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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23284/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rideterminazione della misura della pena base a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) Mancanza di motivazione in relazione alla rideterminazione della misura della pena base superiore a quella minima edittale; 3) Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata contestata e ritenuta; ritenuto che sono manifestamente infondati i primi due motivi di ricorso, dovendo al riguardo osservarsi come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sia necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01); che a tale riguardo l'onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersi puntualmente assolto a pagina 4 della sentenza impugnata, ove il minimo discostamento della pena base dal minimo edittale viene giustificato sulla base dei plurimi precedenti specifici a carico dell'imputato; ritenuto che è parimenti infondato il terzo motivo di ricorso, perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dovendosi ritenersi non pertinente il richiamo difensivo alla pronuncia n. 117/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte (non attinente al caso di specie) in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza n. 86 del 2024 della stessa Corte in relazione al delitto di rapina - sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata; che deve in ogni caso evidenziarsi come, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, non incorra nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee, dimostri - come nel caso di specie - di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzaticome assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (cfr. Sez. 2, n. 3610 del - 15/01/2014, Manzari e altri); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] 0113POSONTPX CAP442tLPh k

24. G I 11 [OSCURATO:PERSONA]* bifig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rideterminazione della misura della pena base a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) Mancanza di motivazione in relazione alla rideterminazione della misura della pena base superiore a quella minima edittale; 3) Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata contestata e ritenuta; ritenuto che sono manifestamente infondati i primi due motivi di ricorso, dovendo al riguardo osservarsi come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sia necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01); che a tale riguardo l'onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersi puntualmente assolto a pagina 4 della sentenza impugnata, ove il minimo discostamento della pena base dal minimo edittale viene giustificato sulla base dei plurimi precedenti specifici a carico dell'imputato; ritenuto che è parimenti infondato il terzo motivo di ricorso, perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dovendosi ritenersi non pertinente il richiamo difensivo alla pronuncia n. 117/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte (non attinente al caso di specie) in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza n. 86 del 2024 della stessa Corte in relazione al delitto di rapina - sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata; che deve in ogni caso evidenziarsi come, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, non incorra nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee, dimostri - come nel caso di specie - di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzaticome assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (cfr. Sez. 2, n. 3610 del - 15/01/2014, Manzari e altri); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] 0113POSONTPX CAP442tLPh k 24. G I 11 [OSCURATO:PERSONA]* bifig