CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9~M le conclusioni del PG in e i 9,(LI, ,p1f CittJ'i o o CL vì fo trh Dri.c c9(1119 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 3 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 3 marzo 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Taranto aveva concesso ad [OSCURATO:PERSONA] la liberazione anticipata per il periodo dal 10 settembre 2016 al 10 marzo 2018, ma l'aveva rigettata quanto ai periodi dal 14 dicembre 2012 al 14 giugno 2014 e dal 10 marzo al 10 settembre 2016, ritenendo fondati gli elementi ostativi evidenziati nel provvedimento reclamato. 2. Avverso l'ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Il ricorrente sostiene che, quanto alla struttura del reato associativo e alla sua influenza sulla concedibilità della misura premiale, non incombeva alla difesa contestare la struttura dell'imputazione, in tema di benefici penitenziari non valendo il rilievo della contestazione aperta, ma occorrendo appurare se il giudice di merito avesse ritenuto provata la permanenza del relativo delitto. Poi, in ordine alle sanzioni disciplinari che hanno indotto i giudici di sorveglianza a negare la liberazione anticipata per l'ultimo dei semestri considerati, il relativo richiamo per la difesa è generico, siccome nulla è stato specificato in merito alla loro entità e alle ripercussioni dei relativi comportamenti sulla valutazione della complessiva condotta del detenuto. 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, meramente reiterativo, la motivazione dell'ordinanza impugnata, da considerarsi completata per relationem da quella del primo provvedimento, apparendo adeguata, con riferimento a insindacabili ragioni di merito, nell'enucleazione delle ragioni di insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio premiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si rivela in parte privo dei requisiti di ammissibilità e per altra parte fondato, nei sensi che seguono. 2. Va premesso, a integrazione di quanto esposto in narrativa, che a ragione del rigetto del reclamo il Tribunale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere in data 10 novembre 2014 per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990, delitti di partecipazione alle corrispondenti associazioni criminali commessi sino al 31 luglio 2014, e che il medesimo era stato sanzionato disciplinarmente per fatti del 3 gennaio 2013 e del 27 marzo 2016, avendo, il Magistrato di sorveglianza, con riferimento a quest'ultima infrazione, specificato che il detenuto era stato punito con l'esclusione dalle attività in comune per la durata di cinque giorni. Da tali elementi il Tribunale ha tratto la conferma che per entrambi i periodi non poteva dirsi dimostrato che il detenuto avesse realizzato la revisione delle motivazioni che lo avevano indotto alle pregresse scelte devianti, tenuto anche conto della, sostanzialmente non contestata, formulazione aperta inerente alla commissione dei reati associativi. 3. Tale discorso giustificativo resiste ictu °cui/ alla critica svolta nel ricorso quanto alla liberazione anticipata riferita ai semestri intercorsi dal 14 dicembre 2012 al 14 giugno 2014, mentre si rivela carente con riferimento al residuo semestre intercorso dal 10 marzo al 10 settembre 2016, come emerge dal raffronto fra il contenuto della motivazione e i cardini dell'istituto applicato. 3.1. In via generale, occorre muovere dal principio di diritto secondo cui, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). In pari tempo, peraltro, non va trascurata la rilevante specificazione secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, principalmente a quelli antecedenti, sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv.267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01). 3.2. Specificando ulteriormente i presupposti inerenti all'istituto, si richiede una ponderazione completa e, quindi, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione. In particolare, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/5/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/5/2017, Irace, Rv. 271595 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 1/2/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01). Pertanto, quel che rileva al riguardo è la valutazione dei comportamenti ascritti al detenuto nella loro effettiva storicità, suscettibile di essere accertata al di là del giudizio che debba eventualmente ancora essere emesso ad altri fini, valutazione che - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante. 4. Esaminando la motivazione del provvedimento impugnato alla luce degli indicati principi, il diniego della liberazione anticipata per il periodo intercorso dal 14 dicembre 2012 al 14 giugno 2014 risulta adeguatamente giustificato dai giudici di sorveglianza, con riferimento ai fatti ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla partecipazione ai due allarmanti contesti associativi fino al luglio 2014. Il ricorrente - a conferma di quanto ha considerato sull'argomento il Tribunale di sorveglianza - non ha svolto specifiche contestazioni quanto alla serietà delle accuse, limitandosi a discutere circa la natura aperta o meno delle imputazioni relative alle fattispecie associative contestate. Tuttavia, la questione circa la natura chiusa o aperta delle imputazioni inerenti ai suddetti reati non svolge alcun rilievo nel caso concreto: anche se le due associazioni riguardassero soltanto l'epoca periodizzata fino al luglio 2014, come da tempo - definito - dei commessi reati richiamato nel provvedimento impugnato, certo la gravità delle accuse, non poste in questione per il loro profilo fattuale, ha legittimato la valutazione negativa dell'esperienza trattamentale di [OSCURATO:PERSONA] inerente anche ai periodi pregressi, sostanzialmente contigui e non lontanissimi. È, invero, congrua e non illogica la valutazione secondo cui, se il condannato ha partecipato a un'associazione mafiosa e a un'altra associazione finalizzata al traffico di stupefacenti fino al luglio 2014, egli, con riferimento al tempo trascorso dal dicembre 2012 al giugno 2014, non ha prestato un'adesione effettiva all'opera di risocializzazione a lui proposta nell'alveo dei programmi tratta mentali. L'evanescenza della censura svolta dal ricorrente sull'argomento, correlata alla gravità delle condotte a lui ascritte, conduce, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità della corrispondente doglianza. 5. Discorso di segno diverso occorre, invece, svolgere per la giustificazione rinvenibile nell'ordinanza impugnata al diniego della liberazione anticipata relativa al semestre intercorso dal 10 marzo al 10 settembre 2016. Quel che dal provvedimento è dato evincere è che la misura premiale è stata negata ad [OSCURATO:PERSONA] per l'infrazione commessa il 27 marzo 2016; infrazione la cui identificazione fattuale e la cui conseguente portata disciplinare sia l'ordinanza impugnata, sia quella del Magistrato di sorveglianza non hanno reso note. Invero, entrambi i provvedimenti hanno omesso di riferire la causa della sanzione, ossia il comportamento disciplinarmente sanzionato, e soltanto il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ha indicato la sanzione irrogata, quella dell'esclusione dalle attività in comune per la durata di cinque giorni, senza che alla deduzione del detenuto di sostanziale ininfluenza di tale fatto sul percorso di emenda dal medesimo realizzato in quel semestre il Tribunale di sorveglianza abbia replicato con corrispondente motivazione. È vero che la sanzione irrogata non è, certo, la più tenue fra quelle contemplate nel catalogo di cui all'art. 39 Ord. pen., ma non appare comunque possibile arguire dalla sola indicazione della sanzione inflitta l'influenza della - non enunciata - violazione sulla progressione trattamentale di [OSCURATO:PERSONA] nel semestre di riferimento. Assodato ciò, si osserva che il Tribunale di sorveglianza, rendendo la motivazione ora richiamata, non ha fatto retta applicazione dell'art 54 cit., ma ha disatteso il principio di diritto in precedenza ribadito, in quanto ha omesso di valutare in concreto il rapporto disciplinare, in relazione all'aspetto fattuale e a quello psicologico dell'addebito, anzitutto enucleando la relativa condotta, poi ponderandone la valenza sintomatica, nel senso di condotta tale da contraddire il processo di risocializzazione, e infine comparandola, nel giudizio complessivo, con ogni elemento positivo risultante - se e nella misura in cui risultante - in merito al comportamento globalmente tenuto dall'interessato nel semestre. Ora, è fuori discussione che la valutazione complessiva degli elementi acquisiti spettante al giudice del merito possa esitare un giudizio conclusivo secondo cui - a fronte della particolare gravità di una o più violazioni disciplinari - anche un importante periodo di osservanza trattarnentale debba ritenersi smentito e, quindi, vanificato dalla violazione o dalle violazioni emerse, che abbiano così disvelato la natura apparente della condotta osservante: esito che, tuttavia, richiede, oltre alla sua affermazione, anche la corrispondente spiegazione, basata sulle necessarie argomentazioni, pure di natura comparativa, sui temi dianzi richiamati, in correlazione all'insieme dei semestri coinvolti dal giudizio stesso. Nel caso di specie, invece, una tale valutazione, sorretta da un adeguato percorso logico-giuridico, non è estraibile dall'analizzato iter motivazionale. In mancanza di questa necessaria analisi, deve concludersi che il Tribunale di sorveglianza ha acceduto al meccanicistico, ma erroneo, sillogismo secondo cui un'infrazione disciplinare vanifica, per il solo fatto di essere stata commessa, qualsivoglia comportamento, pur se notevolmente positivo, per il resto serbato dal detenuto nel periodo oggetto di verifica. 6. Corollario delle svolte considerazioni è, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della liberazione anticipata relativa al semestre da ultimo considerato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto, affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizzati, mentre, nel resto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della liberazione anticipata relativa al periodo 10 marzo - 10 settembre 2016, con rinvio per ovo giudizio al Trib