CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2022
Cassazione n. 26353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13058-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 11 NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3855/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/09/2017; Ric. 2018 n. 13058 sez. S2 -ud. 30-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza n. 2624/2009 il Tribunale di Napoli – XII sezione civile, che faceva seguito alla procedura d’urgenza introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e daC e rciello Luigi, C e rciello Stefania e C e rciello Mario, definitivamente pronunciandosi anche nei confronti delle domande dell’interventore Condominio di [OSCURATO:PERSONA]Oro, n. 11 di Napoli, rigettava la domanda di riduzione di immissioni acustiche superanti la normale tollerabilità proposta dagli attori - cui aveva aderito il predetto C ondominio - nei confronti dei proprietari del locale seminterrato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dell’esercente l’attività di discoteca, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] provato che la normale tollerabilità delle immissioni acustiche era stata raggiunta solo in corso di causa, il giudice di prime cure accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dagli attori, e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di €1.000,00 per ciascuno, e al pagamento delle spese per le due fasi processuali. 2. A vverso la p redetta sentenza proponevano appello Maresca e Cuozzo dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli. Il giudizio di secondo grado veniva dapprima interrotto dall’intervenuto fallimento della Jumps.a.s., e successivamente veniva riassunto dagli appellati. Cessata la materia del contendere relativa alla condanna dei Cerciello - quali proprietari,e della [OSCURATO:SOCIETA]. quale esercente - alla cessazione dell’attività di discoteca e all’eliminazione delle emissioni acustiche, stante l’intervenuto rilascio del locale seminterrato da Ric. 2018 n. 13058 sez. S2 -ud. 30-11-2022 -3- parte della [OSCURATO:SOCIETA]., rimanendo in contestazione il pregiudizio alla salute verificatosi nel tempo pregresso, la Corte distrettuale rigettava l’appello principale in merito alla quantificazione del danno liquidato dal giudice di prime cure; rigettava , altresì , l’appello incidentale spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in merito all’assenza di prova in ordine all’esistenza del danno all’integrità psico-fisica, nonché al nesso causale tra il presunto danno subíto e le immissioni sonore. 3. Avverso la sentenza n. 3855/2017 della Corte d’Appello di Napoli proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi, illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] controricorso. In prossimità dell’adunanza il controricorrente faceva pervenire memoria, dando altresì atto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si devono disattendere le censure avanzate d a l controricorrente , in merito : a) all’erroneo riferimento ad una sentenza diversa da quella impugnata (4709/2016 anziché 3855/2017): trattasi di mero errore materiale, sanato dai chiari ed inequivocabili riferimenti corretti alla motivazione della sentenza qui impugnata; b) all’esistenza dellaprocura, prodotta su foglio separato in calce al ricorso nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo i criteri di validità imposti dalla legge e dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.Sez. 2 , Sentenza n. 7014 del 17/03/2017, Rv. 643376 – 01 ; Ca ss. Sez. U, Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, Rv. 661387 - 01) . Deve, altresì, essere disattesa la richiesta di interruzione del presente giudizio a causa del decesso del controricorrente: nel giudizio di Ric. 2018 n. 13058 sez. S2 -ud. 30-11-2022 -4- cassazione non trova, infatti, applicazione l'istituto della interruzione del processo per il decesso della parte, anche se dichiarata dal difensore, il quale può continuare successivamente nella sua attività difensiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n.22624 del 31/10/2011, Rv. 620463 - 01). 1. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia circa la domanda di inibizione all’utilizzo dell’immobile di proprietà dei Cerciello quale discoteca. Conseguente nullità della sentenza, exart. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti la mancanza, nel dispositivo, di pronuncia sulla domanda di inibizione all’utilizzo del locale seminterrato di proprietà dei Cerciello quale discoteca, posto che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ravvisare l’omissione di pronuncia anche quando nella parte motiva tale questione sia stata affrontata ed eventualmente anche risolta (Cass. n. 16152/2010). 1.1. Il motivo è infondato. Del tutto inconferente risulta il riferimento alla decisione di questa Corte (Cass. n. 16152/2010) che esclude l’applicazione del principio consolidato secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendoconto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, nei soli casi in cui il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112. Nel caso di specie, il dispositivo non solo non manca, ma affronta entrambe le questioni sollevate dagli allora appellanti, poiché dichiara cessata la materia del contendere sia con riferimento all’eliminazione delle immissioni acustiche superiori alla normale tollerabilità (capo a) della sentenza di prime cure), sia con riferimento alla cessazione Ric. 2018 n. 13058 sez. S2 -ud. 30-11-2022 -5- dell’attività di discoteca da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo b) della stessa sentenza). Su quest’ultima parte del dispositivo, la Corte d’Appello di Napoliha utilizzato un’espressione che sintetizza la mancanza di interesse attuale degli appellanti: come si dirà più innanzi, infatti, non sussiste l’interesse ad agire per un inadempimento futuro e temuto, mentre l’interesse attuale alla destinazione «tranquilla» del seminterrato è soddisfatto dal rilascio dell’immobile da parte della società esercente attività di locale notturno/discoteca. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della prassi giurisprudenziale relativa alla cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111, comma 6, Cost. I ricorrenti, nel rilevare in sede di appello il rilascio dell’immobile da parte della società conduttrice, che aveva adibito il locale di cui è causa a locale notturno/discoteca, non si sono limitati a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere esclusivamente nei confronti di quest’ultima, invece insistendo nella domanda di modifica della destinazione d’uso del locale seminterrato e di inibizione dell’attività di discoteca verso i proprietari Cerciello, in conformità peraltro alle disposizioni del Regolamento condominiale. I ricorrenti, quindi, si dolgono del fatto che la Corte distrettuale avrebbe fatto malgoverno dei principi giurisprudenziali in tema di cessazione della materia del contendere: non essendo venuto meno l’interesse degli appellanti ad una pronuncia di merito sull’inibitoria, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto rilevare la persistenza del dissenso tra gli odierni ricorrenti e i proprietari dei locali di cui si discute. 3. Con il terzo motivo si deduce errata applicazione della prassi giurisprudenziale relativa alla cessazione della materia del Ric. 2018 n. 13058 sez. S2 -ud. 30-11-2022 -6- contendere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che si sarebbe in presenza di un error in procedendo, non avendo la Corte distrettuale adempiuto al suo potere/dovere decisorio e non avendo risposto compiutamente alle istanze degli allora appellanti, pur permanendo il loro interesse ad ottenere una pronuncia di merito. 4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti –motivazione apparente e/o obiettivamente perpless a, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod proc. civ., in relazione all’art.118 disp att. cod. proc. civ. Lamentano i ricor renti che la Corte territoriale ha esteso la cessazione della materia del contendere anche al fatto controverso rappresentato dalla destinazione ed uso dell’immobile quale discoteca, non consentita dal Regolamento condominiale, agli artt. II (che prevedere che il locale sia destinato a deposito ed autorimessa) e VII (che vieta espressamente l’uso degli immobili contrario alla tranquillità). 5. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, poiché tutti sollevano la stessa questione riguardante erronea applicazione della prassi giurisprudenziale inerente alla cessazione della materia del contendere, estesa anche alla domanda - ripetutamente proposta dagli odierni ricorrenti -di modifica della destinazione d’uso del locale seminterrato e di inibizione dell’attività di discoteca verso i proprietari, in conformità a quanto previsto dal Regolamento condominiale; da tale errata applicazione deriverebbe l’omessa pronuncia di merito sulla domanda di inibitoria. Ric. 2018 n. 13058 sez. S2 -ud. 30-11-2022 -7- 5.1. I motivi sono infondati. Le doglianze sollevate dagli odierni ricorrenti sonoprive di interesse ad agire. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che «L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche» ( C a ss. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007, Rv. 600327 –01; conf. da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2057 del 24/01/2019, Rv. 652254 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18819 del 16/07/2018, Rv. 649879 –01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008, Rv. 605612 – 01 ). Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha ritenuto «circostanza pacifica» l’intervenuto rilascio dell’immobile nelle more del giudizio (precisamente nell’anno2012), con la conseguente cessazione dell’attività da parte della [OSCURATO:SOCIETA].: tanto basta ad escludere l’attualità del fatto lesivo lamentato dai ricorrenti e, quindi, la possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale. [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 13058 sez. S2 -ud. 30-11-2022 -8- presuppone infatti l’attualità del pregiudizio lamentato, posto che può essere ordinato al proprietario di adottare misure di insonorizzazione solo nella persistenza della fonte disturbante. La fontedi molestia proviene non dall’immobile, ma dall’uso. 6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €2.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di