CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45343/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Si deducono censure che hanno costituito i motivi di appello con particolare riferimento alla insufficieriza e contraddittorietà della prova in specie delle testimonianza acquisita del teste D'Andrea che ha effettuato il riconoscimento . Le doglianze sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, e quindi, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato a fol 2,3, alla luce del materiale probatorio in atti il rigetto dei motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito non censurabile, che si raccorda con quello espresso e argomentato dal Giudice di primo grado, la sussistenza di elementi di prova anche indiziari plurimi e univoci desumibili oltre che dalla testimonianza del D'Andrea, dall'esame dei fotogrammi numerati che riprendono lo svolgimento delle azioni delittuose da parte del Picone e della complice, rimasta ignota, mentre sottraggono i profumi dallo scaffale del punto vendita" Acqua e Sapone" situato in Campobasso. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] gliere estenso