CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 settembre 1939
Cassazione n. 09742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29.9.1939 avverso la sentenza in data 22.4.2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 22.4.2021 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata responsabile dal Tribunale di Frascati all'esito del primo grado di giudizio del reato di cui all'art. 516 cod. pen. per aver posto in vendita nel novembre 2006 70 litri di olio di oliva risultato non genuino a causa del tasso di acidità superiore al 2%, per essersi il reato estinto per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 179 cod. proc. pen., che il processo di secondo grado si era svolto in forma cartolare senza che all'imputata e al suo difensore fosse stato notificato il decreto di fissazione di udienza, con conseguente nullità della sentenza impugnata. Rileva come non possa trovare applicazione la disciplina prevista per il proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen., non potendo essere emessa sentenza de plano ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nel giudizio di appello posto che l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone la pienezza del contraddittorio 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 584, terzo comma cod. proc. pen. /che all'imputata non sia stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado pronunciata in data 4.12.2013, trovando applicazione la normativa antecedente alla L. 28.4.2014 n.67 che ha introdotto la sospensione nei confronti degli irreperibili, posto che alla data della sua entrata in vigore (17 maggio 2014) nel procedimento in esame, svoltosi in contumacia dell'imputata, non era stato ancora pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado né la dichiarazione di contumacia era stata preceduta dall'emissione di decreto di irreperibilità. Rileva come per effetto dell'omessa notifica non fosse decorso per l'imputata il termine per impugnare, imponendosi conseguentemente l'annullamento della sentenza di appello. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata escussione dei testi indicati dalla difesa per essersi l'espletata istruttoria dibattimentale limitata al solo esame della parte civile, portatrice di interessi economici antitetici con quelli dell'imputata, invocando la manifesta illogicità della motivazione resa al riguardo dalla Corte di appello che non solo implicitamente afferma che incombesse sull'imputata l'onere di dimostrare che l'olio venduto fosse genuino, ma che comunque fonda sull'esiguità del lasso temprale trascorso tra la vendita dell'olio e la sua consegna al laboratorio per le analisi l'irrilevanza della prova dichiarativa offerta. Deduce che, al di là dell'opinabilità del giudizio concernente l'arco temporale intercorso, non vi era nessuna prova che l'olio sottoposto alle analisi fosse lo stesso acquistato dalla querelante, non essendo intervenuto alcun sequestro di quest'ultimo. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 495, secondo comma cod. proc. pen. nonché dei principi sanciti dall'art. 6, terzo comma lett. d) CEDU in relazione alla mancata ammissione delle prove a discarico articolate dalla difesa, ovverosia dei testi che avrebbero dovuto riferire di avere acquistato nello stesso periodo l'olio dall'imputata e che il prodotto era di buona qualità, senza odori o sapori particolari, testi che malgrado la richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., neppure la Corte di appello aveva ammesso. Rileva come il suddetto diniego, disposto in violazione del principio della parità di armi del processo, sia supportato da una motivazione manifestamente illogica, fondata sull'inesistente presupposto che l'olio acquistato dalla querelante fosse lo stesso del campione sottoposto alle analisi di laboratorio, superando anche il limite del ragionevole dubbio, in ragione della brevità del lasso temporale tra la data di acquisto, neppure accertata menzionandosi nell'imputazione solo il mese di novembre, senza indicazione del giorno, e la consegna in laboratorio di un campione di provenienza sconosciuta. Deduce come in ogni caso la prova testimoniale offerta dalla difesa, ove fosse risultato che l'olio acquistato dai testi indicati era senza odori né sapori particolari, mirava a dimostrare l'assenza di dolo in capo all'imputata, sul quale nulla viene affermato da entrambe le sentenze di merito. 2.5. Con il quinto motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.578 cod. proc. pen. in relazione all'art. 6, secondo comma CEDU quale parametro imposto dall'art. 117 Cost., e agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/EU/343 nonché all'art. 48 della carta dei diritti fondamentali UE, quali parametri interposti dagli artt. 11 e 117 Cost. Nella parte in cui stabilisce che quando è stata pronunciata anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.Risulta dalla disamina del fascicolo di causa cui questa Corte ha naturalmente accesso, in ragione della natura processuale delle doglianze articolate dalla ricorrente con il primo e con il secondo motivo, la manifesta infondatezza di entrambe le censure. Si evince, invero, dal fascicolo del giudizio di primo grado che l'imputata, nel nominare quale suo avvocato di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto depositato presso il tribunale di Velletri in data 26.4.2010, ha contestualmente eletto domicilio presso il suo studio. Ciò premesso, è presente in atti la relata di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado pronunciata in data 4.12.2013 che, in conformità alla normativa applicabile prima della riforma relativa al processo in absentia, introdotta dalla L. 28.4.2014 n.67, e della disciplina transitoria, è stato ritualmente notificato alla prevenuta presso lo studio del difensore in data 12.2.2014. Parimenti, risulta nel fascicolo di appello la relata di notifica dell'avviso di fissazione di udienza in appello eseguita in data 18.3.2021 anch'essa presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'indicata "qualità di domiciliatario" e dunque valevole nei confronti dell'imputata.Quanto alla notifica del medesimo avviso al difensore va in ogni caso rilevata la tardività della contestazione, avendo costui partecipato ritualmente al processo innanzi alla Corte del Conero, svoltosi nelle forme del contraddittorio cartolare ex art. 23 bis L.176/2020, come si evince dal deposito da parte di costui delle conclusioni scritte, rassegnate nel merito con la richiesta di rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile o in subordine di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Invero, come già affermato da questa Corte, l'omessa notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello al difensore dell'imputato, il quale abbia partecipato alla relativa udienza, integra una nullità a regime intermedio, la quale, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza nei termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., e dunque entro la pronuncia della sentenza d'appello (Sez. 2, Sentenza n. 3945 del 12/01/2017 - dep. 27/01/2017, Clemente, Rv. 269058, che ha precisato che il carattere assoluto della nullità è riscontrabile solo nel caso della mancata partecipazione al processo del difensore di fiducia) 2. Quanto alle contestazioni di merito, di nessuna censura è passibile il diniego di rinnovazione istruttoria opposto dalla Corte distrettuale in ordine ai due testi che avrebbero dovuto riferire sulle qualità dell'olio venduto dall'imputata, privo di particolari odori o sapori e che non provocasse danni alla salute. Essendo pacifico che le analisi di laboratorio abbiano interessato un campione dell'olio acquistato dalla parte civile, l'escussione dei testi della difesa non supera il rilievo della mancanza di prova che si trattasse dello stesso olio venduto dall'imputata, onde la prova oggetto della richiesta di rinnovazione istruttoria manca comunque del crisma della decisività. Ciò nondimeno, la motivazione resa a fondamento della condanna risarcitoria in favore della denunciante pronunciata nei confronti dell'imputata risulta manifestamente illogica, non essendovi alcuna evidenza, all'infuori della deposizione della parte civile, e dunque dello stesso soggetto interessato ad ottenere il ristoro del danno, della rispondenza dell'olio sottoposto agli esami scientifici con quello venduto dalla prevenuta: non essendo stato mai infatti effettuato alcun sequestro, né alcuna diversa indagine sull'olio esposto in vendita nell'enoteca gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] né nel periodo cui si riferisce l'acquisto, né successivamente, la prova della sua responsabilità non può basarsi sulle risultanze di un campione dell'olio acquistato che è stata la stessa acquirente a portare in laboratorio, tanto più che non essendo stata nemmeno precisata la data dell'acquisto, genericamente indicata nel mese di novembre 2006, la asserita esiguità del lasso temporale intercorso tra la ricezione dell'olio da parte dell'acquirente e il referto, risulta apoditticamente enunciata. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio, a seguito dell'intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e della conseguente pronuncia limitata alle statuizioni civili, al giudice competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudi