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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29085/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5294/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria delle Toscana, n. 849/03/2021, depositata in data 12 luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel22 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. All'esito di una verifica fiscale, iniziata l’8 aprile 2014 e culminata nel processo verbale di constatazione notificato il 16 [OSCURATO:PERSONA] pricing- IRES ed IRAP 2009- Metodo TNMM - Indice di riferimento ROS - Diversità tra PVC e avviso di accertamento - Rilevanza in termini di violazione del diritto al contraddittorio -Esclusione *Principio di diritto ottobre 2014, l'Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avviso di accertamento n.

T8B032105000/2014 , per l’anno 2009, con cui recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini Ires e Irap, per complessivi 242.820,00euro, sul rilievo che i valori riportati dalla contribuente fossero molto lontani da quelli medi praticati dalle società comparabili, ai sensi dell'art. 110, comma 7, del t.u.i.r..

La contribuente, esercente l’attività di ‘commercio al dettaglio di orologi e gioielleria’ aveva acquistato dalla controllante [OSCURATO:PERSONA] SA (società di diritto svizzero) gioielli e orologi da rivendere nel mercato italiano, presso i punti vendita siti in Roma e [OSCURATO:PERSONA].

L’Agenzia delle entrate aveva utilizzato il metodo TNMM (Transactional net margin method) individuat o anche dalla Guardia di Finanza in sede di verifica come quell o più affidabil e ne lla fattispecie, e l’indice di riferimento ROS (Return on sales), in luogo di quello individuato (NCP)dai militari nel PVC.

Aveva, quindi, acclarato chela contribuente aveva acquistato i beni dalla capogruppo ad un prezzo lontanodal ‘valore normale’ di cui al citato art. 110, comma 7.

La società impugnava l’ att o impositiv o innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, che accoglieva il ricorso: evidenziava che l’Ufficio si era discostato completamente dall’attività istruttoria svolta dalla GdF, ‘mutando completamente la metodologia di rettifica del valore normale, senza attivare il contraddittorio con il contribuente’; ciò aveva comportato la formulazione di una ‘pretesa a carico dell’odierna ricorrente del tutto differente rispetto a quella risultante in base al verbale della GDF’; pertanto, l’Ufficio, prima di emettere l’avviso, avrebbe dovuto invitare la contribuente alla presentazione di deduzioni.

2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello affermando che, a prescindere dal merito, ovvero dal l a correttezza del metodo adoperato dall’Ufficio, la vertenza andava risolta ‘sul terreno delle regole processuali’; sul puntocondivideva la decisione della CTP circa la nullità dell’avviso di accertamento, in quanto ‘atto che si presenta sostanzialmente e totalmente novativo rispetto alle conclusioni del PVC’, atteso che si era sostituito il metodo NCP con il diverso metodo ROS (pag. 4della sentenza).

3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato ad unmotivo.

La contribuente è rimasta intimata.

È stata fissata l’adunanza camerale per il 22ottobre 2025.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la « violazione o falsa applicazione dell’art. 12 L. 212/2000 e dell’art. 42 DPR 600/1973 in relazione all’art. 360comma 1 n. 3) del Cod.

Proc. Civ. » per avere la CTR erroneamente annullato il recupero dell’Erario in quanto l’atto impositivo avrebbe avuto un contenuto ‘novativo’ rispetto al PVC.

Sostiene, di contro, che l’A.F. ha un’autonomia di valutazione rispetto al contenuto del PVC, autonomia che non inficia il diritto di difesa del contribuente, esercitabile sia in fase procedimentale (con istanza di accertamento con adesione) sia in fase processuale (con l’impugnativa dell’atto innanzi alla CTP).

Il motivo è fondato.

1.1. In disparte la considerazione che nel caso di specie trattandosi di accertamento a tavolino non sussisteva l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, secondo la giurisprudenza di questa Corte nel caso di accertamento a tavolino «l'avviso di accertamento è atto non necessariamente dipendente dal contenuto del p.v.c., perché in esso, atto impositivo, si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell'atto impositivo che è tenuto lo stesso giudice tributario» (Cass. 18/05/2019, n. 13490).

Deve essere, quindi, ribadito il seguente principio di diritto:«in tema di contraddittorio e di poteri del giudice tributario, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la ripresa ad imposizione contenuta nell'avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto l'atto impositivo non dipende necessariamente dal p.v.c., perché solo in esso si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell'atto impositivo che è tenuto il giudice tributario».

1.2. La sentenza gravata non ha fatto corretta applicazione del sopra enucleato principio, avendo ritenuto nullo tout courtl’avviso di accertamento, sol perché avente contenuto diverso (tra l’altro, unicamente sotto il profilo dell’indice correttivo ROS) rispetto al PVC e, in tal guisa, leso il diritto di difesa del contribuente.

2. Il ricorso va, quindi, accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti,ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie ilricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5294/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria delle Toscana, n. 849/03/2021, depositata in data 12 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel22 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. All'esito di una verifica fiscale, iniziata l’8 aprile 2014 e culminata nel processo verbale di constatazione notificato il 16 [OSCURATO:PERSONA] pricing- IRES ed IRAP 2009- Metodo TNMM - Indice di riferimento ROS - Diversità tra PVC e avviso di accertamento - Rilevanza in termini di violazione del diritto al contraddittorio -Esclusione *Principio di diritto ottobre 2014, l'Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avviso di accertamento n. T8B032105000/2014 , per l’anno 2009, con cui recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini Ires e Irap, per complessivi 242.820,00euro, sul rilievo che i valori riportati dalla contribuente fossero molto lontani da quelli medi praticati dalle società comparabili, ai sensi dell'art. 110, comma 7, del t.u.i.r.. La contribuente, esercente l’attività di ‘commercio al dettaglio di orologi e gioielleria’ aveva acquistato dalla controllante [OSCURATO:PERSONA] SA (società di diritto svizzero) gioielli e orologi da rivendere nel mercato italiano, presso i punti vendita siti in Roma e [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle entrate aveva utilizzato il metodo TNMM (Transactional net margin method) individuat o anche dalla Guardia di Finanza in sede di verifica come quell o più affidabil e ne lla fattispecie, e l’indice di riferimento ROS (Return on sales), in luogo di quello individuato (NCP)dai militari nel PVC. Aveva, quindi, acclarato chela contribuente aveva acquistato i beni dalla capogruppo ad un prezzo lontanodal ‘valore normale’ di cui al citato art. 110, comma 7. La società impugnava l’ att o impositiv o innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, che accoglieva il ricorso: evidenziava che l’Ufficio si era discostato completamente dall’attività istruttoria svolta dalla GdF, ‘mutando completamente la metodologia di rettifica del valore normale, senza attivare il contraddittorio con il contribuente’; ciò aveva comportato la formulazione di una ‘pretesa a carico dell’odierna ricorrente del tutto differente rispetto a quella risultante in base al verbale della GDF’; pertanto, l’Ufficio, prima di emettere l’avviso, avrebbe dovuto invitare la contribuente alla presentazione di deduzioni. 2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello affermando che, a prescindere dal merito, ovvero dal l a correttezza del metodo adoperato dall’Ufficio, la vertenza andava risolta ‘sul terreno delle regole processuali’; sul puntocondivideva la decisione della CTP circa la nullità dell’avviso di accertamento, in quanto ‘atto che si presenta sostanzialmente e totalmente novativo rispetto alle conclusioni del PVC’, atteso che si era sostituito il metodo NCP con il diverso metodo ROS (pag. 4della sentenza). 3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato ad unmotivo. La contribuente è rimasta intimata. È stata fissata l’adunanza camerale per il 22ottobre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la « violazione o falsa applicazione dell’art. 12 L. 212/2000 e dell’art. 42 DPR 600/1973 in relazione all’art. 360comma 1 n. 3) del Cod. Proc. Civ. » per avere la CTR erroneamente annullato il recupero dell’Erario in quanto l’atto impositivo avrebbe avuto un contenuto ‘novativo’ rispetto al PVC. Sostiene, di contro, che l’A.F. ha un’autonomia di valutazione rispetto al contenuto del PVC, autonomia che non inficia il diritto di difesa del contribuente, esercitabile sia in fase procedimentale (con istanza di accertamento con adesione) sia in fase processuale (con l’impugnativa dell’atto innanzi alla CTP). Il motivo è fondato. 1.1. In disparte la considerazione che nel caso di specie trattandosi di accertamento a tavolino non sussisteva l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, secondo la giurisprudenza di questa Corte nel caso di accertamento a tavolino «l'avviso di accertamento è atto non necessariamente dipendente dal contenuto del p.v.c., perché in esso, atto impositivo, si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell'atto impositivo che è tenuto lo stesso giudice tributario» (Cass. 18/05/2019, n. 13490). Deve essere, quindi, ribadito il seguente principio di diritto:«in tema di contraddittorio e di poteri del giudice tributario, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la ripresa ad imposizione contenuta nell'avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto l'atto impositivo non dipende necessariamente dal p.v.c., perché solo in esso si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell'atto impositivo che è tenuto il giudice tributario». 1.2. La sentenza gravata non ha fatto corretta applicazione del sopra enucleato principio, avendo ritenuto nullo tout courtl’avviso di accertamento, sol perché avente contenuto diverso (tra l’altro, unicamente sotto il profilo dell’indice correttivo ROS) rispetto al PVC e, in tal guisa, leso il diritto di difesa del contribuente. 2. Il ricorso va, quindi, accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti,ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie ilricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare l
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