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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41274/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il numero cospicuo degli articoli contraffatti sequestrati non può far ritenere inoffensivi i fatti.

Inoltre, la recidiva non può essere esclusa alla luce dei numerosi precedenti anche specifici e dei numerosi alias con i quali l'imputato è stato segnalato.

Si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il numero cospicuo degli articoli contraffatti sequestrati non può far ritenere inoffensivi i fatti. Inoltre, la recidiva non può essere esclusa alla luce dei numerosi precedenti anche specifici e dei numerosi alias con i quali l'imputato è stato segnalato. Si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30
Sentenza Cassazione n. 41274/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris