CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11845/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39031/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, la quale ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di tentato furto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in merito alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'alt 131 bis.cod.pen. - è inammissibile siccome aspecifico in quanto non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata, donde viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dei). 2017, Galtelli, Rv. 268823). Più precisamente, la Corte di appello sul punto ha precisato che l'imputato ha riportato varie condanne, passate in giudicato, anche per reati contro il patrimonio e che, quindi, il comportamento dello stesso può dirsi connotato da abitualità (cfr. pag. 2-3). A fronte di ciò, la Corte ha correttamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che è la medesima norma di cui al 131 bis cod.pen. a prevedere quale condizione ostativa quella dell'abitualità. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta mancata concessione delle attenuanti generiche - è parimenti inammissibile in quanto del pari privo della dovuta correlazione critica con la statuizione cui si riferisce. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigli e estensore [OSCURATO:PERSONA]