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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09638/2026

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ell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -Numero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso l’ordinanza n. 26993/2025 della CORTE DI CASSAZIONE,depositata il 07/10/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 18.9.1986 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale diBergamo, invocando la condanna dei convenuti a ripristinare un fossodi scolo delle acque esistente a confine tra i fondi delle parti el’originaria quota del terreno, da loro alterata in prossimità del confine,il ripristino della recinzione metallica da essi danneggiata el’eliminazione dei rottami relitti in prossimità del muro di confine tra ifondi.Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo invia riconvenzionale la condanna dell’attrice a rimuovere i manufatti coni quali aveva occupato il fosse posto a confine tra le proprietà,arretrandoli sino al rispetto delle norme in tema di distanze, a cessarel’attività insalubre di allevamento e macellazione di suini dalla stessaesercitata in detti manufatti e a chiudere le vedute aperte sul fondovicino.Con sentenza n. 201/2005 il Tribunale rigettava tutte le domande,ritenendo, quanto a quella principale, che il riempimento del fosso el’innalzamento del terreno in prossimità del confine, pur accertati, nonfossero addebitabili con certezza al fatto dei convenuti; che ildanneggiamento della recinzione metallica non fosse stato rilevato dalC.T.U.; che l’appoggio di materiali lungo il muro di confine fosse solotemporaneo.

Quanto invece alla domanda riconvenzionale, il Tribunaleosservava che le aperture esistenti sul capannone dell’attrice adibitoad allevamento di suini non fossero irregolari, che i manufatti contestatiNumero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026dai convenuti erano stati ristrutturati in coerenza con concessioneedilizia n. 3547 del 30.1.1982 e che non fosse stata conseguita la provadi immissioni intollerabili, a carico del fondo dei convenuti, imputabiliall’attività di allevamento di suini esercitata dalla Zanardini.Con sentenza n. 1140/2009 la Corte di Appello di Brescia accoglievain parte il gravame principale interposto dagli originari convenutiavverso la decisione di prime cure, condannando [OSCURATO:PERSONA] e DalmiSilea, eredi di [OSCURATO:PERSONA], ad arretrare il loro manufatto sino alrispetto della distanza di 10 metri dal confine.

Accoglieva anchel’appello incidentale spiegato da questi ultimi, condannando il [OSCURATO:PERSONA] ela Belli ad eseguire la manutenzione del fosso di scolo esistente aconfine tra le due proprietà.

Rigettava invece tutte le rimanenti censureproposte dalle parti avverso la decisione di prima istanza.Con sentenza n. 20353/2017, la Corte di Cassazione cassava ladecisione di seconde cure, poiché la Corte distrettuale aveva applicatola distanza di 10 metri dal confine, in luogo di quella, inferiore, di 5metri prevista dalle norme regolamentari locali.Con la sentenza oggi impugnata, n. 781/2019, la Corte di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, ordinava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diarretrare il loro manufatto sino al rispetto della minor distanza di 5metri dal confine.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione DalmiAttilio e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale ambo le parti hanno depositatomemoria ed il P.G., nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto, e rinviato a nuovo ruolo per impedimento delrelatore.Numero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il ricorso è stato quindi nuovamente fissato all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale ambo le parti hanno depositatoulteriore memoria.Il ricorso è stato deciso con ordinanza n. 26993/2025, depositata il7.10.2025, la quale è stata fatta oggetto di ricorso per la correzione dierrore materiale, a seguito del quale, con provvedimento del Presidentedella sezione del 19.11.2025, è stata disposta l’apertura del presenteprocedimento.In prossimità dell’udienza camerale, la parte istante per la correzioneha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONELa parte istante si duole della mancata liquidazione delle spese delprocedimento di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata,svoltosi nelle forme di cui all’art. 373 c.p.c. innanzi la Corte di [OSCURATO:PERSONA].La doglianza è fondata.Nel dispositivo della ordinanza impugnata si è fatto riferimento, permero errore materiale, alle sole spese del giudizio di legittimità, e nonanche quelle della fase precedente, ex art. 373 c.p.c., che si liquidanocome da dispositivo.Nulla per le spese del presente procedimento, trattandosi dicorrezione di errore materiale, alla luce del principio, che merita diessere ribadito, secondo cui “Nel procedimento di correzione deglierrori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente naturasostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazionedi contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione disoccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui laNumero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si oppongaall'istanza di rettifica” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 29432 del14/11/2024, Rv. 672744).

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivodella propria ordinanza n. 26993/2025, disponendo che le parole, iviindicate, “delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in€ 5.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali inmisura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge”siano sostituite dalle parole “delle spese del presente giudizio dilegittimità e della precedente fase ex art. 373 c.p.c, che liquida incomplessivi € 5.800, di cui € 800 per la fase incidentale edi € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 04 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Fortunato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -Numero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso l’ordinanza n. 26993/2025 della CORTE DI CASSAZIONE,depositata il 07/10/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 18.9.1986 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale diBergamo, invocando la condanna dei convenuti a ripristinare un fossodi scolo delle acque esistente a confine tra i fondi delle parti el’originaria quota del terreno, da loro alterata in prossimità del confine,il ripristino della recinzione metallica da essi danneggiata el’eliminazione dei rottami relitti in prossimità del muro di confine tra ifondi.Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo invia riconvenzionale la condanna dell’attrice a rimuovere i manufatti coni quali aveva occupato il fosse posto a confine tra le proprietà,arretrandoli sino al rispetto delle norme in tema di distanze, a cessarel’attività insalubre di allevamento e macellazione di suini dalla stessaesercitata in detti manufatti e a chiudere le vedute aperte sul fondovicino.Con sentenza n. 201/2005 il Tribunale rigettava tutte le domande,ritenendo, quanto a quella principale, che il riempimento del fosso el’innalzamento del terreno in prossimità del confine, pur accertati, nonfossero addebitabili con certezza al fatto dei convenuti; che ildanneggiamento della recinzione metallica non fosse stato rilevato dalC.T.U.; che l’appoggio di materiali lungo il muro di confine fosse solotemporaneo. Quanto invece alla domanda riconvenzionale, il Tribunaleosservava che le aperture esistenti sul capannone dell’attrice adibitoad allevamento di suini non fossero irregolari, che i manufatti contestatiNumero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026dai convenuti erano stati ristrutturati in coerenza con concessioneedilizia n. 3547 del 30.1.1982 e che non fosse stata conseguita la provadi immissioni intollerabili, a carico del fondo dei convenuti, imputabiliall’attività di allevamento di suini esercitata dalla Zanardini.Con sentenza n. 1140/2009 la Corte di Appello di Brescia accoglievain parte il gravame principale interposto dagli originari convenutiavverso la decisione di prime cure, condannando [OSCURATO:PERSONA] e DalmiSilea, eredi di [OSCURATO:PERSONA], ad arretrare il loro manufatto sino alrispetto della distanza di 10 metri dal confine. Accoglieva anchel’appello incidentale spiegato da questi ultimi, condannando il [OSCURATO:PERSONA] ela Belli ad eseguire la manutenzione del fosso di scolo esistente aconfine tra le due proprietà. Rigettava invece tutte le rimanenti censureproposte dalle parti avverso la decisione di prima istanza.Con sentenza n. 20353/2017, la Corte di Cassazione cassava ladecisione di seconde cure, poiché la Corte distrettuale aveva applicatola distanza di 10 metri dal confine, in luogo di quella, inferiore, di 5metri prevista dalle norme regolamentari locali.Con la sentenza oggi impugnata, n. 781/2019, la Corte di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, ordinava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diarretrare il loro manufatto sino al rispetto della minor distanza di 5metri dal confine.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione DalmiAttilio e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale ambo le parti hanno depositatomemoria ed il P.G., nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto, e rinviato a nuovo ruolo per impedimento delrelatore.Numero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il ricorso è stato quindi nuovamente fissato all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale ambo le parti hanno depositatoulteriore memoria.Il ricorso è stato deciso con ordinanza n. 26993/2025, depositata il7.10.2025, la quale è stata fatta oggetto di ricorso per la correzione dierrore materiale, a seguito del quale, con provvedimento del Presidentedella sezione del 19.11.2025, è stata disposta l’apertura del presenteprocedimento.In prossimità dell’udienza camerale, la parte istante per la correzioneha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONELa parte istante si duole della mancata liquidazione delle spese delprocedimento di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata,svoltosi nelle forme di cui all’art. 373 c.p.c. innanzi la Corte di [OSCURATO:PERSONA].La doglianza è fondata.Nel dispositivo della ordinanza impugnata si è fatto riferimento, permero errore materiale, alle sole spese del giudizio di legittimità, e nonanche quelle della fase precedente, ex art. 373 c.p.c., che si liquidanocome da dispositivo.Nulla per le spese del presente procedimento, trattandosi dicorrezione di errore materiale, alla luce del principio, che merita diessere ribadito, secondo cui “Nel procedimento di correzione deglierrori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente naturasostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazionedi contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione disoccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui laNumero registro generale 23419/2025Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 9638/2026Data pubblicazione 15/04/2026parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si oppongaall'istanza di rettifica” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del14/11/2024, Rv. 672744). P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivodella propria ordinanza n. 26993/2025, disponendo che le parole, iviindicate, “delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in€ 5.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali inmisura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge”siano sostituite dalle parole “delle spese del presente giudizio dilegittimità e della precedente fase ex art. 373 c.p.c, che liquida incomplessivi € 5.800, di cui € 800 per la fase incidentale edi € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 04 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Fortunato