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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48654/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 9/6/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia.

Rilevato che il primo motivo in punto di responsabilità reitera censure adeguatamente scrutinate e motivatamente disattese in sede di merito, in aderenza ai principi costantemente affermati in sede di legittimità in ordine ai requisiti costitutivi dell'illecito; che infatti secondo il consolidato orientamento di questa Corte risponde del reato di ricettazione l'imputato, il quale, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. (tra molte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01); considerato che il secondo motivo in punto di diniego delle attenuanti ex 62 bis cod.pen. è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo i giudici d'appello chiarito di stimare congruo il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice in considerazione della negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi precedenti per delitti contro il patrimonio, valutazione insuscettibile di censura in questa sede in quanto congruamente giustificata in aderenza agli esiti processuali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 9/6/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che il primo motivo in punto di responsabilità reitera censure adeguatamente scrutinate e motivatamente disattese in sede di merito, in aderenza ai principi costantemente affermati in sede di legittimità in ordine ai requisiti costitutivi dell'illecito; che infatti secondo il consolidato orientamento di questa Corte risponde del reato di ricettazione l'imputato, il quale, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. (tra molte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01); considerato che il secondo motivo in punto di diniego delle attenuanti ex 62 bis cod.pen. è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo i giudici d'appello chiarito di stimare congruo il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice in considerazione della negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi precedenti per delitti contro il patrimonio, valutazione insuscettibile di censura in questa sede in quanto congruamente giustificata in aderenza agli esiti processuali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris