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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 19272/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso la sentenza del 24/11/2021 del Tribunale di Bergamo.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24 novembre 2021 il Tribunale di Bergamo applicava la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e cessione di un modesto quantitativo di cocaina e hashish, nonché di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, disponendo altresì la confisca della somma di denaro di 198,00 euro, siccome provento dell'attività di spaccio.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca della predetta somma di denaro, difettando a suo avviso ogni giustificazione circa l'asserito nesso di pertinenzialità con la contestata attività di spaccio.

3. L'unico motivo di ricorso si palesa non fondato.

Nel contesto della motivazione della sentenza impugnata, la somma di denaro di 198,00 euro in contanti è stata infatti considerata profitto della cessione di stupefacenti perché, in linea di fatto, i Carabinieri di Curno avevano direttamente assistito a uno specifico episodio di piccolo spaccio, caratterizzato dalla consegna della droga da parte di Arjoun in cambio di denaro in contanti corrisposto dall'acquirente: denaro che veniva poi effettivamente rinvenuto e sequestrato in sede di perquisizione personale e di arresto dell'imputato.

Il Tribunale ha fatto dunque corretta applicazione della disposizione dell'art. 73, comma 7- bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, secondo cui, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto.

4. Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/04/2022 Il Consigliere estensore ,\[OSCURATO:PERSONA].dente \ ,[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso la sentenza del 24/11/2021 del Tribunale di Bergamo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 24 novembre 2021 il Tribunale di Bergamo applicava la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e cessione di un modesto quantitativo di cocaina e hashish, nonché di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, disponendo altresì la confisca della somma di denaro di 198,00 euro, siccome provento dell'attività di spaccio. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca della predetta somma di denaro, difettando a suo avviso ogni giustificazione circa l'asserito nesso di pertinenzialità con la contestata attività di spaccio. 3. L'unico motivo di ricorso si palesa non fondato. Nel contesto della motivazione della sentenza impugnata, la somma di denaro di 198,00 euro in contanti è stata infatti considerata profitto della cessione di stupefacenti perché, in linea di fatto, i Carabinieri di Curno avevano direttamente assistito a uno specifico episodio di piccolo spaccio, caratterizzato dalla consegna della droga da parte di Arjoun in cambio di denaro in contanti corrisposto dall'acquirente: denaro che veniva poi effettivamente rinvenuto e sequestrato in sede di perquisizione personale e di arresto dell'imputato. Il Tribunale ha fatto dunque corretta applicazione della disposizione dell'art. 73, comma 7- bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, secondo cui, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto. 4. Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/04/2022 Il Consigliere estensore ,\[OSCURATO:PERSONA].dente \ ,[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19272/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris