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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40150/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata a sostegno, ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione risulta sospeso per oltre un anno il che consente di ritenere che la data della pronuncia della sentenza appello il 17 ottobre 22 il termine di prescrizione non fosse decorso; rilevato che il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità della dimostrativa delle prove attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità invero la Corte territoriale ha offerto una esaustiva motivazione in ordine alla conferma della responsabilità che non risulta incisa dalle reiterati doglianze difensive (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che le censure nei confronti del rigetto dell'istanza proposta ai sensi dell'articolo 129 bis cod. proc. pen. non sono consentite in quanto avanzate tardivamente o, in violazione dello statuto codicistico che regola le impugnazioni e, in particolare, la proposizione di motivi aggiunti, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata a sostegno, ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione risulta sospeso per oltre un anno il che consente di ritenere che la data della pronuncia della sentenza appello il 17 ottobre 22 il termine di prescrizione non fosse decorso; rilevato che il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità della dimostrativa delle prove attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità invero la Corte territoriale ha offerto una esaustiva motivazione in ordine alla conferma della responsabilità che non risulta incisa dalle reiterati doglianze difensive (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che le censure nei confronti del rigetto dell'istanza proposta ai sensi dell'articolo 129 bis cod. proc. pen. non sono consentite in quanto avanzate tardivamente o, in violazione dello statuto codicistico che regola le impugnazioni e, in particolare, la proposizione di motivi aggiunti, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40150/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris