporre un'operazione di scomputo della diminuzione, agevolmente ricavabile per la pena detentiva ancorché non esplicitata (da 9 mesi a 6 mesi di reclusione), non altrettanto può dirsi per la pena pecuniaria, indicata in euro 150 di multa, importo rispetto al quale non è agevole comprendere se l'aumento sia già comprensivo della decurtazione per la diminuente del rito abbreviato, ovvero sia stato indicato senza tenere conto di tale diminuente, come ritiene il ricorrente. 3.2. L'esegesi di legittimità di questa Corte ha affermato che "In tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena, inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di avere tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeter- minata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum" (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617: fattispecie in cui è stata annullata, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato).4. L'incertezza sulle intenzioni del giudice dell'esecuzione non consente a questa Corte di provvedere ai sensi dell'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., sicché l'impugnata ordinanza deve essere'annullata per le precisazioni necessarie sul punto dell'aumento di pena per il reato satellite, con rinvio ad altro giudice che chiarisca il procedimento di rideterminazione della pena complessiva, secondo gli specifici passaggi che si sono richiesti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna - Ufficio del giudice per le indagini preliminari. Così deciso il giorno 20 ottobre 2022 Il Consigliere
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