CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto è inammissibile per genericità dele deduzioni sviluppate nei motivi di impugnazione; ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha adeguatamente motivato la determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva concesso le circostanze attenuanti generiche irrogando la pena nel minimo edittale; rilevato che nel ricorso neppure sono state esplicitamente enunciate e argomentate le critiche mosse rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il