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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33552/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ovvero per il suo annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 13/07/2022 della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza in data 04/10/2018 del Tribunale di Matera, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita.

Deduce:Li.

Violazione dell'art. 124 cod.pen..

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la tempestività della querela, pur a fronte delle dichiarazioni della persona offesa, dalle quali poteva evincersi che già prima del 27/04/2016 aveva avuto conoscenza del reato.

1.2. Violazione dell'art. 646 cod.pen. e dell'art. 533 cod.proc,pen..

In questo caso si assume che le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non sono idonee a fondare la prova del reato.

Aggiunge che il fatto in esame riguarda una mera controversia civilistica.

1.3. Violazione dell'art. 133 cod.pen..

Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce l'eccessività della pena irrogata dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché pedissequamente reiterativo dell'atto di appello senza che siano esposte censure alla motivazione della sentenza impugnata.

La collazione dell'appello con il ricorso fa emergere come in quest'ultimo sia stato travasato il contenuto di quello, integrato da generici riferimenti alla Corte di appello, così che il ricorso si mostra come la mera riproduzione dell'atto di appello, le cui censure di merito sono pedissequamente riportate davanti al giudice di legittimità, che -pertanto- non viene investito da alcuna censura diretta alla sentenza della Corte territoriale.

A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

2. Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ovvero per il suo annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 13/07/2022 della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza in data 04/10/2018 del Tribunale di Matera, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita. Deduce:Li. Violazione dell'art. 124 cod.pen.. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la tempestività della querela, pur a fronte delle dichiarazioni della persona offesa, dalle quali poteva evincersi che già prima del 27/04/2016 aveva avuto conoscenza del reato. 1.2. Violazione dell'art. 646 cod.pen. e dell'art. 533 cod.proc,pen.. In questo caso si assume che le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non sono idonee a fondare la prova del reato. Aggiunge che il fatto in esame riguarda una mera controversia civilistica. 1.3. Violazione dell'art. 133 cod.pen.. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce l'eccessività della pena irrogata dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché pedissequamente reiterativo dell'atto di appello senza che siano esposte censure alla motivazione della sentenza impugnata. La collazione dell'appello con il ricorso fa emergere come in quest'ultimo sia stato travasato il contenuto di quello, integrato da generici riferimenti alla Corte di appello, così che il ricorso si mostra come la mera riproduzione dell'atto di appello, le cui censure di merito sono pedissequamente riportate davanti al giudice di legittimità, che -pertanto- non viene investito da alcuna censura diretta alla sentenza della Corte territoriale. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2. Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 33552/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris