CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21249/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 498/24 Casonato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che anche la seconda doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondata in quanto la omessa esplicita motivazione sul punto fonda le sue ragioni nel motivo di appello, che era basato sulle stesse argomentazioni per la quali si invocava la tenuità del fatto, cui la Corte ha fornito complessiva risposta; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso