CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite medesimo ricorso curato da Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 18 febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Monza il 25 settembre 2019, all'esito del giudizio ordinario, ha riconosciuto le imputate responsabili del reato di tentativo pluriaggravato di furto, fatto commesso il 2 dicembre 2013, e in conseguenza, le ha condannate alle pene di giustizia. 2. Le ricorrenti si affidano a tre motivi con i quali lamentano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Mediante il secondo motivo denunciano l'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui al num. 6 dell'art. 625 cod. pen. 2.3. Con l'ultimo motivo le ricorrenti lamentano l'eccessività della sanzione inflitta. Chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché è meramente reiterativo di assunti che hanno già trovato adeguata confutazione da parte dei Giudici di merito nella sentenza impugnata, con la quale le ricorrenti, in realtà, omettono il necessario confronto critico. 4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.e Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] iØ estensore [OSCURATO:PERSONA] "le9,1Tc .__ [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente,