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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29454/2022

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n. 20899/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrent e - contro D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di po sta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 118 /202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositatail 20 gennaio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato non dovuti i contributi richiesti all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Acunto a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’a ttività professionale svolta negli anni 2009e 2010;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur riconoscendo in linea generale l’obbligatorietà del l ’ iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il professionista avesse percepito redditi di importo inferiore ad euro 5.000,00 rappresentasse un indizio della natura occasionaledell’attività svolta, rispetto al quale l’Istituto non aveva datoprova alcuna a supporto della sua natura abituale;

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivodi censura;

5. l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Acunto resistecon controricorso;

6. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

7. il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. in via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, in quanto il ricorso risulta tempestivamente iscritto il 5 agosto 2021, a fronte della notifica perfezionata il 22luglio 2021;

2. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 1 2, del d.l. n. 98 del 2011 , conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986, modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 e dell’art. 44, comma 2, del d.l. n.269 del 2003 , conv. con modif. in legge n. 326 del 2003 , anche in riferimento all’art. 2697 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte diappello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] –in periodi antecedenti alla legge n. 247 del 2012 – dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l’attività svolta debba essere qualificata come occasionale;

3. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez.

L.15/03/2021, n. 7231, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-L. 14 / 10 /2021, n. 28117 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

4. in particolare, come già osservato da Cass. Sez.

L. n. 7231 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111,e dell’art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n.326, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché nonesclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diriferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinchéanche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all ’ iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con icaratteri dell’ abitualità .

Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto difatto, all ’ uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili , ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiorea euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio –da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto,l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità; 5.in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, deve escludersi che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettatadagli artt. 61 e 69- bis del d .l gs. 10 settembre 2003, n. 276 (nella specie applicabili ratione temporis), così da trapassare nel campo della presunzione legale; infatti, sia l’art. 61, comma 3,del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui prevede che «sonoescluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l ’ esercizio delle quali è necessaria l ’ iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo ar t . 69 - bis, comma 3, che esclude da lla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le «prestazionilavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per lequali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale», sono preordinati a dettare discipline difavore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l ’ iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell’individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contrattodi collaborazione e che, ai finifiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni cheoperano l’una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti el’altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibiledesumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cuiun’attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamentequalificarsi come “abituale”ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata ;

6. in definitiva, il requisito dell’abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo;

7. nella specie, la Corte territoriale, in difetto di prova – d i cui era onerato l’I.N.P.S. –di abitualità dell ’ attività, ha accertato che l ’ attività svolta dal professionista era occasionale e inferiore al limite;

8. tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall’Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell’iscrizione all’albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l’abitualità dell’esercizio dell ’ attività professionale, trattandosi per converso – come accertato dal giudice di merito –di attività non esorbitante dall'occasionalità , infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni in diritto;9. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivoe con distrazione;

10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. rigetta i l ricorso .

Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 20899/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrent e - contro D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di po sta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 118 /202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositatail 20 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato non dovuti i contributi richiesti all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Acunto a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’a ttività professionale svolta negli anni 2009e 2010; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur riconoscendo in linea generale l’obbligatorietà del l ’ iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il professionista avesse percepito redditi di importo inferiore ad euro 5.000,00 rappresentasse un indizio della natura occasionaledell’attività svolta, rispetto al quale l’Istituto non aveva datoprova alcuna a supporto della sua natura abituale; 3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivodi censura; 5. l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Acunto resistecon controricorso; 6. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 7. il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. in via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, in quanto il ricorso risulta tempestivamente iscritto il 5 agosto 2021, a fronte della notifica perfezionata il 22luglio 2021; 2. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 1 2, del d.l. n. 98 del 2011 , conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986, modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 e dell’art. 44, comma 2, del d.l. n.269 del 2003 , conv. con modif. in legge n. 326 del 2003 , anche in riferimento all’art. 2697 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte diappello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] –in periodi antecedenti alla legge n. 247 del 2012 – dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l’attività svolta debba essere qualificata come occasionale; 3. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L.15/03/2021, n. 7231, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-L. 14 / 10 /2021, n. 28117 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 7231 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111,e dell’art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n.326, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché nonesclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diriferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinchéanche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all ’ iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con icaratteri dell’ abitualità . Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto difatto, all ’ uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili , ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiorea euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio –da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto,l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità; 5.in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, deve escludersi che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettatadagli artt. 61 e 69- bis del d .l gs. 10 settembre 2003, n. 276 (nella specie applicabili ratione temporis), così da trapassare nel campo della presunzione legale; infatti, sia l’art. 61, comma 3,del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui prevede che «sonoescluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l ’ esercizio delle quali è necessaria l ’ iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo ar t . 69 - bis, comma 3, che esclude da lla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le «prestazionilavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per lequali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale», sono preordinati a dettare discipline difavore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l ’ iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell’individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contrattodi collaborazione e che, ai finifiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni cheoperano l’una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti el’altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibiledesumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cuiun’attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamentequalificarsi come “abituale”ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata ; 6. in definitiva, il requisito dell’abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo; 7. nella specie, la Corte territoriale, in difetto di prova – d i cui era onerato l’I.N.P.S. –di abitualità dell ’ attività, ha accertato che l ’ attività svolta dal professionista era occasionale e inferiore al limite; 8. tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall’Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell’iscrizione all’albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l’abitualità dell’esercizio dell ’ attività professionale, trattandosi per converso – come accertato dal giudice di merito –di attività non esorbitante dall'occasionalità , infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni in diritto;9. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivoe con distrazione; 10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta i l ricorso . Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comm
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