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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22924/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, quale Giudice del rinvio, ha riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio per tentato omicidio e porto di un'arma da taglio; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la carenza di motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della pena base, in ragione della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. - è inammissibile in quanto già la sentenza rescindente aveva disatteso le censure relative alla congruità della pena base e, comunque, non contiene effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato ma prospetta con asserti del tutto generici (ed anche ipotetici) un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, quale Giudice del rinvio, ha riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio per tentato omicidio e porto di un'arma da taglio; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la carenza di motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della pena base, in ragione della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. - è inammissibile in quanto già la sentenza rescindente aveva disatteso le censure relative alla congruità della pena base e, comunque, non contiene effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato ma prospetta con asserti del tutto generici (ed anche ipotetici) un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 22924/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris