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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31037/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natQa UDINE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del 5 dicembre 2017 del Tribunale di Udine che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, condannandola, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

Con il primo, lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192, 195, cod. proc. pen., 213, cod. proc. pen., oltre che dell'art. 111, comma 4, Cost., dolendosi che non sia stata raggiunta la prova della sua presenza nel luogo in cui è stato commesso il fatto, né del contributo causale alla realizzazione del reato.

Con il secondo motivo, deduce vizi della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica in merito alla prova dei fatti dell'imputazione in relazione all'art. 192, cod. proc. pen. e dunque in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla idoneità e sufficienza della prova dei fatti della imputazione contestata in relazione alla condotta.

Lamenta, nello specifico, la inutilizzabilità delle testimonianze indirette.

3. I motivi di ricorso sono inammissibili.

Le censure della ricorrente mirano, congiuntamente, ad una diversa valutazione probatoria delle testimonianze, deducendo Vinutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti terzi, in specie del personale di polizia giudiziaria, che avrebbero proceduto, durante le indagini, alla identificazione della ricorrente quale autrice del furto, tuttavia non escussi durante il dibattimento.

Nel caso di specie, però, non ricorrono le ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 195, cod. proc. pen. in quanto la parte non ha formulato alcuna richiesta per l'esame dei soggetti terzi.

La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre, posto che il divieto di utilizzazione è preveduto solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una parte, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza, o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia (Sez.

F, n. 38076 del 31/07/ 2008, Solpasso, Rv. 241440).

A tanto si aggiunge che il teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che la identificazione dei responsabili del furto era avvenuta in primis mediante il sistema weblase e quindi contattando il personale delle stazioni dei carabinieri del luogo di residenza degli indagati, nella specie, di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento, che aveva riconosciuto con certezza la odierna ricorrente, la quale, peraltro, risulta intestataria della autovettura indicata in denuncia, avendo la Corte di appello fornito una plausibile spiegazione dell'errore numerico riscontrato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natQa UDINE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del 5 dicembre 2017 del Tribunale di Udine che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, condannandola, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. Con il primo, lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192, 195, cod. proc. pen., 213, cod. proc. pen., oltre che dell'art. 111, comma 4, Cost., dolendosi che non sia stata raggiunta la prova della sua presenza nel luogo in cui è stato commesso il fatto, né del contributo causale alla realizzazione del reato. Con il secondo motivo, deduce vizi della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica in merito alla prova dei fatti dell'imputazione in relazione all'art. 192, cod. proc. pen. e dunque in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla idoneità e sufficienza della prova dei fatti della imputazione contestata in relazione alla condotta. Lamenta, nello specifico, la inutilizzabilità delle testimonianze indirette. 3. I motivi di ricorso sono inammissibili. Le censure della ricorrente mirano, congiuntamente, ad una diversa valutazione probatoria delle testimonianze, deducendo Vinutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti terzi, in specie del personale di polizia giudiziaria, che avrebbero proceduto, durante le indagini, alla identificazione della ricorrente quale autrice del furto, tuttavia non escussi durante il dibattimento. Nel caso di specie, però, non ricorrono le ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 195, cod. proc. pen. in quanto la parte non ha formulato alcuna richiesta per l'esame dei soggetti terzi. La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre, posto che il divieto di utilizzazione è preveduto solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una parte, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza, o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia (Sez. F, n. 38076 del 31/07/ 2008, Solpasso, Rv. 241440). A tanto si aggiunge che il teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che la identificazione dei responsabili del furto era avvenuta in primis mediante il sistema weblase e quindi contattando il personale delle stazioni dei carabinieri del luogo di residenza degli indagati, nella specie, di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento, che aveva riconosciuto con certezza la odierna ricorrente, la quale, peraltro, risulta intestataria della autovettura indicata in denuncia, avendo la Corte di appello fornito una plausibile spiegazione dell'errore numerico riscontrato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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