CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 19933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di LATINAislato avviso alle partii' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Latina che confermava la sentenza del Giudice di pace di Fondi che lo condannava al pagamento di pena pecuniaria (1500 euro di multa) in relazione al reato previsto dall'art. 633 cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. La eccezione di incostituzionalità c dell'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. che lamenta la violazione della Carta fondamentale nella parte in cui tale articolo non prevede la possibilità di ricorrere per cassazione per "vizio di motivazione" nelle sentenze emesse nelle materie di competenza del Giudice di pace è manifestamente infondata in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire l'ampiezza del ricorso per vizio di motivazione i relazione - tra l'altro - al grado di offensività delle condotte. L'unico vincolo alla discrezionalità del legislatore nella definizione dei vizi proponibili è, infatti, quello previsto dall'art. 111, comma 7, della Costituzione relativo alla necessità delle previsione del ricorso per cassazione per "violazione di legge". 2.2. Ritenuta inammissibile la questione di costituzionalità devono ritenersi conseguentemente non ammessi, in quanto non consentiti, gli altri motivi proposti, con i quali si criticava appunto la motivazione del Tribunale nella parte in cui riteneva provata l'occupazione contestata. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'estens