CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 29212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/221 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BARONE Enrico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione ed, escluso l'aumento per la recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli argomenti già sottoposti al vaglio del giudice di appello e da questo affrontati e risolti con logico e non con- traddittorio ragionamento e che pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inam- missibile. 3.1 Con sintetica ma adeguata motivazione il giudice di appello ha congrua- mente evidenziato le ragioni che lo hanno condotto a indicare la pena base in anni tre di reclusione e euro trecento di multa la quale, al momento del fatto, costituiva il minimo edittale per il reato di cui all'art.624 bis aggravato ai sensi dell'art.625 comma 1 n.2 cod.pen. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono im- pliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere suf- ficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espres- sioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Con tale giurisprudenza la parte ricorrente ha omesso di confrontarsi atteso che la misura della pena è stata attestata su paradigmi minimi e il giudice ha altresì evidenziato che in ragione dei precedenti penali del reo la pena poteva attestarsi anche in misura di poco superiore al mi- nimo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere e