Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41934/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19758/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la recidiva e riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 18 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo il vizio di motivazione in relazione all'art. 47-sexies ord. penit.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte, chiarendo che la prevenuta si era allontanata dall'abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, in un giorno diverso da quelli in cui era stata autorizzata ad accompagnare i figli a scuola; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19758/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la recidiva e riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 18 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo il vizio di motivazione in relazione all'art. 47-sexies ord. penit.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte, chiarendo che la prevenuta si era allontanata dall'abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, in un giorno diverso da quelli in cui era stata autorizzata ad accompagnare i figli a scuola; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 41934/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris