CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28327/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in relazione al capo a), con eliminazione della relativa pena di 4 mesi di reclusione, e il rigetto nel resto del ricorso; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. /k) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 05/04/2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 02/07/2021 — corretta nel dispositivo giusta ordinanza del 22/10/2021 - con la quale il Tribunale di Marsala aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto con destrezza (capo a) e di resistenza a un pubblico ufficiale (capo b) e, con le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale specifica e la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione (pena base per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale: anni 1 di reclusione; aumentata di mesi 4 di reclusione per il reato satellite di furto). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen. e vizi di motivazione, non potendosi ravvisare nel caso di specie la circostanza aggravante della destrezza, in quanto l'imputato ha solo approfittato di una circostanza favorevole. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto l'imputato ha solo utilizzato un linguaggio volgare e tenuto un contegno di mera disobbedienza, senza alcuna condotta concretamente oppositiva verso i pubblici ufficiali che transitavano nel corridoio della caserma, sicché i gesti di impazienza dell'imputato non hanno in concreto ostacolato alcuna attività doverosa del pubblico ufficiale alla quale Pellicane dovesse obbligatoriamente presenziare (tanto è vero che si tratteneva nel corridoio). 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 99 e 69 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee, in quanto, a fronte di due fattori di segno positivo (danno di speciale tenuità e attenuanti generiche) e della loro maggiore pregnanza non si è giunti a una completa neutralizzazione della recidiva. Con riferimento alla recidiva, la Corte di appello non ha analizzato gli indici di maggiore capacità a delinquere del reo, sicché la valutazione è limitata al riferimento ai precedenti. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 63, 68, 99 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La sentenza di appello non ha esaminato il motivo di appello volto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, mentre la motivazione della 2 '\_ sentenza di primo grado valorizzava la capacità a delinquere dell'imputato desunta dei precedenti, in tal modo operando una doppia valutazione dello stesso elemento in violazione del ne bis in idem sostanziale. 2.5. Con motivi nuovi, il difensore del ricorrente deduce l'estinzione per remissione di querela del reato di cui al capo a), a seguito delle modifiche introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto solo con riferimento al capo a). 2. Muovendo da detto capo, va osservato che, come dedotto dal ricorrente con i motivi nuovi e dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria, la sentenza di primo grado (richiamata sul punto anche da quella di appello) ha dato atto che la persona offesa del reato di furto [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in dibattimento di rimettere la querela e che tale remissione è stata accettata dall'imputato presente. Ora, poiché a seguito delle modifiche introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, il reato di furto per il quale è intervenuta condanna è divenuto procedibile a querela, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale reato, perché estinto per remissione di querela, e deve essere eliminata la relativa pena di mesi 4 di reclusione. Il primo motivo, pertanto, resta assorbito. 3. Il secondo motivo non è fondato. La Corte distrettuale ha rilevato che Pellicane - una volta condotto in caserma dopo essere stato individuato come l'autore del furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - ostacolò l'attività di registrazione e redazione degli atti relativi agli accadimenti che lo avevano riguardato, minacciando gli operatori allo scopo di farli desistere e ottenere il rilascio immediato. Il ricorso fa riferimento a meri gesti di impazienza e ad atteggiamenti di disprezzo, ma i giudici di merito hanno dato atto (riportando le espressioni testualmente pronunciate dall'imputato) di frasi minacciose pronunciante all'indirizzo degli operanti dirigendosi verso il corridoio, che stavano redigendo gli atti conseguenti all'individuazione di Pellicane come autore del furto, atti per i quali era stato portato in caserma. Inoltre, a fronte della tesi difensiva secondo cui Pellicane non avrebbe in concreto ostacolato alcuna attività doverosa del pubblico ufficiale, la sentenza impugnata ha individuato siffatte attività nei termini sopra indicati. Peraltro, del tutto consolidato è l'orientamento in forza del quale, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207). Anche da questo punto di vista, dunque, il ricorso non merita accoglimento. 4. Anche il terzo motivo deve essere rigettato. Quanto alle censure relative alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. (e, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 185 del 2015, anche del quinto comma dell'articolo citato), è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). La sentenza impugnata non si è discostata da questo principio di diritto, richiamando i numerosi precedenti dell'imputato e, tra essi, i molteplici episodi di violenza (rapine, furto con strappo, lesioni dolose), dimostrativi di un'evidente indifferenza rispetto all'efficacia dissuasiva delle norme e delle condanne. Nei termini indicati, il giudice di appello, lungi dal limitarsi al mero riscontro formale dei precedenti, ne ha considerato le connotazioni, valutando i nuovi episodi delittuosi come confermativi dell'indicata indifferenza, in tal modo dando congruamente conto della sussistenza dei presupposti della recidiva. Quanto al giudizio di bilanciamento, il giudice di appello ha escluso che alle circostanze attenuanti riconosciute possa essere attribuita una particolare pregnanza, a fronte della peculiare significatività della recidiva, così confermando il giudizio di equivalenza, in linea con il principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).5. Il quarto motivo è del pari infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la sentenza impugnata ha valutato la congruità della pena individuata per la più grave violazione del reato continuato, richiamando il disvalore del contegno minatorio dell'imputato, peraltro da inquadrarsi in un contesto di disprezzo: valutazione, questa, in linea con i dati probatori valorizzati ed esente da vizi logici. 6. Il Procuratore Generale, per un verso, ha concluso per il rigetto del ricorso con riferimento al capo b) e, per altro verso, ha invitato la Corte a valutare la possibile riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 341-bis cod. pen., previa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'imputato in ordine alla diversa qualificazione giuridica dei fatti accertato. Ora, a quanto è dato comprendere, la "riqualificazione dei fatti accertati" dovrebbe riferirsi alle frasi oltraggiose rivolte dall'imputato alla polizia giudiziaria e, dunque, si aggiungerebbe all'imputazione di resistenza (rispetto alla quale, come si è detto, il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso): in questo senso, invero, depone il riferimento al "concorrente" reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Si verterebbe dunque in un'ipotesi non già di riqualificazione del (medesimo) fatto contestato, ma di contestazione di un fatto nuovo, non contestato: il che non è consentito a questa Corte. 7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di furto, perché estinto per remissione di querela, e deve essere eliminata la relativa pena di mesi 4 di reclusione, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato; entrambe le statuizioni impongono la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto aggravato di cui al capo a), perchè il reato è estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi q