CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23041/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
issione tributaria regionale dellaSicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 2849/17/2017, depositata indata 28 luglio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di indagini bancarie l’Agenzia delle entratenotificava al contribuente, esercente la professione di architetto,l’avviso di accertamento n. RJU010100402, con il qualerideterminava, per l’anno 2006, il reddito da lavoro autonomo inNumero registro generale 8355/2018Numero sezionale 5334/2026Numero di raccolta generale 23041/2026Euro 530.765,00, e liquidava, per l’effetto, maggiori IRPEF, IRAP edData pubblicazione 10/07/2026IVA.Il ricorrente impugnava l’atto innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Ragusa, deducendo, preliminarmente, lamancata autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie (e,comunque, la mancata motivazione di essa) e, nel merito,l’illegittimità dell’avviso perché privo di motivazione e basato sumere presunzioni; con specifico riferimento all’IRAP contestava lasussistenza del requisito della autonoma organizzazione.Ammessa ed espletata CTU contabile, la CTP accoglieva inparte il ricorso, riconoscendo, sulla scorta delle risultanzedell’elaborato peritale integrativo depositato il 10 gennaio 2012, nongiustificate operazioni bancarie per l’importo di Euro 51.192,53.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania,contestando la decisione dei giudici di prossimità; il contribuente sicostituiva e spiegava appello incidentale volto alla riforma dellasentenza di prime cure nella parte a sé sfavorevole.La CTR rigettava ambedue i gravami compensando le spesedel grado.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazioneil contribuente, affidato a cinque motivi. L’ADE resiste concontroricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 3 luglio 2026.Il ricorrente ha depositato, in data 23 giugno 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, comma primo, n. 4, c.p.c., un «error in procedendo - nullitàdella sentenza per motivazione meramente apparente in violazionedi legge costituzionalmente rilevante (art. 36 d.lgs. 546/1992, art.132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c.)». InNumero registro generale 8355/2018Numero sezionale 5334/2026Numero di raccolta generale 23041/2026particolare, censura la sentenza della CTR in quanto carente diData pubblicazione 10/07/2026motivazione sotto quattro aspetti:a) sull’eccepita nullità dell’avviso per mancanza diautorizzazione alle indagini bancarie la CTR condivide la decisione diprimo grado ‘senza necessità di aggiungere altro’;b) parimenti sull’eccezione di nullità dell’avviso per mancanzadi motivazione in violazione dell’art. 7 l. 212/2000 la CTR condividela decisione della CTP, che di contro aveva omesso qualsiasistatuizione al riguardo;c) circa la giustificazione delle operazioni ritenute nongiustificate nella CTU (per complessivi Euro 51.192,53) la CTRstatuisce con una mera petizione di principio (‘anche le censuremosse in questa sede da parte del contribuente nei confronti dellaCTU non risultano adeguatamente motivate e fondate’);d) riguardo, infine, all’IRAP la CTR afferma che il contribuentenon ha fornito prova dell’assenza di autonoma organizzazione.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaNumero registro generale 8355/2018Numero sezionale 5334/2026qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellaNumero di raccolta generale 23041/2026motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Data pubblicazione 10/07/2026Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).1.3. Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale perrelationem questa Corte ha ripetutamente affermato che dettamotivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fattioggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisionerisultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U.,4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare leragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardoai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n.16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramenteapparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primoNumero registro generale 8355/2018Numero sezionale 5334/2026Numero di raccolta generale 23041/2026grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso diData pubblicazione 10/07/2026specie, non consenta di appurare che alla condivisione delladecisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraversol’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame,previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazionidifensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis,Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).1.4. Nella specie la CTR ha condiviso ‘quanto esaurientementeesposto dai primi giudicanti senza necessità di aggiungere altro’, conriguardo sia alla mancanza di autorizzazione alle indagini bancariesia al vizio di motivazione dell’avviso impugnato.Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere condivisibile la decisione di primogrado, resa, tra l’altro, solo con riguardo al primo dei suddetti profili(la mancanza di autorizzazione).Parimenti apodittiche ed assertive sono le affermazioni resedalla CTR sia in punto di censure mosse dal contribuente alla CTU(nemmeno indicate nella sentenza) sia in punto di mancata provadell’assenza della autonoma organizzazione per ciò che concernel’IRAP.La sentenza va, per tutto quanto esposto, annullata ed ilgiudice del rinvio, in relazione al primo profilo, avrà cura di tenere indebita considerazione la sopravvenuta giurisprudenzasovranazionale (sentenza Corte EDU, Prima Sezione, 8 gennaio2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia) ed interna (Cass. 15/06/2026,n. 19960).2. Con il secondo motivo il contribuente lamenta, sempre inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., un «error inprocedendo – nullità della sentenza per omessa pronuncia inviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.»; la CTR avrebbeomesso qualsiasi pronuncia su due motivi dell’appello incidentale,Numero registro generale 8355/2018Numero sezionale 5334/2026Numero di raccolta generale 23041/2026precisamente i numeri 3 (relativo alla mancata considerazione deiData pubblicazione 10/07/2026costi) e 6 (relativo al mancato annullamento delle sanzioni).2.1. Il motivo è fondato.2.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).2.3. Nella specie il ricorrente ha indicato nel corpo del ricorsol’atto (ovvero le controdeduzioni in appello contenenti gravameincidentale) nel quale aveva avanzato le due doglianze; la CTR haomesso qualsiasi decisione sulle stesse.2.4. L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che alla luce delcomplessivo tenore della decisione nella specie non ricorre unimplicito rigetto dei motivi de quibus.3. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comportal’assorbimento degli altri tre, espressamente proposti in viasubordinata, relativi alla «violazione e/o falsa applicazione di normeNumero registro generale 8355/2018Numero sezionale 5334/2026Numero di raccolta generale 23041/2026di legge: art. 32 D.P.R. 600/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n.Data pubblicazione 10/07/20263 c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.228/2014 sui prelevamenti)» (terzo), alla «violazione e/o falsaapplicazione di norme di legge: art. 32 D.P.R. 600/73 anche incombinato disposto agli art. 2697 e ss. codice civile (in tema di onereprobatorio), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» (quarto)ed alla «violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 32D.P.R. 600/1973 e degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997, anche incombinato disposto agli art. 2697 e ss. codice civile (in tema di onereprobatorio), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. » (quinto).4. I primi due motivi vanno, per tutto quanto esposto, accolti,assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, SezioneStaccata di Catania, in diversa composizione per nuovo esame inrelazione alle censure accolte e per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversacomposizione per nuovo esame in relazione alle censure accolte eper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]