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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 15785/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al delitto di truffa, è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nella parte in cui rileva che gli artifici non sono consistiti solo nel fornire generalità diverse, ma anche nel presentarsi come una persona con conoscenze e benestante e dotato di congrue disponibilità; che non vi è alcun elemento da cui risulti che il comportamento dei coimputati abbia influenzato l'imputato, principale artefice del crimine e che l'assenza di qualunque intenzione a favore della vittima è confermata dalla circostanza che l'imputato si sia fatto consegnare altri quadri e gioielli; pertanto, tali doglianze, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo congrua e corretta motivazione; che il giudice di merito, rilevando che l'imputato ha conservato una predisposizione a commettere truffe e che il reato de quo appare in linea con il ruolo di truffatore professionista, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; osservato che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti consistenti nel r`) valore dei beni, nella determinazione con cui il disegno criminoso è stato portato avanti nei mesi e nella personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ritenuto che non ricorrono i presupposti per liquidare le spese richieste dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] poiché non ha fornito un utile contributo alla discussione limitandosi a depositare nota spese e ad invocare la conferma delle statuizioni civili .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al delitto di truffa, è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nella parte in cui rileva che gli artifici non sono consistiti solo nel fornire generalità diverse, ma anche nel presentarsi come una persona con conoscenze e benestante e dotato di congrue disponibilità; che non vi è alcun elemento da cui risulti che il comportamento dei coimputati abbia influenzato l'imputato, principale artefice del crimine e che l'assenza di qualunque intenzione a favore della vittima è confermata dalla circostanza che l'imputato si sia fatto consegnare altri quadri e gioielli; pertanto, tali doglianze, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo congrua e corretta motivazione; che il giudice di merito, rilevando che l'imputato ha conservato una predisposizione a commettere truffe e che il reato de quo appare in linea con il ruolo di truffatore professionista, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; osservato che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti consistenti nel r`) valore dei beni, nella determinazione con cui il disegno criminoso è stato portato avanti nei mesi e nella personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ritenuto che non ricorrono i presupposti per liquidare le spese richieste dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] poiché non ha fornito un utile contributo alla discussione limitandosi a depositare nota spese e ad invocare la conferma delle statuizioni civili . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 15785/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris