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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 37584/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del residuo reato di violenza privata, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena già precedentemente concesso; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, articolando un unico motivo di ricorso a mezzo del quale deduce la mancanza di un atto qualificabile come querela e il conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità in ordine al reato contestato; - che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'atto che la stessa difesa invoca non solo è formalmente denominato querela, ma contiene esplicitamente la richiesta perseguire il responsabile del reato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del residuo reato di violenza privata, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena già precedentemente concesso; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, articolando un unico motivo di ricorso a mezzo del quale deduce la mancanza di un atto qualificabile come querela e il conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità in ordine al reato contestato; - che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'atto che la stessa difesa invoca non solo è formalmente denominato querela, ma contiene esplicitamente la richiesta perseguire il responsabile del reato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37584/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris