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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1987

Cassazione n. 26147/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1987 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione al giudizio di responsabilità per la resistenza contestata (si veda il punto 6 della motivazione) sia in relazione al mancato riconoscimento delle generiche ( si veda il punto 8, ultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amnne Così deciso il 19 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1987 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione al giudizio di responsabilità per la resistenza contestata (si veda il punto 6 della motivazione) sia in relazione al mancato riconoscimento delle generiche ( si veda il punto 8, ultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amnne Così deciso il 19 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 26147/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris